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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09967/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27742/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Molfetta, [OSCURATO:PERSONA] n. 24. – RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani depositata in data 11.9.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In accoglimento della domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tribunale di Trani ha liquidato in favore del ricorrente l’importo di € 9450,00, a titolo di compensi professionali per il patrocinio svolto in favore del Comune di Molfetta.

Il difensore aveva patrocinato per il Comune in 91 procedimenti giudiziari civili, giudizi riuniti in 14 gruppi.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27742/2017 Numero sezionale 393/2022 Numero di raccolta generale 9967/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Per quanto rileva nel presente giudizio, il tribunale ha liquidato, per ciascun gruppo di cause riunite, un compenso unico maggiorato del 50%.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Molfetta è rimasto intimato.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1, 11, 4, comma quarto, D.M. 140/2012, 9, comma secondo, D.L. 1/2012, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che, per i 14 gruppi di cause riunite, competeva al difensore un unico compenso, maggiorato del 50%, solo per le attività successive alla riunione, mentre, per quelle svolte in precedenza, andava liquidato un compenso distinto per ciascun processo, tenendo conto delle attività svolte.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che, in aggiunta alle cause riunite in più gruppi, il ricorrente aveva patrocinato in altri due giudizi, senza che, per dette controversie, il tribunale abbia riconosciuto alcun compenso.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che il tribunale non abbia pronunciato sulla richiesta di riconoscimento degli interessi di mora sulle somme dovute.

3. Il primo motivo merita accoglimento.

Il ricorrente lamenta fondatamente che il compenso unico non poteva essere liquidato anche per le attività anteriori alla riunione delle cause in 14 gruppi.

In effetti, prima della riunione, il ricorrente aveva svolto separate attività difensive per ciascuna delle quali competeva un compenso autonomo, non essendo consentito riconoscere un compenso unico F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27742/2017 Numero sezionale 393/2022 Numero di raccolta generale 9967/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 spettante, invece, per le attività successive, dovendosi garantire proporzionalità, corrispondenza e adeguatezza dell’onorario alle prestazioni effettivamente svolte dall’avvocato, le quali avevano conservato carattere di autonomia almeno fino al provvedimento di riunione.

3.1. Meritano accoglimento anche il secondo ed il terzo motivo, posto che il tribunale ha omesso di liquidare il compenso per due delle cause che non erano state riunite alle altre e nulla ha statuito sulla richiesta di riconoscere gli interessi di mora sul compenso.

Sono quindi accolti i tre motivi di ricorso.

L’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie i tre motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 24.2.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27742/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Molfetta, [OSCURATO:PERSONA] n. 24. – RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani depositata in data 11.9.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento della domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tribunale di Trani ha liquidato in favore del ricorrente l’importo di € 9450,00, a titolo di compensi professionali per il patrocinio svolto in favore del Comune di Molfetta. Il difensore aveva patrocinato per il Comune in 91 procedimenti giudiziari civili, giudizi riuniti in 14 gruppi. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27742/2017 Numero sezionale 393/2022 Numero di raccolta generale 9967/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Per quanto rileva nel presente giudizio, il tribunale ha liquidato, per ciascun gruppo di cause riunite, un compenso unico maggiorato del 50%. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Molfetta è rimasto intimato. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1, 11, 4, comma quarto, D.M. 140/2012, 9, comma secondo, D.L. 1/2012, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che, per i 14 gruppi di cause riunite, competeva al difensore un unico compenso, maggiorato del 50%, solo per le attività successive alla riunione, mentre, per quelle svolte in precedenza, andava liquidato un compenso distinto per ciascun processo, tenendo conto delle attività svolte. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che, in aggiunta alle cause riunite in più gruppi, il ricorrente aveva patrocinato in altri due giudizi, senza che, per dette controversie, il tribunale abbia riconosciuto alcun compenso. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che il tribunale non abbia pronunciato sulla richiesta di riconoscimento degli interessi di mora sulle somme dovute. 3. Il primo motivo merita accoglimento. Il ricorrente lamenta fondatamente che il compenso unico non poteva essere liquidato anche per le attività anteriori alla riunione delle cause in 14 gruppi. In effetti, prima della riunione, il ricorrente aveva svolto separate attività difensive per ciascuna delle quali competeva un compenso autonomo, non essendo consentito riconoscere un compenso unico F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 27742/2017 Numero sezionale 393/2022 Numero di raccolta generale 9967/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 spettante, invece, per le attività successive, dovendosi garantire proporzionalità, corrispondenza e adeguatezza dell’onorario alle prestazioni effettivamente svolte dall’avvocato, le quali avevano conservato carattere di autonomia almeno fino al provvedimento di riunione. 3.1. Meritano accoglimento anche il secondo ed il terzo motivo, posto che il tribunale ha omesso di liquidare il compenso per due delle cause che non erano state riunite alle altre e nulla ha statuito sulla richiesta di riconoscere gli interessi di mora sul compenso. Sono quindi accolti i tre motivi di ricorso. L’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie i tre motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 24.2.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3