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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36116/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(Tatu-a-V-V-Tg) af~i, — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 5 dicembre 2022,\,--h-a- rideterminato la pena, irrogata dal Tribunale di Roma con la pronuncia di condanna emessa in data 30 maggio 2022, in forza dell'accordo intervenuto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ad ulteriori motivi di appello, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (Roma, 29 maggio 2022).

Ritenuto che il motivo proposto (mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della declaratoria di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sianorasrusrnella illegalità //-» r / della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(Tatu-a-V-V-Tg) af~i, — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 5 dicembre 2022,\,--h-a- rideterminato la pena, irrogata dal Tribunale di Roma con la pronuncia di condanna emessa in data 30 maggio 2022, in forza dell'accordo intervenuto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ad ulteriori motivi di appello, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (Roma, 29 maggio 2022). Ritenuto che il motivo proposto (mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della declaratoria di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sianorasrusrnella illegalità //-» r / della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 I
Sentenza Cassazione n. 36116/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris