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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32809/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] PROSPERI, si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e si è riportato alla memoria in atti; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 21 giugno 2018 (dep, il 27 settembre 2018) la Corte di appello di Roma - in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma il 12 ottobre 2016, appellata da [OSCURATO:PERSONA] MASSIMI - ha assolto quest'ultimo dall'imputazione di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PROSPERI (capo b. della rubrica) perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato in mitius la pena a lui inflitta; ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di lesioni personali in danno dello stesso PROSPERI e di interruzione di pubblico servizio (capi a. e d.), con le conseguenti statuizioni civili in favore del PROSPERI.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore del MASSIMI ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. :340 cod. pen. nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto punito dalla norma sostanziale appena indicata.

2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), 125 e 192 cod. proc. pen. e 52 cod. pen. - è stata addotta la totale assenza della motivazione sulle questioni prospettate con il gravame, in particolare in relazione all'attendibilità della persona offesa e del teste [OSCURATO:PERSONA].

3. Nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] PROSPERI è stata depositata memoria, con la quale è stata addotta l'inammissibilità del ricorso e, comunque, l'infondatezza di esso; e si è chiesta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] MASSIMI alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio, come da separata nota. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - si è assunto che: - nonostante le allegazioni contenute nell'atto di appello, la Corte di merito avrebbe affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del delitto di cui all'art. 340 cod. pen., omettendo di esporre il percorso logico mediante il quale è pervenuta a tale conclusione; - dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il PROSPERI aveva già arrestato il mezzo pubblico (ATAC) di cui era conducente per chiuderne lo sportello (dopo essersi accorto che era rimasto aperto), perché temeva che esso potesse impattare contro altri veicoli; una volta sceso ha visto sopraggiungere il MASSIMI che si lamentava dell'urto dell'autobus con la propria vettura e della conseguente rottura del proprio specchietto (in effetti rilevata dal PROSPERI); dunque l'autobus è stato arrestato senza alcuna azione del MASSIMI e a vettura di quest'ultimo era posizionata dietro il mezzo pubblico, quindi non poteva impedirne la marcia; l'imputato, solo dopo aver contestato al PROSPERI di aver subito un danno, sarebbe salito sull'autobus ed avrebbe chiesto ai passeggeri se qualcuno di loro avesse assistito all'incidente (come ammesso dalla persona offesa e dal teste [OSCURATO:PERSONA]);- pertanto, nell'agire del MASSIMI non sarebbe possibile rinvenire la coscienza e volontà di interrompere o di turbare l'attività pubblica (essendo esclusivamente interessato ad esercitare il proprio diritto di ottenere il risarcimento del danno patito); e la presunta colluttazione che ne sarebbe seguita sarebbe solo una banale e frequente lite per questioni di traffico che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non avrebbe potuto integrare il delitto in discorso; - d'altra parte, sotto il profilo oggettivo, perché sussista il delitto in contestazione è necessaria l'alterazione, anche se temporanea, del funzionamento del servizio pubblico e non l'alterazione di un singolo atto ovvero di una singola funzione o prestazione.

1.1. Il motivo in esame è inammissibile Anzitutto, esso è del tutto generico e versato in fatto poiché: - ha fatto mero rimando alle censure prospettato con l'atto di appello (e che sarebbero state disattese), senza indicarle in alcun modo (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); - e, lungi dal censurare effettivamente l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione - censura «che è la funzione tipica dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) -, ha proposto irritualmente a questa Corte di legittimità una ricostruzione alternativa dell'accaduto, senza neppure addurre un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n, 7667/2015, cit.); in particolare, il ricorso non ha in alcun modo considerato che i Giudici di merito hanno ravvisato il delitto di cui all'art.340 cod. pen. non perché il PROSPERI ha fermato il mezzo pubblico da lui condotto per chiuderne lo sportello bensì poiché lo stesso conducente, a cagione dell'aggressione subita all'imputato, è stato costretto a chiedere l'intervento di un ispettore dell'ATAC e i passeggeri sono stati invitati a scendere e a prendere un altro mezzo (così argomentanndo conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «integra il reato di cui all'art. 340 cod. pen. la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso»: Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018 - dep. 20:19, Carannante, Rv. 274836 - 01).

Inoltre, il ricorso è del tutto erroneo, e perciò manifestamenl:e infondato, allorché in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 340 cod. pen. ha fatto riferimento al fine che l'imputato avrebbe perseguito (ossia quello di ottenere il risarcimento di un danno), estraneo al prescritto il dolo generico (Sez. 6, n. 25296 del 11/02/2021, Grisanti, Rv. 281530 il - 01; Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257081 - 01; Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, Presicce, Rv. 252824 - 01).

2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a ritenere attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], affermando che egli avrebbe reso dichiarazioni chiare e precise, omettendo qualsivoglia scrutinio sulle incongruenze nelle sue dichiarazioni e soprattutto sul suo «reperimento» del tutto anomalo da parte della persona offesa, imputata in primo grado (per il delitto di percosse nei confronti del MASSIMI ed assolta perché il fatto non sussiste); difatti - come sottolineato con il gravame - il [OSCURATO:PERSONA] non era stato indicato dal PROSPERI né nell'immediatezza dei fatti né a cinque mesi di distanza (quando la persona offesa è stata escussa nel corso delle indagini ed ha affermato di non aver pensato di chiedere a qualcuno dei passeggeri dell'autobus di testimoniare); ragion per cui se - come sostenuto dalla sentenza - il PROSPERI ha incontrato il [OSCURATO:PERSONA] dopo un paio di settimane, non è dato comprendere il perché abbia taciuto una informazione così rilevante.

Inoltre, la sentenza non avrebbe in alcun modo argomentato sull'incongruenza, pure oggetto di doglianza, tra quanto dichiarato dal PROSPERI e dal teste del pubblico ministero FUSACCHIA, unico soggetto identificato al momento dei fatti, il quale ha riferito di aver assistito allo schiaffo con cui l'autista aveva attinto il MASSIMI (che era apparso spaventato) a seguito della discussione originata dal sinistro.

Alla luce di tale circostanza, era stata invocata la scriminate della legittima difesa e anche sul punto la Corte di appello si sarebbe «trincerata» dietro l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che sia stato l'imputato ad aggredire per primo e, dunque, non considerando l'opposta ricostruzione fornita sin dall'inizio del procedimento dall'unico soggetto immediatamente identificato ossia il predetto teste del pubblico ministero.

2.1. Anche il motivo in esame è inammissibile, La Corte di appello ha esplicitato le ragioni per cui non ha ritenuto sospetto ed anzi ha considerato credibile il teste [OSCURATO:PERSONA], argomentando non solo alla luce del tenore delle sue dichiarazioni (di cui ha dato conto - anche nella parte relativa alla sua presenza al momento del fatto e al suo successivo incontro con il PROSPERI -, attribuendogli chiarezza, precisione e coerenza e spiegando perché ha considerato logico che egli non abbia sentito quel che l'imputato e la persona offesa si sono detti mentre erano fuori dal bus) ma anche evidenziando l'assenza di rapporti tra lo stesso teste e il PROSPERI.

Sul punto il ricorso non si è confrontato con la motivazione, adducendo genericamente che la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] presenterebbe incongruenze e richiamando, parimenti in maniera apodittica, gli elementi esposti nell'atto di appello che avrebbero dovuto deporre in senso contrario.

Inoltre, la sentenza impugnata ha escluso la legittima difesa non solo sulla scorta della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], che come esposto ha ritenuto credibile, ma anche alla luce del fatto che l'imputato è andato via senza attendere l'arrivo della polizia giudiziaria e senza neppure aver fornito i propri dati al fine di ottenere il risarcimento del danno che, a suo dire, avrebbe subito; e neppure con tale più ampio iter il ricorso si è in effetti misurato, richiamando la (i deposizione del teste FUSACCHIA, il cui contenuto ha inteso compendiare in maniera priva della necessaria specificità, senza addurre un travisamento della prova per omissione.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] PROSPERI, che si liquidano in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] PROSPERI, si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e si è riportato alla memoria in atti; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 giugno 2018 (dep, il 27 settembre 2018) la Corte di appello di Roma - in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma il 12 ottobre 2016, appellata da [OSCURATO:PERSONA] MASSIMI - ha assolto quest'ultimo dall'imputazione di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PROSPERI (capo b. della rubrica) perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato in mitius la pena a lui inflitta; ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di lesioni personali in danno dello stesso PROSPERI e di interruzione di pubblico servizio (capi a. e d.), con le conseguenti statuizioni civili in favore del PROSPERI. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del MASSIMI ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. :340 cod. pen. nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto punito dalla norma sostanziale appena indicata. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), 125 e 192 cod. proc. pen. e 52 cod. pen. - è stata addotta la totale assenza della motivazione sulle questioni prospettate con il gravame, in particolare in relazione all'attendibilità della persona offesa e del teste [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] PROSPERI è stata depositata memoria, con la quale è stata addotta l'inammissibilità del ricorso e, comunque, l'infondatezza di esso; e si è chiesta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] MASSIMI alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio, come da separata nota. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - si è assunto che: - nonostante le allegazioni contenute nell'atto di appello, la Corte di merito avrebbe affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del delitto di cui all'art. 340 cod. pen., omettendo di esporre il percorso logico mediante il quale è pervenuta a tale conclusione; - dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il PROSPERI aveva già arrestato il mezzo pubblico (ATAC) di cui era conducente per chiuderne lo sportello (dopo essersi accorto che era rimasto aperto), perché temeva che esso potesse impattare contro altri veicoli; una volta sceso ha visto sopraggiungere il MASSIMI che si lamentava dell'urto dell'autobus con la propria vettura e della conseguente rottura del proprio specchietto (in effetti rilevata dal PROSPERI); dunque l'autobus è stato arrestato senza alcuna azione del MASSIMI e a vettura di quest'ultimo era posizionata dietro il mezzo pubblico, quindi non poteva impedirne la marcia; l'imputato, solo dopo aver contestato al PROSPERI di aver subito un danno, sarebbe salito sull'autobus ed avrebbe chiesto ai passeggeri se qualcuno di loro avesse assistito all'incidente (come ammesso dalla persona offesa e dal teste [OSCURATO:PERSONA]);- pertanto, nell'agire del MASSIMI non sarebbe possibile rinvenire la coscienza e volontà di interrompere o di turbare l'attività pubblica (essendo esclusivamente interessato ad esercitare il proprio diritto di ottenere il risarcimento del danno patito); e la presunta colluttazione che ne sarebbe seguita sarebbe solo una banale e frequente lite per questioni di traffico che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non avrebbe potuto integrare il delitto in discorso; - d'altra parte, sotto il profilo oggettivo, perché sussista il delitto in contestazione è necessaria l'alterazione, anche se temporanea, del funzionamento del servizio pubblico e non l'alterazione di un singolo atto ovvero di una singola funzione o prestazione. 1.1. Il motivo in esame è inammissibile Anzitutto, esso è del tutto generico e versato in fatto poiché: - ha fatto mero rimando alle censure prospettato con l'atto di appello (e che sarebbero state disattese), senza indicarle in alcun modo (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); - e, lungi dal censurare effettivamente l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione - censura «che è la funzione tipica dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) -, ha proposto irritualmente a questa Corte di legittimità una ricostruzione alternativa dell'accaduto, senza neppure addurre un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n, 7667/2015, cit.); in particolare, il ricorso non ha in alcun modo considerato che i Giudici di merito hanno ravvisato il delitto di cui all'art.340 cod. pen. non perché il PROSPERI ha fermato il mezzo pubblico da lui condotto per chiuderne lo sportello bensì poiché lo stesso conducente, a cagione dell'aggressione subita all'imputato, è stato costretto a chiedere l'intervento di un ispettore dell'ATAC e i passeggeri sono stati invitati a scendere e a prendere un altro mezzo (così argomentanndo conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «integra il reato di cui all'art. 340 cod. pen. la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso»: Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018 - dep. 20:19, Carannante, Rv. 274836 - 01). Inoltre, il ricorso è del tutto erroneo, e perciò manifestamenl:e infondato, allorché in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 340 cod. pen. ha fatto riferimento al fine che l'imputato avrebbe perseguito (ossia quello di ottenere il risarcimento di un danno), estraneo al prescritto il dolo generico (Sez. 6, n. 25296 del 11/02/2021, Grisanti, Rv. 281530 il - 01; Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257081 - 01; Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, Presicce, Rv. 252824 - 01). 2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a ritenere attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], affermando che egli avrebbe reso dichiarazioni chiare e precise, omettendo qualsivoglia scrutinio sulle incongruenze nelle sue dichiarazioni e soprattutto sul suo «reperimento» del tutto anomalo da parte della persona offesa, imputata in primo grado (per il delitto di percosse nei confronti del MASSIMI ed assolta perché il fatto non sussiste); difatti - come sottolineato con il gravame - il [OSCURATO:PERSONA] non era stato indicato dal PROSPERI né nell'immediatezza dei fatti né a cinque mesi di distanza (quando la persona offesa è stata escussa nel corso delle indagini ed ha affermato di non aver pensato di chiedere a qualcuno dei passeggeri dell'autobus di testimoniare); ragion per cui se - come sostenuto dalla sentenza - il PROSPERI ha incontrato il [OSCURATO:PERSONA] dopo un paio di settimane, non è dato comprendere il perché abbia taciuto una informazione così rilevante. Inoltre, la sentenza non avrebbe in alcun modo argomentato sull'incongruenza, pure oggetto di doglianza, tra quanto dichiarato dal PROSPERI e dal teste del pubblico ministero FUSACCHIA, unico soggetto identificato al momento dei fatti, il quale ha riferito di aver assistito allo schiaffo con cui l'autista aveva attinto il MASSIMI (che era apparso spaventato) a seguito della discussione originata dal sinistro. Alla luce di tale circostanza, era stata invocata la scriminate della legittima difesa e anche sul punto la Corte di appello si sarebbe «trincerata» dietro l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che sia stato l'imputato ad aggredire per primo e, dunque, non considerando l'opposta ricostruzione fornita sin dall'inizio del procedimento dall'unico soggetto immediatamente identificato ossia il predetto teste del pubblico ministero. 2.1. Anche il motivo in esame è inammissibile, La Corte di appello ha esplicitato le ragioni per cui non ha ritenuto sospetto ed anzi ha considerato credibile il teste [OSCURATO:PERSONA], argomentando non solo alla luce del tenore delle sue dichiarazioni (di cui ha dato conto - anche nella parte relativa alla sua presenza al momento del fatto e al suo successivo incontro con il PROSPERI -, attribuendogli chiarezza, precisione e coerenza e spiegando perché ha considerato logico che egli non abbia sentito quel che l'imputato e la persona offesa si sono detti mentre erano fuori dal bus) ma anche evidenziando l'assenza di rapporti tra lo stesso teste e il PROSPERI. Sul punto il ricorso non si è confrontato con la motivazione, adducendo genericamente che la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] presenterebbe incongruenze e richiamando, parimenti in maniera apodittica, gli elementi esposti nell'atto di appello che avrebbero dovuto deporre in senso contrario. Inoltre, la sentenza impugnata ha escluso la legittima difesa non solo sulla scorta della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], che come esposto ha ritenuto credibile, ma anche alla luce del fatto che l'imputato è andato via senza attendere l'arrivo della polizia giudiziaria e senza neppure aver fornito i propri dati al fine di ottenere il risarcimento del danno che, a suo dire, avrebbe subito; e neppure con tale più ampio iter il ricorso si è in effetti misurato, richiamando la (i deposizione del teste FUSACCHIA, il cui contenuto ha inteso compendiare in maniera priva della necessaria specificità, senza addurre un travisamento della prova per omissione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] PROSPERI, che si liquidano in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio
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