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CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 32802/2024

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 24 è elettivamente domiciliato; -ricorrente per correzione errore materiale – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ope legis; -originario ricorrente principale– per la correzione di errori materiali nell’ordinanza n. 2092/2024 di questa S.C.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ha chiesto la rettifica di alcuni errori materiali, di cui meglio infra, presenti nell’ordinanza n. 2092/2024 di questa S.C. vi è stata comunicazione del decreto di fissazione per la trattazione in adunanza camerale e nessuna delle parti ha aggiunto difese; [OSCURATO:PERSONA] gli errori materiali di cui al dispositivo che segue effettivamente sussistono e vanno emendati; quanto all’indicazione nell’intestazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (rectius Caponetti) Luca, in effetti il nominativo di tale difensore risulta nella procura speciale rilasciata per la difesa in sede di cassazione, sicché non si può ritenere sussistente l’errore e l’istanza va in parte qua disattesa, anche perché, sebbene le difese (controricorso e memoria) siano state svolte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quel documento, che reca anche la delega alla rappresentanza, è stato prodotto agli atti; P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dei seguenti errori materiali: - nell’intestazione dell’ordinanza n. 2092 del 2024 di questa Corte di Cassazione, depositata il 19.1.2024, a pag. 1, ove si indicano i dati della difesa del controricorrente, in luogo del cognome “Caponnetti” si leggail cognome “Caponetti”; - nel dispositivo della medesima ordinanza, a pag. 7, dopo le parole “accessori di legge” si leggano le parole “con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”.

Fermo il resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 24 è elettivamente domiciliato; -ricorrente per correzione errore materiale – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ope legis; -originario ricorrente principale– per la correzione di errori materiali nell’ordinanza n. 2092/2024 di questa S.C. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ha chiesto la rettifica di alcuni errori materiali, di cui meglio infra, presenti nell’ordinanza n. 2092/2024 di questa S.C. vi è stata comunicazione del decreto di fissazione per la trattazione in adunanza camerale e nessuna delle parti ha aggiunto difese; [OSCURATO:PERSONA] gli errori materiali di cui al dispositivo che segue effettivamente sussistono e vanno emendati; quanto all’indicazione nell’intestazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (rectius Caponetti) Luca, in effetti il nominativo di tale difensore risulta nella procura speciale rilasciata per la difesa in sede di cassazione, sicché non si può ritenere sussistente l’errore e l’istanza va in parte qua disattesa, anche perché, sebbene le difese (controricorso e memoria) siano state svolte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quel documento, che reca anche la delega alla rappresentanza, è stato prodotto agli atti; P.Q.M. La Corte dispone la correzione dei seguenti errori materiali: - nell’intestazione dell’ordinanza n. 2092 del 2024 di questa Corte di Cassazione, depositata il 19.1.2024, a pag. 1, ove si indicano i dati della difesa del controricorrente, in luogo del cognome “Caponnetti” si leggail cognome “Caponetti”; - nel dispositivo della medesima ordinanza, a pag. 7, dopo le parole “accessori di legge” si leggano le parole “con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Fermo il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassaz
Decreto Cassazione n. 32802/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris