CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21457/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 settembre 2021 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla restrizione agli arresti domiciliari sofferta dal 23 febbraio 2010 al 25 febbraio 2011, per complessivi 367 giorni. La misura cautelare era stata applicata nella ritenuta ricorrenza di un t L j quadro indiziario in ordine all'integrazione del reato di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 5, cod. pen.; 4 I. 16 marzo 2006, n. 146; 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; per aver fatto parte di un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di evasione fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia (corruzione di pubblici ufficiali, rivelazione di segreto di ufficio), contro la fede pubblica (falso in atto pubblico) e contro il patrimonio (riciclaggio, intestazione fittizia di beni), in particolar modo ricoprendo, nella sua qualità di Direttore della Divisione "[OSCURATO:PERSONA]" e membro del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., il ruolo di materiale organizzatore avente lo scopo di creare la provvista da riciclare, ponendo in essere condotte inerenti allo svolgimento delle operazioni commerciali fittizie, nella piena consapevolezza dell'inesistenza dei rapporti commerciali sottostanti all'emissione di documentazione fiscale o dell'utilizzazione di detta documentazione, al solo scopo di appropriarsi in tutto o in parte, per proprio conto, di terzi e/o per conto delle società amministrate e rappresentate, dell'IVA sottratta all'Erario. L'ordinanza cautelare era stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma il 3 febbraio 2010, per poi essere revocata dal locale Tribunale con ordinanza del 25 febbraio 2011. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, quindi, dall'imputazione ascrittagli, per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 17 ottobre 2013. Tale pronuncia, impugnata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale, è stata, infine, confermata dalla Corte di appello territorialnnente competente con sentenza del 27 settembre 2017, divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2018. 1.1. Per la Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi criminosa, ha comunque consentito di acclarare, in esito alle emergenze probatorie acquisite, come la condotta ascrivibile al Contin integrasse gli estremi della colpa grave, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., considerato che la ritenuta sua partecipazione all'operazione criminale denominata "Traffico telefonico", riguardante operazioni inesistenti su numeri telefonici a pagamento, attestate da false fatture emesse da società cartiere trasferite all'estero, era stata desunta da plurimi elementi di riscontro, ed in particolare dalla circostanza che costui si fosse occupato della positiva verifica di attendibilità di una società (la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) - con cui erano state effettuate operazioni commerciali fittizie particolarmente lucrose - invece priva di qualsivoglia elemento di solidità, risultando essere una mera "scatola vuota". Né il Contin aveva saputo fornire nessuna argomentazione specifica a sua discolpa, precisando le ragioni per cui aveva ritenuto affidabile la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., anche considerato che essa costituiva un importantissimo interlocutore della [OSCURATO:SOCIETA]., transitando tramite essa svariati milioni di euro, così da costituire una delle più significative voci di bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] canto, per come precisato dal giudice della riparazione, «la sentenza assolutoria si fonda sul dubbio in ordine all'elemento soggettivo del reato, pacifico essendo che le frodi II_ t 2 state effettivamente commesse ed recato ingente danno al [OSCURATO:PERSONA]», per poi chiarire come l'indicato dubbio riguardasse solo il dolo del reato associativo, senza con ciò escludersi, ed anzi per certi aspetti confermandosi, «la sussistenza dell'elemento colposo che, pur non integrando rilevanza penale (poiché estraneo alla fattispecie associativa contestata), ha certamente grande rilevanza nella presente sede, attese le numerosissime anomalie tralasciate e deliberatamente sottovalutate dal Contin». Tale ultimo, inoltre, non aveva mai preso le distanze dalla connivenza espressa rispetto alle operazioni illecite, come invece effettuato da parte di altri dirigenti della Società, ad esempio sollevando dubbi circa l'idoneità della [OSCURATO:SOCIETA]. ad essere parte interlocutrice in un affare di così ingente portata, in tal maniera ponendo in essere una condotta che, se non idonea a comprovare la ricorrenza di una sua compartecipazione dolosa, pur tuttavia è apparsa alla Corte di appello come una macroscopica negligenza, tale da esporre il Contin al rischio, poi concretamente verificatosi, di essere sottoposto a procedimento penale. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello rigettato la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione con argomentazioni apparenti, illogiche e contraddittorie, e per avere errato nell'interpretazione del parametro della colpa grave.Rileva il ricorrente come la Corte di appello avrebbe espresso una motivazione meramente apodittica per evidenziare la sussistenza di un collegamento causale tra la condotta a lui riferibile e la detenzione subita, nella sostanza riproponendo gli stessi elementi generativi del provvedimento custodiale poi smentiti dalle sentenze di merito, in esito alla svolta istruttoria dibattimentale. Il provvedimento impugnato, cioè, opererebbe un'acritica adesione all'originaria impostazione accusatoria, svilendo il percorso motivazionale delle sentenze assolutorie, pervenendo ad attribuire valore ostativo a circostanze di fatto già ampiamente escluse nel giudizio di merito. A differenza di quanto ritenuto dal giudice della riparazione, infatti, non si sarebbe trattato di un traffico telefonico sproporzionato rispetto al bacino di utenza, considerato che le risultanze dell'audit avevano espresso un risultato tranquillizzante, manifestando la presenza di un traffico con andamento regolare e non piatto. Non sarebbero state ravvisate, inoltre, sostanziali anomalie, né sotto il profilo contabile e fiscale, né sotto quello tecnico. Non sarebbe imputabile al Contin, pertanto, nessun prpfilo di colpa, non avendo costui potuto avvedersi di anomalie sfuggite perfino a soggetti dotati di specifiche competenze tecniche. Né, tenuto conto della particolare volatilità del mercato, poteva costituire elemento di valutazione la circostanza che operazioni commerciali così lucrose fossero state avviate con società neppure esistenti al momento della stipula del contratto. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non sarebbe stato a conoscenza dell'illiceità dell'operazione "Phuncards", diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, che avrebbe, invece, erroneamente valorizzato l'indicato aspetto ai fini della configurazione della colpa grave di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. Assumerebbe rilievo, inoltre, la circostanza che il Contin, essendo quella di [OSCURATO:SOCIETA]. un'organizzazione aziendale particolarmente complessa, non avrebbe potuto analizzare ogni singolo contratto, ma si sarebbe dovuto affidare a procedunt standardizzate, con compiti parcellizzati e divisi tra le diverse funzioni aziendali a lui sottoposte. Sarebbero, pertanto, assolutamente inconsistenti gli elementi su cui il giudice della riparazione ha ritenuto di considerare la condotta imputabile al Contin come viziata da una macroscopica negligenza. Con la seconda censura il Contin ha eccepito violazione dell'art. 5, par. 1, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, altresì richiedendo, in via subordinata, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 5 CEEDU e, quindi, con l'art. 117 Cost.Per il ricorrente, infatti, ai sensi dell'art. 5 lett. c) CEDU come interpretato dalla Corte EDU, l'esistenza di sospetti plausibili presuppone quella di fatti o informazioni tali da persuadere un osservatore obiettivo che l'individuo possa aver commesso il reato, e questo è possibile anche in base ad un errore da parte dell'autorità, cui è richiesta una diligenza particolare nel seguire la procedura, sicché i motivi della detenzione devono essere pertinenti e sufficienti. Ne consegue che, per il ricorrente, per essere conforme alla norma dell'art. 5 CEDU, l'art. 314 cod. proc. pen. dovrebbe essere interpretato nel senso che il giudice della riparazione non dovrebbe limitarsi ad accertare la sussistenza di un comportamento doloso o di una colpa grave, ma dovrebbe compiere anche una valutazione ex ante sull'incidenza di tale elemento soggettivo sulla decisione del giudice della cautela a considerare plausibile il sospetto e ragionevole la scelta di applicare la misura. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto, con memoria scritta/ che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. 5. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto,' Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002,, Guadagno, Rv. 226004-01). In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumoue accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la legittimità della decisione impugnata. Per come chiarito, infatti, dalla Corte di appello, con motivazione congrua ed esente da vizio alcuno, risulta comprovata la sussistenza di una colpa grave imputabile al Contin, evincibile dalla palese negligenza e superficialità con cui costui ha gestito gli affari di sua spettanza nell'ambito delle operazioni portate avanti dal gruppo criminoso, la cui esistenza è stata definitivamente confermata da parte dei giudici del merito. Alla stregua di quanto diffusamente evidenziato dal giudice della riparazione, la ritenuta partecipazione del Contin all'operazione criminale denominata "Traffico telefonico", riguardante operazioni inesistenti su numeri telefonici a pagamento, attestate da false fatture emesse da società cartiere trasferite all'estero, era stata desunta da plurimi elementi di riscontro, ed in particolare dal fatto che costui avesse attestato - senza, poi, saper fornire nessun effettivo argomento a sua discolpa - l'affidabilità di una importante società (la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) invece costituente una "scatola vuota", con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettuato operazioni per numerosi milioni di euro, tanto da costituire una delle più significative voci del suo bilancio. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, poi, dimostrato scarsa attenzione nei confronti di soggetti, a lui sottoposti, materiali autori delle condotte criminose, anche concorrendo nella scelta dell'utilizzo di formule contrattuali palesemente inopportune. Di particolare rilievo è, poi, la circostanza che l'odierno istante, del tutto consapevole della criticità di una precedente operazione analoga (la c.d. "Phuncards"), di cui aveva anche imposto l'improvviso blocco, avesse, poi, favorito la ripresa delle trattive, dando l'avvio all'operazione illecita poi divenuta nota con il nome di "Traffico telefonico". Ed ancora, è significativo il fatto che, per come chiarito dal giudice della riparazione, «la sentenza assolutoria si fonda sul dubbio in ordine all'elemento soggettivo del reato, pacifico essendo che le frodi state effettivamente d commesse ed liki-rvo recato ingente danno al [OSCURATO:PERSONA]», per poi precisare come l'indicato dubbio riguardasse solo il dolo del reato associativo, senza con ciò escludersi, ed anzi per certi aspetti confermandosi, «la sussistenza dell'elemento colposo che, pur non integrando rilevanza penale (poiché estraneo alla fattispecie associativa contestata), ha certamente grande rilevanza nella presente sede, attese le numerosissime anomalie tralasciate e deliberatamente sottovalutate dal Contin». A quest'ultimo, quindi, va riferito un comportamento che, se non idoneo a comprovare la ricorrenza di una sua compartecipazione dolosa, è comunque tale da essere apparso alla Corte di appello, con argomentazione del tutto logica e consequenziale, come espressione di una macroscopica negligenza, tale da esporre il Contin al rischio, poi concretamente verificatosi, di essere sottoposto a procedimento penale. Trattasi di condotta, cioè, che, benché ritenuta non determinante dai giudici di merito ai fini del riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, non è stata, comunque, esclusa dalla pronuncia assolutoria, ben potendo essere riconsiderata dal giudice della riparazione ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato beneficio.5. Parimenti priva di fondamento è anche la doglianza eccepita con il secondo motivo di ricorso, osservato che non è dato ravvisare nessuna violazione dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e, conseguentemente, ritenere la sussistenza degli estremi necessari a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, quindi, con l'art. 117 Cost. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare, infatti, che la previsione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta - non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimento dell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (così, Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Nasone, Rv. 280929-01). Nello specifico, l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo contempla il diritto alla libertà e alla sicurezza, precisando che nessuno può essere privato della libertà, se non in casi specifici - tra cui, alla lett. c), vi è un chiaro rinvio alle misure cautelari - nei modi previsti dalla legge e, comunque, con le garanzie processuali minime ivi stabilite. La medesima disposizione attribuisce ad ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di tale disciplina il diritto alla riparazione. Da tale premessa consegue che, nel caso di specie, non vi è alcuna interferenza della disciplina in esame con l'indicato art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, posto che il ricorrente ha subito la detenzione in uno dei casi ivi contemplati, secondo le modalità previste dalla legge nazionale e conformi alle garanzie processuali minime che devono essere assicurate in base alla suddetta Convenzione. La normativa italiana, invero, agli artt. 314 ss. cod. proc. pen. riconosce, in un'ottica solidaristica, il diritto alla riparazione non solo per la detenzione preventiva formalmente illegittima, come imposto dall'indicato art. 5 CEDU, bensì anche per quella formalmente legittima (come nel caso di specie), ma sostanzialmente ingiusta, in quanto non seguita da una sentenza di condanna, subordinando, tuttavia, in tale ipotesi il diritto all'indennizzo alla condizione che l'adozione o il mantenimento della misura cautelare non :siano causalmente riconducibili ad una condotta gravemente colposa dell'istante. Si tratta, pertanto, di una disciplina del tutto conforme a quella convenzionale, attribuendo un diritto ulteriore rispetto a quello imposto dall'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, cioè, il diritto ad un ristoro patrimoniale anche nelle ipotesi di detenzione preventiva formalmente legittima, che può conseguentemente essere limitato dal legislatore nazionale senza il rischio di incorrere in violazioni della disciplina convenzionale. 6. Alla stregua degli indicati elementi, deve conclusivamente ritenersi, allora, che il provvedimento impugnato si pone in termini di piena conformità rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato. 7. Ne deriva, pertanto, la pronuncia del rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritiene il Collegio che, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, non ricorrano giusti motivi per condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resist