CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 32802/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 24 è elettivamente domiciliato; -ricorrente per correzione errore materiale – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ope legis; -originario ricorrente principale– per la correzione di errori materiali nell’ordinanza n. 2092/2024 di questa S.C. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente ha chiesto la rettifica di alcuni errori materiali, di cui meglio infra, presenti nell’ordinanza n. 2092/2024 di questa S.C. vi è stata comunicazione del decreto di fissazione per la trattazione in adunanza camerale e nessuna delle parti ha aggiunto difese; [OSCURATO:PERSONA] gli errori materiali di cui al dispositivo che segue effettivamente sussistono e vanno emendati; quanto all’indicazione nell’intestazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (rectius Caponetti) Luca, in effetti il nominativo di tale difensore risulta nella procura speciale rilasciata per la difesa in sede di cassazione, sicché non si può ritenere sussistente l’errore e l’istanza va in parte qua disattesa, anche perché, sebbene le difese (controricorso e memoria) siano state svolte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quel documento, che reca anche la delega alla rappresentanza, è stato prodotto agli atti; P.Q.M. La Corte dispone la correzione dei seguenti errori materiali: - nell’intestazione dell’ordinanza n. 2092 del 2024 di questa Corte di Cassazione, depositata il 19.1.2024, a pag. 1, ove si indicano i dati della difesa del controricorrente, in luogo del cognome “Caponnetti” si leggail cognome “Caponetti”; - nel dispositivo della medesima ordinanza, a pag. 7, dopo le parole “accessori di legge” si leggano le parole “con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Fermo il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassaz