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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2023

Cassazione n. 51118/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RELLI; RG 25262/2023 Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21 maggio 2021 che ha riformato — solo quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la condanna loro inflitta dal Tribunale di Livorno per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la Andreini, depositata telematicamente il 20 novembre 2023, con cui si contesta il giudizio di inammissibilità e si chiede la riassegnazione del procedimento alla sezione competente, memoria che non contiene osservazioni idonee ad incidere sulle valutazioni di seguito esposte; Premesso che il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la Andreini è stato presentato oltre la data del 15 ottobre 2021 (precisamente il 2 novembre 2021), termine individuato calcolando giorni quarantacinque a decorrere dal primo settembre 2021, dato che la Corte di merito aveva riservato il deposito dei motivi in novanta giorni (termine che sarebbe scaduto in pieno periodo feriale) e la sentenza impugnata era stata depositata tempestivamente il 16 luglio 2021; Considerato, tuttavia, che, per la Andreini aveva presentato tempestivo ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sicché il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] può essere considerato aggiunto rispetto a quello dell'altro difensore, con il limite, tuttavia, della impossibilità di riguardare capi o punti della sentenza impugnata diversi da quelli del ricorso principale e tempestivo (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G, Rv. 259740).

Considerato che l'unico motivo di ricorso tempestivamente dedotto per la Andreini — e ripreso dal ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — riguarda la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., rispetto alla quale la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha negato l'attenuante in considerazione del fatto che la totale mancanza di documentazione aveva impedito al curatore qualsiasi ricostruzione del patrimonio sociale; così ragionando, la Corte territoriale si è ispirata all'orientamento di questa Corte secondo cui l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943; Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345).

Né può ritenersi, prendendo spunto dalla sentenza Bovini, che le dimensioni dell'impresa potessero far presumere la tenuità del danno, giacché tale caratteristica non si evince dai fatti di causa dove, si rileva, al contrario (cfr. l'ultima pagina della sentenza impugnata) che era stato accertato un passivo di 900.000 euro; Rilevato che il primo motivo del ricorso Giraldi - con cui la parte denunzia vizio di motivazione quanto all'elemento oggettivo del reato — è manifestamente infondato in quanto le dedotte omissioni motivazionali non incidono sulla sentenza impugnata, che ha spiegato in maniera non manifestamente illogica le anomalie che contrassegnavano l'operazione e la condotta stessa della ricorrente e che rendevano evidente che quest'ultima avesse agito di concerto con la Andreini per sottrarre la documentazione alla curatela (nona pagina della sentenza impugnata).

Rispetto a tali spiegazioni, il ricorso si presenta aspecifico, contrastando le considerazioni della Corte di merito solo con la nuova deduzione di argomenti di merito superati dalla ricostruzione svolta.

Giova, a questo riguardo, anche rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazior e (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

Considerato che il secondo motivo del ricorso Gilardi — che denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e che pare lamentare omessa motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta documentale semplice — è manifestamente infondato giacché la costruzione della decisione avversata reca in sé la spiegazione del perché si sia ritenuto che l'operazione intera avesse una matrice fraudolenta e che le scritture contabili fossero state sottratte con finalità di danno rispetto alle ragioni creditorie; Considerato che il terzo e il quarto motivo del ricorso Gilanii — nella parte in cui attengono alla mancata escussione dei testi a difesa Zapparata e Pastore - sono generici in quanto non spiegano quale fosse l'oggetto della testimonianza, sì da consentire a questa Corte il dovuto vaglio circa la decisività della prova che si assume pretermes.sa; va ricordato, infatti, che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R, Rv. 278670; Sez. 4, n. 678:3 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010 , M., Rv. 248105).

Considerato che il ricorso Gilardi — quanto attiene alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale — è manifestamente infondato giacché il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

Ne consegue che in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria clibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11, 12013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).

Ebbene, come già osservato, la motivazione della Corte di appello non è manifestamente illogica quando ha ricavato, da plurimi indicatori, le ragioni della consapevole complicità della Girardi — peraltro amministratrice di altre quattordici società -- rispetto alla volontà fraudolenta del precedente apparato amministrativo; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RELLI; RG 25262/2023 Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21 maggio 2021 che ha riformato — solo quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la condanna loro inflitta dal Tribunale di Livorno per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la Andreini, depositata telematicamente il 20 novembre 2023, con cui si contesta il giudizio di inammissibilità e si chiede la riassegnazione del procedimento alla sezione competente, memoria che non contiene osservazioni idonee ad incidere sulle valutazioni di seguito esposte; Premesso che il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la Andreini è stato presentato oltre la data del 15 ottobre 2021 (precisamente il 2 novembre 2021), termine individuato calcolando giorni quarantacinque a decorrere dal primo settembre 2021, dato che la Corte di merito aveva riservato il deposito dei motivi in novanta giorni (termine che sarebbe scaduto in pieno periodo feriale) e la sentenza impugnata era stata depositata tempestivamente il 16 luglio 2021; Considerato, tuttavia, che, per la Andreini aveva presentato tempestivo ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sicché il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] può essere considerato aggiunto rispetto a quello dell'altro difensore, con il limite, tuttavia, della impossibilità di riguardare capi o punti della sentenza impugnata diversi da quelli del ricorso principale e tempestivo (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G, Rv. 259740). Considerato che l'unico motivo di ricorso tempestivamente dedotto per la Andreini — e ripreso dal ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — riguarda la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., rispetto alla quale la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha negato l'attenuante in considerazione del fatto che la totale mancanza di documentazione aveva impedito al curatore qualsiasi ricostruzione del patrimonio sociale; così ragionando, la Corte territoriale si è ispirata all'orientamento di questa Corte secondo cui l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943; Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345). Né può ritenersi, prendendo spunto dalla sentenza Bovini, che le dimensioni dell'impresa potessero far presumere la tenuità del danno, giacché tale caratteristica non si evince dai fatti di causa dove, si rileva, al contrario (cfr. l'ultima pagina della sentenza impugnata) che era stato accertato un passivo di 900.000 euro; Rilevato che il primo motivo del ricorso Giraldi - con cui la parte denunzia vizio di motivazione quanto all'elemento oggettivo del reato — è manifestamente infondato in quanto le dedotte omissioni motivazionali non incidono sulla sentenza impugnata, che ha spiegato in maniera non manifestamente illogica le anomalie che contrassegnavano l'operazione e la condotta stessa della ricorrente e che rendevano evidente che quest'ultima avesse agito di concerto con la Andreini per sottrarre la documentazione alla curatela (nona pagina della sentenza impugnata). Rispetto a tali spiegazioni, il ricorso si presenta aspecifico, contrastando le considerazioni della Corte di merito solo con la nuova deduzione di argomenti di merito superati dalla ricostruzione svolta. Giova, a questo riguardo, anche rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazior e (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988). Considerato che il secondo motivo del ricorso Gilardi — che denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e che pare lamentare omessa motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta documentale semplice — è manifestamente infondato giacché la costruzione della decisione avversata reca in sé la spiegazione del perché si sia ritenuto che l'operazione intera avesse una matrice fraudolenta e che le scritture contabili fossero state sottratte con finalità di danno rispetto alle ragioni creditorie; Considerato che il terzo e il quarto motivo del ricorso Gilanii — nella parte in cui attengono alla mancata escussione dei testi a difesa Zapparata e Pastore - sono generici in quanto non spiegano quale fosse l'oggetto della testimonianza, sì da consentire a questa Corte il dovuto vaglio circa la decisività della prova che si assume pretermes.sa; va ricordato, infatti, che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R, Rv. 278670; Sez. 4, n. 678:3 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010 , M., Rv. 248105). Considerato che il ricorso Gilardi — quanto attiene alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale — è manifestamente infondato giacché il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ne consegue che in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria clibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11, 12013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Ebbene, come già osservato, la motivazione della Corte di appello non è manifestamente illogica quando ha ricavato, da plurimi indicatori, le ragioni della consapevole complicità della Girardi — peraltro amministratrice di altre quattordici società -- rispetto alla volontà fraudolenta del precedente apparato amministrativo; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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