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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28667/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (segnatamente, in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale del reato), lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso (in particolare, un diverso apprezzamento dell'attendibilità del curatore), indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui ha inteso muovere censure inerenti al fatto che la distrazione non sia stata la causa del fallimento, in quanto la fattispecie ascritta all'imputato è un reato di pericolo concreto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo della necessaria specificità e versato in fatto, in quanto lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si affida a enunciati del tutto essertivi oltre che ipotetici; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., è manifestamente infondato in quanto, «in tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 - 01); inoltre, il ricorrente ha omesso di contestare che siano state poste in essere più distrazioni (Sez. 3, n. 40853 del 25/06/2024, Han, Rv. 287180 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;- il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (segnatamente, in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale del reato), lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso (in particolare, un diverso apprezzamento dell'attendibilità del curatore), indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui ha inteso muovere censure inerenti al fatto che la distrazione non sia stata la causa del fallimento, in quanto la fattispecie ascritta all'imputato è un reato di pericolo concreto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo della necessaria specificità e versato in fatto, in quanto lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si affida a enunciati del tutto essertivi oltre che ipotetici; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., è manifestamente infondato in quanto, «in tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 - 01); inoltre, il ricorrente ha omesso di contestare che siano state poste in essere più distrazioni (Sez. 3, n. 40853 del 25/06/2024, Han, Rv. 287180 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;- il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge. C
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