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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 35606/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 4/10/2022, ha confermato l'ordinanza con quale il Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta la pericolosità sociale, a richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto misura di sicurezza dell'espulsione di [OSCURATO:PERSONA] dal territorio dello Stato decisa con la sentenza del Tribunale di Avezzano del 27/7/2017, divenuta irrevocabile il 12/4/2019 a seguito della conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello di L'Aquila.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.

2.1. Violazione di legge in relazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111, sesto comma Cost., 125, comma 3 cod. proc. pen. e 4, comma 1 lett e 7, comma 1 D.Lgs 159/2011.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento ai soli precedenti penali del condannato omettendo di valutare e, conseguentemente, motivare in merito alla effettiva e concreta pericolosità sociale del ricorrente in prospettiva futura,

3. In data 16 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al giudizio posto a fondamento del provvedimento di espulsione.

La doglianza è manifestamente infondata La motivazione del provvedimento impugnato risulta articolata e puntuale.

I giudici della sorveglianza hanno dato atto di essersi confrontati con le osservazioni e le critiche articolate dalla difesa e di avere tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti.

Gli stessi, infatti, con specifici riferimenti ai precedenti penali, così come ai precedenti di polizia, alla circostanza che il ricorrente non è stato reperito neanche dall'Uepe per fare la relazione, all'episodio dell'evasione, alla mancanza di una fissa dimora, hanno evidenziato di avere proceduto a un giudizio in prospettiva prognostica per il futuro e che la conclusione in termini di pericolosità sociale effettuata non si fonda esclusivamente su elementi ancorati al passato ma che, invece, è stata valutata in un'ottica dinamica (Sez. 1, n. 4962 del 31/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 200326; Sez. 2, n. 4464 del 17/11/1993, Spada, Rv. 195586).

Ragione questa per la quale il ricorso, nel quale peraltro sono formulate censure generiche e tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura, è manifestamente infondato.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 4/10/2022, ha confermato l'ordinanza con quale il Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta la pericolosità sociale, a richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto misura di sicurezza dell'espulsione di [OSCURATO:PERSONA] dal territorio dello Stato decisa con la sentenza del Tribunale di Avezzano del 27/7/2017, divenuta irrevocabile il 12/4/2019 a seguito della conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello di L'Aquila. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge in relazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111, sesto comma Cost., 125, comma 3 cod. proc. pen. e 4, comma 1 lett e 7, comma 1 D.Lgs 159/2011. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento ai soli precedenti penali del condannato omettendo di valutare e, conseguentemente, motivare in merito alla effettiva e concreta pericolosità sociale del ricorrente in prospettiva futura, 3. In data 16 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al giudizio posto a fondamento del provvedimento di espulsione. La doglianza è manifestamente infondata La motivazione del provvedimento impugnato risulta articolata e puntuale. I giudici della sorveglianza hanno dato atto di essersi confrontati con le osservazioni e le critiche articolate dalla difesa e di avere tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti. Gli stessi, infatti, con specifici riferimenti ai precedenti penali, così come ai precedenti di polizia, alla circostanza che il ricorrente non è stato reperito neanche dall'Uepe per fare la relazione, all'episodio dell'evasione, alla mancanza di una fissa dimora, hanno evidenziato di avere proceduto a un giudizio in prospettiva prognostica per il futuro e che la conclusione in termini di pericolosità sociale effettuata non si fonda esclusivamente su elementi ancorati al passato ma che, invece, è stata valutata in un'ottica dinamica (Sez. 1, n. 4962 del 31/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 200326; Sez. 2, n. 4464 del 17/11/1993, Spada, Rv. 195586). Ragione questa per la quale il ricorso, nel quale peraltro sono formulate censure generiche e tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura, è manifestamente infondato. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
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