CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 19705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] i. [OSCURATO:PERSONA]( d'appelio di Messina con sentenza in data 3 luglio 2020 confermava la deusione emessa dal Tribunale di Messina il 16 ottobre 2019, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di per aver portato senza motivo giustificato un coltello a serramanico fuori dalla propria abitazione oltre a una pisola a salve. 2. Ricorreva per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], e deduceva il vizio di motivazione e la violazione di legge sottolineando come erroneamente aveva ritenuto la Corte d'appello che evidentemente la pena era stata inflitta non per la pistola a salve, ma per il solo porto del coltello. 3. Il ricorso non è manifestamente infondato e la sentenza impugnata deve essere annriiia 7a rinvio per intervenuta prescrizione. I fatti s: collocano, invero, temporalmente in data 25/7/2016 e il termine di prescrizione è interamente decorso il 25/7/2021. Del resto non si comprende dall'esame della decisione se la pena inflitta all'esito del giudizio abbreviato sia stata determinata operando la riduzione di un terzo ovvero della metà, trattandosi di contravvenzioni. Alla iule di quanto premesso la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per prescrizione. P.Q.M. senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 28/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orio Calr» [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI-T