CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44057/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione in regime carcerario e, con l'unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, dato atto della precedente ammissione al regime di affidamento in prova e del parere favorevole - contenuto nella nota del Serd allegata a quella dell'[OSCURATO:PERSONA] - «alla prosecuzione del percorso terapeutico attraverso una misura agevole» e, ciò nondimeno, negato l'accesso al beneficio, previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati; Ribadito che - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza - la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell'affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016- 01); Rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, senza sottacere quanto segnalato dalla relazione del Serd e, tuttavia, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, non le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare l'ammissione a misura alternativa più ampia; Considerato che, in tale valutazione quel giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest'ultimo l'indice di risocializzazione richiesto dall'art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l'evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto - con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede - ad un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l'avvenuta successiva commissione da parte del condannato di ulteriori reati contro il patrimonio e contro i familiari;Rilevato che, a tale motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]