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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 09448/2026

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NinoScripelliti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRoma, [OSCURATO:PERSONA], n.1 presso lo studio di quest’ultima.– ricorrente –controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato che la rappresenta e difende;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n.1299/2017, depositata in data 12 maggio 2017 e non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 3 febbraio 2026 dal ConsigliereNumero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026Data pubblicazione 14/04/2026La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall’avviso di accertamenton. 200779/2009 con cui l’Agenzia delle Entrate di Firenze ha rideterminato, aisensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, i corrispettivi ei redditi del ricorrente per l’anno 2005.

In particolare, a fronte di ricavi dichiaratipari a € 26.128, l’Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione maggioriricavi per € 75.620, con conseguente rideterminazione del reddito d’impresa edel valore della produzione netta ai fini IRAP.Avverso l’avviso di accertamento, il sig. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Firenze (d’ora in poi per brevità CTP), che,con sentenza n. 100/2016, ha rigettato il ricorso del contribuente.

Quest’ultimoproponeva appello avverso la sentenza della C.T.P. riproponendo le contestazionigià sollevate nel primo grado.[OSCURATO:PERSONA] regionale della Toscana (d’ora in poi, per brevità,C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame.In particolare, il Giudice di appello, rilevata la legittimità dell’accertamento purin presenza di uno studio di settore congruo e coerente, riteneva che i dati diincongruenza dei ricavi e dei redditi di impresa dichiarati dal contribuentecontenuti nell’atto impositivo, concretizzassero un concorso di indizi gravi,precisi e concordanti deponenti per la non attendibilità della dichiarazione, conconseguente inversione della prova a carico del contribuente.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolando cinque motivi.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art. 380 bis.1 c.p.c., in camera diconsiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Avverso la sentenza della C.T.R. della Toscana, n. 1299/2017, depositata il 12maggio 2017, il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.Numero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026Con il primo motivo denuncia la motivazione meramente apparente dellaData pubblicazione 14/04/2026sentenza impugnata, la quale non si confronta con la specifica censura relativaall’insussistenza delle “gravi incongruenze” richieste dall’art. 62-sexies, comma3, del d.l. n. 331 del 1993, presupposto legittimante il ricorso all’accertamentoinduttivo, con conseguente nullità della sentenza per violazione degli artt. 132,II co, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. 546/92, 156 c.p.c., in relazioneall'art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.1.2 Il motivo è infondato.Come ripetutamente affermato da questa corte, il vizio di motivazione apparenteinvocabile quale vizio che determina la nullità della sentenza per omessamotivazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., ricorre solo quando si è in presenzadi una motivazione che non possiede il minimo costituzionale richiesto e, cometale, risulta solo astratta e dotata di formule di stile, dunque inidonea a farcomprendere il ragionamento effettuato dal giudice (Cass.

S.U. n. 22232 del2016; Cass.

S.U. n. 16599 del 2016).

In particolare, secondo la giurisprudenzadi questa Corte, il vizio di motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,ricorre soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero si risolva inargomentazioni meramente apparenti, tali da non consentire di individuare ilpercorso logico-giuridico seguito dal giudice; il sindacato di legittimità sullamotivazione è infatti ridotto al “minimo costituzionale”, essendo configurabilel’anomalia motivazionale solo nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivi,motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili omotivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez.

U., 7 aprile2014, n. 8053).Ancora, sul tema si è ulteriormente statuito: «(…) apparente, per tale dovendosiconsiderare quella motivazione che, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteticheNumero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026congetture (Cass. Sez.

U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1° marzo 2022, n.Data pubblicazione 14/04/20266758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977)».La sentenza impugnata, nel motivare la sussistenza delle condizioni legittimantiper il ricorso allo strumento dell’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art.39, comma 1, lett. d), DPR 600/73 e, nel valorizzare una serie ampia di elementi,sui quali si tornerà anche nella disamina dei motivi successivi, ha fondatamenteincentrato il proprio ragionamento sull’evidente incongruenza dei ricavidenunziati dal contribuente, elemento questo che ha funto da base di partenzaper l’impiego – consentito dalla legge – dello strumento di cui all’art. 62-sexiescitato.Questa Corte, inoltre, ha più volte affermato (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24578 del2022) che, in tema di accertamento analitico induttivo, il combinato dispostodell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 62 sexies,comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 consente di valorizzare, quale presuppostosufficiente ai fini dell’accertamento, la manifesta esiguità dei redditi dichiarati,idonea a integrare un’anomalia significativa dell’espressione della capacitàcontributiva.

In tale evenienza, non è richiesta la rigorosa dimostrazione deirequisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari, essendosufficiente l’evidente incongruenza del reddito denunciato.In questo senso, dunque, la pronunzia, lungi dall’essere apparentementemotivata, lo è realmente, con conseguente infondatezza della censura.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000, in relazione all'art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, in particolare la violazione dell’obbligo di allegazione degli attiposti a fondamento dell’accertamento, deducendo che gli atti elaboratidall’Ufficio di statistica del Comune di Firenze al fine della formulazione deitariffari con le associazioni di categoria non era stati allegati all’avviso diaccertamento.Richiama, a sostegno, l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 9032 del 2013),secondo cui è necessaria l’allegazione degli atti richiamati nell’avviso diaccertamento e non è sufficiente la mera indicazione dei relativi estremi.Numero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026Il ricorrente prende atto dell’esistenza di un diverso orientamento (Cass. n. 9582Data pubblicazione 14/04/2026del 2013), secondo cui sarebbe sufficiente la mera conoscibilità degli atti, ma necontesta l’applicabilità al caso concreto, osservando che tale criterio può valereper atti tipici e pubblicamente accessibili (quali, ad esempio, il tariffariocomunale), ma non per fonti indeterminate o non accessibili al contribuente,quali un generico comunicato stampa o (una non meglio precisata) indagine degliuffici comunali.2.1 La censura è inammissibile per inconferenza rispetto al decisum.

Dalla letturadella sentenza impugnata risulta, in primo luogo, che il giudice di appello hadato atto della contestazione operata dal contribuente in ordine all’inesistenzadella corsa media affermandone l’infondatezza a fronte degli altri elementifattuali forniti dall’Ufficio non idoneamente contrastati dalle prove contrariefornite dal contribuente.

Ma, soprattutto, la CTR ha richiamato e sintetizzato nelcorpo della motivazione tutta una serie di altri elementi essenziali, alcuni deiquali provenienti dallo stesso ricorrente, utilizzati per la ricostruzione dei ricavi,ritenendoli idonei a fondare la pretesa erariale, talché l’asserita mancataallegazione all’atto impositivo dei dati statistici elaborati dal Comune unitamentealle associazioni di categoria per la determinazione delle tariffe convenzionatenon appare deduzione rilevante rispetto all’accertamento in fatto compiuto dalgiudice di merito, peraltro confermativo di quello già effettuato dal primoGiudice, e conducente al fine della dedotta nullità dell’atto impositivo.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 62-sexies del d.l.n. 331 del 1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per insussistenzadei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo.Lamenta che, in difformità da quanto prescritto dalla norma, non sia statoeffettuato un raffronto tra i ricavi dichiarati e quelli ragionevolmente desumibiliin base alle concrete caratteristiche dell’attività esercitata, essendosi inveceoperato un confronto con una situazione meramente ipotetica e astratta, senzaprevia individuazione del ricavo attendibile cui parametrare la verifica.Deduce, inoltre, l’erronea distribuzione dell’onere della prova, non avendo ilgiudice di merito considerato che i ricavi dichiarati risultavano coerenti con loNumero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026studio di settore applicabile per l’anno 2005, circostanza idonea a fondare unaData pubblicazione 14/04/2026presunzione di congruità.

Tale presunzione avrebbe dovuto essere superatadall’Amministrazione finanziaria mediante elementi specifici e ulteriori, onereche, secondo la prospettazione del ricorrente, non risulta assolto.3.1 La censura non può essere condivisa.Il ricorrente lamenta che, in violazione dell’art. 62 sexies, comma 3, del d.l. n.331 del 1993, non sarebbe stato compiuto il necessario raffronto tra i ricavidichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle concrete caratteristiche econdizioni di esercizio dell’attività, e che, inoltre, la C.T.R. avrebbe errato nelriparto dell’onere della prova, trascurando la circostanza – riconosciuta dallostesso Ufficio – della congruità e coerenza dei risultati dello studio di settore perl’anno 2005.Orbene, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il giudice dimerito ha proceduto, in concreto, proprio a quel raffronto richiesto dall’art. 62sexies cit., ponendo in relazione i ricavi dichiarati e i dati di esercizio dell’attivitàemergenti dagli elementi disponibili (in parte provenienti dallo stessocontribuente), e valorizzando parametri oggettivi del servizio – quali le tariffecomunali e la resa chilometrica – al fine di verificare la coerenza economica deirisultati dichiarati.In particolare, la CTR ha evidenziato l’esiguità dei ricavi e del reddito dichiarati(ricavi pari a euro 26.128,00 e reddito d’impresa pari a euro 10.278,00) inrapporto ai dati dichiarati di percorrenza e alle condizioni ordinarie disvolgimento del servizio taxi nel contesto urbano considerato, valorizzandoaltresì il contrasto tra la resa chilometrica desumibile dai ricavi dichiarati e letariffe regolamentari vigenti (costo a km pari a euro 0,82) e richiamando, comeindice sintomatico, anche il costo medio di corsa utilizzato dall’Ufficio (euro 6,93)quale parametro di verifica, sempre in un quadro complessivo e non atomistico.Tali elementi, considerati unitariamente e nella loro convergenza, sono staticorrettamente qualificati dal giudice di appello come idonei a integrare “graviincongruenze” tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle concrete modalità diNumero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026esercizio dell’attività, con conseguente legittimità del ricorso all’accertamentoData pubblicazione 14/04/2026analitico induttivo ai sensi dell’art. 62 sexies cit.In tale evenienza, come chiarito dalla citata giurisprudenza di questa Corte, nonè richiesta una dimostrazione atomistica dei singoli indizi, essendo sufficiente lamanifesta incoerenza economica dei risultati dichiarati.

Siffatti dati quindi – allaluce delle caratteristiche dell’attività – risultano intrinsecamente incompatibilicon un ordinario esercizio del servizio taxi e legittimano la valutazione diinattendibilità della contabilità, in conformità ai principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24578 del 2022; Sez. 5 -,Ordinanza n. 24773 del 2025).Quanto, poi, al dedotto vizio concernente il riparto dell’onere probatorio, la CTRnon ha posto a carico del contribuente la prova dei presuppostidell’accertamento: al contrario, ha ritenuto che fosse l’Ufficio a dover fornireelementi specifici idonei a superare la congruità/coerenza da studio di settore, eha reputato tale onere assolto mediante il complesso degli indici oggettivi soprarichiamati, tratti da dati dichiarati e da parametri regolatori ufficiali.

Ne consegueche la congruità agli studi di settore non preclude il ricorso all’accertamentoanalitico-induttivo, gravando sull’Amministrazione l’onere di fornire elementispecifici idonei a superarla, e sul contribuente quello di dimostrare la correttezzadelle proprie dichiarazioni.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 39, I comma,lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,I comma, n. 3, c.p.c., sotto il profilo della mancata sussistenza dei presuppostirichiesti per l’applicazione delle presunzioni fiscali “gravi, precise e concordanti”,ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.Si osserva che, a differenza del comma 2 dello stesso articolo, che consente l’usodi presunzioni di minor rigore, l’art. 39, comma 1, richiede il rispetto di requisitipiù stringenti, non essendo sufficiente l’adozione di presunzioni semplici.Secondo il ricorrente, la ricostruzione dei ricavi effettuata dall’Amministrazionefinanziaria – basata su medie “artigianalmente” calcolate a partire dal cosiddettocosto della corsa media, dal numero di corse nel 2005 e dalla ripartizione perNumero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026chilometraggio dichiarato – non rispetta tali requisiti, in quanto manca ogniData pubblicazione 14/04/2026elemento di personalizzazione e non sono fornite garanzie di gravità, precisionee concordanza.

L’utilizzo di medie generiche, dunque, non consente di fondareun accertamento induttivo valido, violando il procedimento presuntivo previstodall’art. 39 e i principi codicistici delle presunzioni fiscali (Cass. n. 19136/2010).4.1 Il motivo è infondato.Dalla sentenza impugnata che la CTR ha correttamente ritenuto integrati ipresupposti per il ricorso all’accertamento analitico‑induttivo, valorizzando unapluralità di elementi presuntivi logicamente coordinati tra loro, idonei a farritenere inattendibili i ricavi dichiarati.L’Amministrazione finanziaria ha richiamato – e il giudice di appello ha fattopropri – dati obiettivi e documentalmente acquisiti, tra cui le dichiarazioni dellostesso contribuente, le fatture della cooperativa di appartenenza, i tariffaricomunali e i dati di percorrenza risultanti dalle schede carburante.

Tali elementisono stati correttamente apprezzati dal giudice di merito in una valutazioneunitaria e complessiva, e non atomistica, del compendio indiziario.Essi delineano una manifesta incongruenza tra i ricavi dichiarati e quellidesumibili dall’effettivo esercizio dell’attività, costituendo un quadro indiziariodotato dei requisiti minimi richiesti per sostenere l’accertamento presuntivo,anche in presenza di contabilità formalmente regolare.La CTR ha richiamato principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte,secondo cui la notevole divergenza tra il reddito dichiarato e quello compatibilecon l’attività svolta può integrare una presunzione sufficiente ai fini dell’art. 39,comma 1, lett. d), cit. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24773 del 08/09/2025; Sez. 5 -,Ordinanza n. 24578 del 09/08/2022).

A tal proposito, la Cassazione ha avutomodo di osservare che: «In tema di accertamento delle imposte sui redditi diimpresa, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilitàformalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità delcomportamento del contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in viainduttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sullabase di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando leNumero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibiliData pubblicazione 14/04/2026dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sulcontribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione dellacorrettezza delle proprie dichiarazioni» (così, Cass. 24773/2025, cit.).

Tra l’altro,in questa sede è opportuno ribadire quanto già ampiamente esposto da questaCorte in tema di prova per presunzioni.

Questa tipologia di prova, giusta ildisposto dell’art. 2929 del Codice civile è affidata al “prudente apprezzamento”del giudice di merito.

È il giudice di merito il dominus del ragionamentopresuntivo, purché rispetti naturalmente i requisiti che allo stesso assegna laconferente disposizione.

Essa pretende che gli indizi siano “gravi, precisi econcordanti”, ma non è necessario che la prova emersa dal ragionamentopresuntivo sia causalmente derivante dagli indizi; è sufficiente anche unaderivazione probabilistica del fatto ignoto da quello noto.

In questo quadro, ognicontestazione che fuoriesca dall’invocare l’insussistenza degli attributi dellagravità, precisione e concordanza, tracima in un giudizio di fatto e nonsussuntivo, che è generalmente precluso al giudice di legittimità.Inoltre, la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito non rientranella falsa applicazione se si limita a mostrare che le circostanze su cui il giudiceha basato le sue deduzioni dovevano essere ricostruite diversamente, cioè che ilgiudice ha commesso un errore nel valutare i fatti.

Ugualmente se ci si limita aproporre una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella usata dal giudice,senza spiegare perché quest’ultima sia contraria ai criteri previsti dall’articolo2729, primo comma.

Questo vale sia che la nuova prospettazione si fondi sullestesse circostanze considerate dal giudice, sia su altre circostanze (cfr., Cass.Sez. 2 -, Ordinanza n. 9054 del 2022).La pronuncia risulta dunque immune dai vizi denunciati, avendo il giudice dimerito illustrato con sufficiente chiarezza gli elementi presuntivi valorizzati e laloro attitudine dimostrativa.

Ne deriva il rigetto del motivo.5.

Con il quinto motivo di ricorso il contribuente deduce la nullità della sentenzaper omessa pronuncia ai sensi degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026Data pubblicazione 14/04/2026Secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sudiverse eccezioni sollevate, tra cui quella relativa al dato della "percorrenzaannua" utilizzato nell’accertamento induttivo.Tale elemento è stato contestato perché rappresenta un dato inadeguato,includendo anche i "km a vuoto", ossia quelli percorsi senza passeggero dopo lacorsa o dopo una prenotazione non onorata dal cliente, alterando così il calcolofinale del numero di corse annue ricavato dal rapporto tra i km totali effettuati equelli di una corsa media.Il giudice d’appello avrebbe ignorato tale profilo; inoltre, il costo medio di unacorsa risulterebbe anch’esso un parametro inadeguato, condizionato da fattorivariabili come condizioni meteorologiche, traffico, presenza di bagagli, chiamateradio, soste richieste dal cliente, e pertanto non può essere considerato "fattonoto" ai sensi degli artt. 2727-2729 c.c.Per quanto riguarda il dato della corsa media, il ricorrente afferma inoltre chenon risulta esistere uno studio statistico ufficiale del Comune di Firenze asupporto: dal verbale GdF del 1.10.2009 emerge che il responsabile comunaledelle vetture e taxi ha dichiarato che esiste solo un’indagine empirica usata comeriferimento nelle trattative sulle tariffe.Il giudice d’appello non si sarebbe espresso su queste questioni; la motivazionedell’avviso di accertamento è errata anche nel calcolo del coefficiente della “corsamedia”.

Nessuno di questi aspetti, secondo il ricorrente, è stato affrontato nellasentenza, pur essendo centrali e decisivi per la vicenda.5.1 Il motivo è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata nonpresenta lacune argomentative tali da integrare il vizio denunciato.[OSCURATO:PERSONA] regionale – come emerge dalla stessa motivazione – ha infattipreso in esame gli elementi essenziali e decisivi della vicenda, soffermandosi inparticolare sul dato della percorrenza annua del veicolo, sul valore delle tariffeapplicabili al servizio e sul chilometraggio della corsa tipo, elementi ritenutirilevanti ai fini della valutazione della congruità dei ricavi dichiarati.Numero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il giudice di appello ha dunque offerto una motivazione complessivamentecoerente e intelligibile, idonea a dar conto del percorso logico seguito ai fini dellaconferma della pretesa impositiva.

Tale motivazione, pur non diffusa su ognisingolo profilo prospettato dal contribuente, contiene un nucleo argomentativosufficiente a sorreggere la decisione, sicché non è configurabile né un’omessapronuncia né un vizio di motivazione apparente.In particolare, quanto al parametro della corsa media, deve rilevarsi che essonon è stato utilizzato dal giudice di appello in maniera isolata o avulsa dalcomplessivo quadro probatorio, ma è stato inserito in un contesto valutativounitario, nel quale ha operato congiuntamente agli ulteriori indici valorizzati,quali la percorrenza annua del veicolo, il numero di giorni di servizio el’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati.Né può ritenersi che tale parametro sia frutto di una ricostruzione arbitraria omeramente astratta: esso, infatti, è stato desunto dall’ambito del procedimentodi determinazione del tariffario comunale, nel quale costituisce un dato diriferimento utilizzato nel confronto tra l’amministrazione comunale e leassociazioni rappresentative della categoria dei tassisti.Si tratta, pertanto, di un elemento che, pur contestato dal contribuente, non è“inventato” dall’Amministrazione finanziaria, ma trova origine in un contestoistituzionale regolatorio, funzionale alla disciplina del servizio.

In taleprospettiva, la corsa media ha svolto il ruolo di parametro orientativo,concorrendo – insieme agli altri elementi indiziari valorizzati – a delineare quelquadro complessivo di inattendibilità dei ricavi dichiarati che ha condotto ilgiudice di merito alle conclusioni contestate dal ricorrente.In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno postea carico del ricorrente.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheData pubblicazione 14/04/2026liquida in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NinoScripelliti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRoma, [OSCURATO:PERSONA], n.1 presso lo studio di quest’ultima.– ricorrente –controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato che la rappresenta e difende;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n.1299/2017, depositata in data 12 maggio 2017 e non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 3 febbraio 2026 dal ConsigliereNumero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026Data pubblicazione 14/04/2026La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall’avviso di accertamenton. 200779/2009 con cui l’Agenzia delle Entrate di Firenze ha rideterminato, aisensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, i corrispettivi ei redditi del ricorrente per l’anno 2005. In particolare, a fronte di ricavi dichiaratipari a € 26.128, l’Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione maggioriricavi per € 75.620, con conseguente rideterminazione del reddito d’impresa edel valore della produzione netta ai fini IRAP.Avverso l’avviso di accertamento, il sig. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Firenze (d’ora in poi per brevità CTP), che,con sentenza n. 100/2016, ha rigettato il ricorso del contribuente. Quest’ultimoproponeva appello avverso la sentenza della C.T.P. riproponendo le contestazionigià sollevate nel primo grado.[OSCURATO:PERSONA] regionale della Toscana (d’ora in poi, per brevità,C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame.In particolare, il Giudice di appello, rilevata la legittimità dell’accertamento purin presenza di uno studio di settore congruo e coerente, riteneva che i dati diincongruenza dei ricavi e dei redditi di impresa dichiarati dal contribuentecontenuti nell’atto impositivo, concretizzassero un concorso di indizi gravi,precisi e concordanti deponenti per la non attendibilità della dichiarazione, conconseguente inversione della prova a carico del contribuente.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolando cinque motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art. 380 bis.1 c.p.c., in camera diconsiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Avverso la sentenza della C.T.R. della Toscana, n. 1299/2017, depositata il 12maggio 2017, il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.Numero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026Con il primo motivo denuncia la motivazione meramente apparente dellaData pubblicazione 14/04/2026sentenza impugnata, la quale non si confronta con la specifica censura relativaall’insussistenza delle “gravi incongruenze” richieste dall’art. 62-sexies, comma3, del d.l. n. 331 del 1993, presupposto legittimante il ricorso all’accertamentoinduttivo, con conseguente nullità della sentenza per violazione degli artt. 132,II co, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. 546/92, 156 c.p.c., in relazioneall'art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.1.2 Il motivo è infondato.Come ripetutamente affermato da questa corte, il vizio di motivazione apparenteinvocabile quale vizio che determina la nullità della sentenza per omessamotivazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., ricorre solo quando si è in presenzadi una motivazione che non possiede il minimo costituzionale richiesto e, cometale, risulta solo astratta e dotata di formule di stile, dunque inidonea a farcomprendere il ragionamento effettuato dal giudice (Cass. S.U. n. 22232 del2016; Cass. S.U. n. 16599 del 2016). In particolare, secondo la giurisprudenzadi questa Corte, il vizio di motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,ricorre soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero si risolva inargomentazioni meramente apparenti, tali da non consentire di individuare ilpercorso logico-giuridico seguito dal giudice; il sindacato di legittimità sullamotivazione è infatti ridotto al “minimo costituzionale”, essendo configurabilel’anomalia motivazionale solo nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivi,motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili omotivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile2014, n. 8053).Ancora, sul tema si è ulteriormente statuito: «(…) apparente, per tale dovendosiconsiderare quella motivazione che, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteticheNumero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1° marzo 2022, n.Data pubblicazione 14/04/20266758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977)».La sentenza impugnata, nel motivare la sussistenza delle condizioni legittimantiper il ricorso allo strumento dell’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art.39, comma 1, lett. d), DPR 600/73 e, nel valorizzare una serie ampia di elementi,sui quali si tornerà anche nella disamina dei motivi successivi, ha fondatamenteincentrato il proprio ragionamento sull’evidente incongruenza dei ricavidenunziati dal contribuente, elemento questo che ha funto da base di partenzaper l’impiego – consentito dalla legge – dello strumento di cui all’art. 62-sexiescitato.Questa Corte, inoltre, ha più volte affermato (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24578 del2022) che, in tema di accertamento analitico induttivo, il combinato dispostodell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 62 sexies,comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 consente di valorizzare, quale presuppostosufficiente ai fini dell’accertamento, la manifesta esiguità dei redditi dichiarati,idonea a integrare un’anomalia significativa dell’espressione della capacitàcontributiva. In tale evenienza, non è richiesta la rigorosa dimostrazione deirequisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari, essendosufficiente l’evidente incongruenza del reddito denunciato.In questo senso, dunque, la pronunzia, lungi dall’essere apparentementemotivata, lo è realmente, con conseguente infondatezza della censura.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000, in relazione all'art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, in particolare la violazione dell’obbligo di allegazione degli attiposti a fondamento dell’accertamento, deducendo che gli atti elaboratidall’Ufficio di statistica del Comune di Firenze al fine della formulazione deitariffari con le associazioni di categoria non era stati allegati all’avviso diaccertamento.Richiama, a sostegno, l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 9032 del 2013),secondo cui è necessaria l’allegazione degli atti richiamati nell’avviso diaccertamento e non è sufficiente la mera indicazione dei relativi estremi.Numero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026Il ricorrente prende atto dell’esistenza di un diverso orientamento (Cass. n. 9582Data pubblicazione 14/04/2026del 2013), secondo cui sarebbe sufficiente la mera conoscibilità degli atti, ma necontesta l’applicabilità al caso concreto, osservando che tale criterio può valereper atti tipici e pubblicamente accessibili (quali, ad esempio, il tariffariocomunale), ma non per fonti indeterminate o non accessibili al contribuente,quali un generico comunicato stampa o (una non meglio precisata) indagine degliuffici comunali.2.1 La censura è inammissibile per inconferenza rispetto al decisum. Dalla letturadella sentenza impugnata risulta, in primo luogo, che il giudice di appello hadato atto della contestazione operata dal contribuente in ordine all’inesistenzadella corsa media affermandone l’infondatezza a fronte degli altri elementifattuali forniti dall’Ufficio non idoneamente contrastati dalle prove contrariefornite dal contribuente. Ma, soprattutto, la CTR ha richiamato e sintetizzato nelcorpo della motivazione tutta una serie di altri elementi essenziali, alcuni deiquali provenienti dallo stesso ricorrente, utilizzati per la ricostruzione dei ricavi,ritenendoli idonei a fondare la pretesa erariale, talché l’asserita mancataallegazione all’atto impositivo dei dati statistici elaborati dal Comune unitamentealle associazioni di categoria per la determinazione delle tariffe convenzionatenon appare deduzione rilevante rispetto all’accertamento in fatto compiuto dalgiudice di merito, peraltro confermativo di quello già effettuato dal primoGiudice, e conducente al fine della dedotta nullità dell’atto impositivo.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 62-sexies del d.l.n. 331 del 1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per insussistenzadei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo.Lamenta che, in difformità da quanto prescritto dalla norma, non sia statoeffettuato un raffronto tra i ricavi dichiarati e quelli ragionevolmente desumibiliin base alle concrete caratteristiche dell’attività esercitata, essendosi inveceoperato un confronto con una situazione meramente ipotetica e astratta, senzaprevia individuazione del ricavo attendibile cui parametrare la verifica.Deduce, inoltre, l’erronea distribuzione dell’onere della prova, non avendo ilgiudice di merito considerato che i ricavi dichiarati risultavano coerenti con loNumero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026studio di settore applicabile per l’anno 2005, circostanza idonea a fondare unaData pubblicazione 14/04/2026presunzione di congruità. Tale presunzione avrebbe dovuto essere superatadall’Amministrazione finanziaria mediante elementi specifici e ulteriori, onereche, secondo la prospettazione del ricorrente, non risulta assolto.3.1 La censura non può essere condivisa.Il ricorrente lamenta che, in violazione dell’art. 62 sexies, comma 3, del d.l. n.331 del 1993, non sarebbe stato compiuto il necessario raffronto tra i ricavidichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle concrete caratteristiche econdizioni di esercizio dell’attività, e che, inoltre, la C.T.R. avrebbe errato nelriparto dell’onere della prova, trascurando la circostanza – riconosciuta dallostesso Ufficio – della congruità e coerenza dei risultati dello studio di settore perl’anno 2005.Orbene, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il giudice dimerito ha proceduto, in concreto, proprio a quel raffronto richiesto dall’art. 62sexies cit., ponendo in relazione i ricavi dichiarati e i dati di esercizio dell’attivitàemergenti dagli elementi disponibili (in parte provenienti dallo stessocontribuente), e valorizzando parametri oggettivi del servizio – quali le tariffecomunali e la resa chilometrica – al fine di verificare la coerenza economica deirisultati dichiarati.In particolare, la CTR ha evidenziato l’esiguità dei ricavi e del reddito dichiarati(ricavi pari a euro 26.128,00 e reddito d’impresa pari a euro 10.278,00) inrapporto ai dati dichiarati di percorrenza e alle condizioni ordinarie disvolgimento del servizio taxi nel contesto urbano considerato, valorizzandoaltresì il contrasto tra la resa chilometrica desumibile dai ricavi dichiarati e letariffe regolamentari vigenti (costo a km pari a euro 0,82) e richiamando, comeindice sintomatico, anche il costo medio di corsa utilizzato dall’Ufficio (euro 6,93)quale parametro di verifica, sempre in un quadro complessivo e non atomistico.Tali elementi, considerati unitariamente e nella loro convergenza, sono staticorrettamente qualificati dal giudice di appello come idonei a integrare “graviincongruenze” tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle concrete modalità diNumero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026esercizio dell’attività, con conseguente legittimità del ricorso all’accertamentoData pubblicazione 14/04/2026analitico induttivo ai sensi dell’art. 62 sexies cit.In tale evenienza, come chiarito dalla citata giurisprudenza di questa Corte, nonè richiesta una dimostrazione atomistica dei singoli indizi, essendo sufficiente lamanifesta incoerenza economica dei risultati dichiarati. Siffatti dati quindi – allaluce delle caratteristiche dell’attività – risultano intrinsecamente incompatibilicon un ordinario esercizio del servizio taxi e legittimano la valutazione diinattendibilità della contabilità, in conformità ai principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24578 del 2022; Sez. 5 -,Ordinanza n. 24773 del 2025).Quanto, poi, al dedotto vizio concernente il riparto dell’onere probatorio, la CTRnon ha posto a carico del contribuente la prova dei presuppostidell’accertamento: al contrario, ha ritenuto che fosse l’Ufficio a dover fornireelementi specifici idonei a superare la congruità/coerenza da studio di settore, eha reputato tale onere assolto mediante il complesso degli indici oggettivi soprarichiamati, tratti da dati dichiarati e da parametri regolatori ufficiali. Ne consegueche la congruità agli studi di settore non preclude il ricorso all’accertamentoanalitico-induttivo, gravando sull’Amministrazione l’onere di fornire elementispecifici idonei a superarla, e sul contribuente quello di dimostrare la correttezzadelle proprie dichiarazioni.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 39, I comma,lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,I comma, n. 3, c.p.c., sotto il profilo della mancata sussistenza dei presuppostirichiesti per l’applicazione delle presunzioni fiscali “gravi, precise e concordanti”,ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.Si osserva che, a differenza del comma 2 dello stesso articolo, che consente l’usodi presunzioni di minor rigore, l’art. 39, comma 1, richiede il rispetto di requisitipiù stringenti, non essendo sufficiente l’adozione di presunzioni semplici.Secondo il ricorrente, la ricostruzione dei ricavi effettuata dall’Amministrazionefinanziaria – basata su medie “artigianalmente” calcolate a partire dal cosiddettocosto della corsa media, dal numero di corse nel 2005 e dalla ripartizione perNumero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026chilometraggio dichiarato – non rispetta tali requisiti, in quanto manca ogniData pubblicazione 14/04/2026elemento di personalizzazione e non sono fornite garanzie di gravità, precisionee concordanza. L’utilizzo di medie generiche, dunque, non consente di fondareun accertamento induttivo valido, violando il procedimento presuntivo previstodall’art. 39 e i principi codicistici delle presunzioni fiscali (Cass. n. 19136/2010).4.1 Il motivo è infondato.Dalla sentenza impugnata che la CTR ha correttamente ritenuto integrati ipresupposti per il ricorso all’accertamento analitico‑induttivo, valorizzando unapluralità di elementi presuntivi logicamente coordinati tra loro, idonei a farritenere inattendibili i ricavi dichiarati.L’Amministrazione finanziaria ha richiamato – e il giudice di appello ha fattopropri – dati obiettivi e documentalmente acquisiti, tra cui le dichiarazioni dellostesso contribuente, le fatture della cooperativa di appartenenza, i tariffaricomunali e i dati di percorrenza risultanti dalle schede carburante. Tali elementisono stati correttamente apprezzati dal giudice di merito in una valutazioneunitaria e complessiva, e non atomistica, del compendio indiziario.Essi delineano una manifesta incongruenza tra i ricavi dichiarati e quellidesumibili dall’effettivo esercizio dell’attività, costituendo un quadro indiziariodotato dei requisiti minimi richiesti per sostenere l’accertamento presuntivo,anche in presenza di contabilità formalmente regolare.La CTR ha richiamato principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte,secondo cui la notevole divergenza tra il reddito dichiarato e quello compatibilecon l’attività svolta può integrare una presunzione sufficiente ai fini dell’art. 39,comma 1, lett. d), cit. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24773 del 08/09/2025; Sez. 5 -,Ordinanza n. 24578 del 09/08/2022). A tal proposito, la Cassazione ha avutomodo di osservare che: «In tema di accertamento delle imposte sui redditi diimpresa, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilitàformalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità delcomportamento del contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in viainduttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sullabase di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando leNumero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibiliData pubblicazione 14/04/2026dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sulcontribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione dellacorrettezza delle proprie dichiarazioni» (così, Cass. 24773/2025, cit.). Tra l’altro,in questa sede è opportuno ribadire quanto già ampiamente esposto da questaCorte in tema di prova per presunzioni. Questa tipologia di prova, giusta ildisposto dell’art. 2929 del Codice civile è affidata al “prudente apprezzamento”del giudice di merito. È il giudice di merito il dominus del ragionamentopresuntivo, purché rispetti naturalmente i requisiti che allo stesso assegna laconferente disposizione. Essa pretende che gli indizi siano “gravi, precisi econcordanti”, ma non è necessario che la prova emersa dal ragionamentopresuntivo sia causalmente derivante dagli indizi; è sufficiente anche unaderivazione probabilistica del fatto ignoto da quello noto. In questo quadro, ognicontestazione che fuoriesca dall’invocare l’insussistenza degli attributi dellagravità, precisione e concordanza, tracima in un giudizio di fatto e nonsussuntivo, che è generalmente precluso al giudice di legittimità.Inoltre, la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito non rientranella falsa applicazione se si limita a mostrare che le circostanze su cui il giudiceha basato le sue deduzioni dovevano essere ricostruite diversamente, cioè che ilgiudice ha commesso un errore nel valutare i fatti. Ugualmente se ci si limita aproporre una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella usata dal giudice,senza spiegare perché quest’ultima sia contraria ai criteri previsti dall’articolo2729, primo comma. Questo vale sia che la nuova prospettazione si fondi sullestesse circostanze considerate dal giudice, sia su altre circostanze (cfr., Cass.Sez. 2 -, Ordinanza n. 9054 del 2022).La pronuncia risulta dunque immune dai vizi denunciati, avendo il giudice dimerito illustrato con sufficiente chiarezza gli elementi presuntivi valorizzati e laloro attitudine dimostrativa. Ne deriva il rigetto del motivo.5. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente deduce la nullità della sentenzaper omessa pronuncia ai sensi degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026Data pubblicazione 14/04/2026Secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sudiverse eccezioni sollevate, tra cui quella relativa al dato della "percorrenzaannua" utilizzato nell’accertamento induttivo.Tale elemento è stato contestato perché rappresenta un dato inadeguato,includendo anche i "km a vuoto", ossia quelli percorsi senza passeggero dopo lacorsa o dopo una prenotazione non onorata dal cliente, alterando così il calcolofinale del numero di corse annue ricavato dal rapporto tra i km totali effettuati equelli di una corsa media.Il giudice d’appello avrebbe ignorato tale profilo; inoltre, il costo medio di unacorsa risulterebbe anch’esso un parametro inadeguato, condizionato da fattorivariabili come condizioni meteorologiche, traffico, presenza di bagagli, chiamateradio, soste richieste dal cliente, e pertanto non può essere considerato "fattonoto" ai sensi degli artt. 2727-2729 c.c.Per quanto riguarda il dato della corsa media, il ricorrente afferma inoltre chenon risulta esistere uno studio statistico ufficiale del Comune di Firenze asupporto: dal verbale GdF del 1.10.2009 emerge che il responsabile comunaledelle vetture e taxi ha dichiarato che esiste solo un’indagine empirica usata comeriferimento nelle trattative sulle tariffe.Il giudice d’appello non si sarebbe espresso su queste questioni; la motivazionedell’avviso di accertamento è errata anche nel calcolo del coefficiente della “corsamedia”. Nessuno di questi aspetti, secondo il ricorrente, è stato affrontato nellasentenza, pur essendo centrali e decisivi per la vicenda.5.1 Il motivo è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata nonpresenta lacune argomentative tali da integrare il vizio denunciato.[OSCURATO:PERSONA] regionale – come emerge dalla stessa motivazione – ha infattipreso in esame gli elementi essenziali e decisivi della vicenda, soffermandosi inparticolare sul dato della percorrenza annua del veicolo, sul valore delle tariffeapplicabili al servizio e sul chilometraggio della corsa tipo, elementi ritenutirilevanti ai fini della valutazione della congruità dei ricavi dichiarati.Numero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il giudice di appello ha dunque offerto una motivazione complessivamentecoerente e intelligibile, idonea a dar conto del percorso logico seguito ai fini dellaconferma della pretesa impositiva. Tale motivazione, pur non diffusa su ognisingolo profilo prospettato dal contribuente, contiene un nucleo argomentativosufficiente a sorreggere la decisione, sicché non è configurabile né un’omessapronuncia né un vizio di motivazione apparente.In particolare, quanto al parametro della corsa media, deve rilevarsi che essonon è stato utilizzato dal giudice di appello in maniera isolata o avulsa dalcomplessivo quadro probatorio, ma è stato inserito in un contesto valutativounitario, nel quale ha operato congiuntamente agli ulteriori indici valorizzati,quali la percorrenza annua del veicolo, il numero di giorni di servizio el’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati.Né può ritenersi che tale parametro sia frutto di una ricostruzione arbitraria omeramente astratta: esso, infatti, è stato desunto dall’ambito del procedimentodi determinazione del tariffario comunale, nel quale costituisce un dato diriferimento utilizzato nel confronto tra l’amministrazione comunale e leassociazioni rappresentative della categoria dei tassisti.Si tratta, pertanto, di un elemento che, pur contestato dal contribuente, non è“inventato” dall’Amministrazione finanziaria, ma trova origine in un contestoistituzionale regolatorio, funzionale alla disciplina del servizio. In taleprospettiva, la corsa media ha svolto il ruolo di parametro orientativo,concorrendo – insieme agli altri elementi indiziari valorizzati – a delineare quelquadro complessivo di inattendibilità dei ricavi dichiarati che ha condotto ilgiudice di merito alle conclusioni contestate dal ricorrente.In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno postea carico del ricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 29925/2017Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 9448/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheData pubblicazione 14/04/2026liquida in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 09448/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris