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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 luglio 2022

Cassazione n. 43704/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12/09/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; preso atto che il difensore del consegnando, [OSCURATO:PERSONA], non è comparso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 12 settembre 2023 (motivazione contestuale) ha accolto la domanda di consegna avanzata dalla AG francese (Tribunale di Lione) nei confronti dell'Abdelmottaleb in quanto destinatario di mandato di arresto europeo di natura processuale emesso il 20 luglio 2022 in relazione al delitto di riciclaggio.

2. Il consegnando, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce, quale unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato rispetto da parte della Corte bolognese della disposizione di cui all'art. 17 della I.n. 69 del 2005, in base al quale la decisione sulla richiesta di consegna deve intervenire nel termine perentorio massimo di quindici giorni dalla misura cautelare (nella specie disposta 27 luglio 2023), prorogabile per non più di dieci giorni - termine al quale non si applica la sospensione per il periodo feriale -; pertanto la sentenza impugnata è intervenuta tardivamente e va annullata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.

2. L'inosservanza del termine previsto dal comma 2-bis dell'art. 17 della legge n. 69 del 2005 per la decisione sulla consegna non condiziona la validità della decisione con cui si dispone l'esecuzione del mandato e neppure - oramai - l'efficacia della misura cautelare disposta ai sensi degli artt. 9 e 13 della cit. legge n. 69, che peraltro non è stata oggetto di impugnazione in questa sede.

2.1. A tale riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che «Prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di mandato di arresto europeo, il diverso termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, L. n. 69 del 2005, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (vedi, Sez.6, 17/03/2016, Rv. 267421).

Con le nuove disposizioni normative di cui all'art. 22-bis, introdotto dal citato d.lgs. n.10/21 e con l'abrogazione dell'art. 21 della citata

I. n.69/2005 che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 17 per la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, sono state diversamente disciplinate le conseguenze del ritardo nell'adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, non essendo più prevista la caducazione automatica della misura cautelare, ma essendo stato rimessa sempre alla corte di appello la valutazione in materia di revoca della custodia cautelare, secondo delle cadenze temporali diverse dalla scadenza dei più brevi termini ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis, riferiti sempre unicamente ai tempi di decisione della Corte di appello.

I nuovi termini disciplinati dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 22-bis cit. riguardano ora anche la fase davanti alla Corte di cassazione, essendo le relative scadenze riferite alla decisione "definitiva" sulla richiesta di consegna.

Con le nuove disposizioni, la scadenza di sessanta giorni decorrente dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata, prevista dal comma 1, e quella prolungata di altri trenta giorni, prevista dal comma 2, comportano, la prima, solo obblighi di comunicazione del ritardo e delle relative ragioni al Ministro della giustizia (che poi deve a sua volta darne comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente), la seconda, relativa al superamento dell'ulteriore termine di giorni trenta, oltre alla comunicazione al Ministro della giustizia anche la valutazione della necessità del mantenimento della custodia in carcere o la sua sostituzione con altre misure non detentive da parte della Corte di appello.

È poi previsto al comma 4 un ulteriore termine massimo di novanta giorni che si aggiunge ai primi, e che si ripercuote sulla efficacia della custodia cautelare imponendone questa volta obbligatoriamente la revoca o se necessario la sua sostituzione con altre misure cautelari non detentive, con competenza attribuita sempre ed esclusivamente alla corte di appello.

Si tratta, dunque, di termini diversi da quelli più brevi ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis per la decisione della Corte di appello, ma la cui inosservanza in ogni caso non esplica alcuno effetto sulla validità della decisione sulla consegna» (Sez. 6, n. 3282 del 28/01/2022, Missaoul, Rv. 282749 - 01).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

La cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12/09/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; preso atto che il difensore del consegnando, [OSCURATO:PERSONA], non è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 12 settembre 2023 (motivazione contestuale) ha accolto la domanda di consegna avanzata dalla AG francese (Tribunale di Lione) nei confronti dell'Abdelmottaleb in quanto destinatario di mandato di arresto europeo di natura processuale emesso il 20 luglio 2022 in relazione al delitto di riciclaggio. 2. Il consegnando, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce, quale unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato rispetto da parte della Corte bolognese della disposizione di cui all'art. 17 della I.n. 69 del 2005, in base al quale la decisione sulla richiesta di consegna deve intervenire nel termine perentorio massimo di quindici giorni dalla misura cautelare (nella specie disposta 27 luglio 2023), prorogabile per non più di dieci giorni - termine al quale non si applica la sospensione per il periodo feriale -; pertanto la sentenza impugnata è intervenuta tardivamente e va annullata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. L'inosservanza del termine previsto dal comma 2-bis dell'art. 17 della legge n. 69 del 2005 per la decisione sulla consegna non condiziona la validità della decisione con cui si dispone l'esecuzione del mandato e neppure - oramai - l'efficacia della misura cautelare disposta ai sensi degli artt. 9 e 13 della cit. legge n. 69, che peraltro non è stata oggetto di impugnazione in questa sede. 2.1. A tale riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che «Prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di mandato di arresto europeo, il diverso termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, L. n. 69 del 2005, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (vedi, Sez.6, 17/03/2016, Rv. 267421). Con le nuove disposizioni normative di cui all'art. 22-bis, introdotto dal citato d.lgs. n.10/21 e con l'abrogazione dell'art. 21 della citata I. n.69/2005 che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 17 per la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, sono state diversamente disciplinate le conseguenze del ritardo nell'adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, non essendo più prevista la caducazione automatica della misura cautelare, ma essendo stato rimessa sempre alla corte di appello la valutazione in materia di revoca della custodia cautelare, secondo delle cadenze temporali diverse dalla scadenza dei più brevi termini ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis, riferiti sempre unicamente ai tempi di decisione della Corte di appello. I nuovi termini disciplinati dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 22-bis cit. riguardano ora anche la fase davanti alla Corte di cassazione, essendo le relative scadenze riferite alla decisione "definitiva" sulla richiesta di consegna. Con le nuove disposizioni, la scadenza di sessanta giorni decorrente dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata, prevista dal comma 1, e quella prolungata di altri trenta giorni, prevista dal comma 2, comportano, la prima, solo obblighi di comunicazione del ritardo e delle relative ragioni al Ministro della giustizia (che poi deve a sua volta darne comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente), la seconda, relativa al superamento dell'ulteriore termine di giorni trenta, oltre alla comunicazione al Ministro della giustizia anche la valutazione della necessità del mantenimento della custodia in carcere o la sua sostituzione con altre misure non detentive da parte della Corte di appello. È poi previsto al comma 4 un ulteriore termine massimo di novanta giorni che si aggiunge ai primi, e che si ripercuote sulla efficacia della custodia cautelare imponendone questa volta obbligatoriamente la revoca o se necessario la sua sostituzione con altre misure cautelari non detentive, con competenza attribuita sempre ed esclusivamente alla corte di appello. Si tratta, dunque, di termini diversi da quelli più brevi ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis per la decisione della Corte di appello, ma la cui inosservanza in ogni caso non esplica alcuno effetto sulla validità della decisione sulla consegna» (Sez. 6, n. 3282 del 28/01/2022, Missaoul, Rv. 282749 - 01). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. La cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
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