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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 20455/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro dl Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo raccoglimento dei motivi del ricorso.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 18-19 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta d: riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per diversi reati anche di tipo associativo con l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., commessi negli anni 2018 e 2019 (capi C1, C2 e C16).

Nell'ambito di complesse indagini, denominate operazione "Dedalo", relative ad un traffico di prodotti petroliferi condotto da più gruppi di persone, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta di rilievo nella partecipazione di un'associazione per delinquere finalizzata, mediante l'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, l'interposizione di società cartiere (quali la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. o la [OSCURATO:SOCIETA]., la contraffazione e utilizzazione di Documenti di [OSCURATO:PERSONA] (DAS) contenenti indicazioni meneaci sulla qualità e il destinatario del prodotto petrolifero, e delitti di riciclaggio, reimpiego in attività economiche di proventi illeciti, auto-riciclaggio, trasferimento fraudotento di valori e altri (C1), nonché nel concorso nell'utilizzazione di oltre 50 DAS, ideologicamente falsi, relativi a prodotti petroliferi spediti (in parte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e altri direttamente a favore della [OSCURATO:SOCIETA].) dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]., così sottraendo le relative accise con l'aggravante di aver commesso il fatto anche per agevolare clan Moccia e dei Casalesi (C2), infine, di aver concorso nel delitto di intestazione fittizia, attribuendo falsamente alla [OSCURATO:SOCIETA] la proprietà di carburante di tipo agricolo pari a quasi due milioni di litri, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando agevolando la commissione dei dentti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 cod. pen (C16).

Tramite captazioni di comunicazioni tra il Mercadante e altri coindagati era emerso il suo consapevole coinvolgimento in dette attività illecite.

2. L'indagato ricorre per cassazione, con il ministero dei difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza sulla base di sei motivi.

2.1. Con il primo motivo, in relazione al capo C2 si denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 49, 40, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. n. 504 del 1995 in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, ritenuta apparente, nella parte in cui il Tribunale per il riesame, confermando il rigetto opposto dal Gip del medesimo Tribunale alla richiesta di revoca o modifica delia misura cautelare, non avrebbe chiarito in che modo si è esplicitata la compartecipazione criminosa del ricorrente e quali fossero gli elementi dotati di gravità indiziaria, con particolare riferimento al rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.

Si contesta, inoltre, che la motivazione del provvedimento impugnato, richiamando l'ordinanza genetica, abbia ritenuto sussistenti i gravi indizi con riferimento al reato e non alla colpevoiezza del ricorrente.

Si lamenta la rilevata contraddizione ove si ritiene sussistere un concorso morale del ricorrente quale ideatore dell'attività delittuosa analogamente alla posizione del correo D'Amico, riportando passi della trascrizione di un'intercettazione tra i due di cui si fornisce un'interpretazione alternativa a quella fornita dai giudici territoriali.

2.2. Con il secondo motivo, in relazione al capo C16, si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge degli artt. 110 e 512-bis cod. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ritenuta apparente, sulla gravità indiziaria rispetto al contestato concorso nei delitti ascritti, con particolare riferimento alla sua, negata, compartecipazione alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., riconducibile a un altro indagato.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge dell'art. 416 cod. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, ritenuta apparente.

Si contesta la ritenuta assenza della sussistenza dei requisiti della fattispecie associativa provvisoriamente contestata con riferimento all'indeterminatezza del programma criminoso e alla sua condotta di partecipazione a detta associazione per delinquere.

2.4. Con il quarto motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge dell'art. 416-bis 1 in relazione ali art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ritenuta assente, con ulteriore violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. sulla mancata esposizione e autonoma violazione degli elementi incVziari alla base della contestata aggravante.

2.5. Con il quinto motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge degli artt. 12, lett. c), 16, comma 1, e 21 cod. proc. pen e vizio di motivazione, ritenuta mancante, per la ritenuta sovrapposizione delle condotte contestate al ricorrente, già oggetto di analoga indagine in un procedimento pendente su Roma.

2.6. Con il sesto motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 606, ccmma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. sulle esigenze cautelari e sulla necessità della custodia in carcere.

2.5. Veniva, infine, richiesta la trattazione orale dell'udienza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. I motivi sono, in parte, generici e, in parte, con contenuto di merito o manifestamente infondati, e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità.

5. Rispetto al primo motivo sulla compartecipazione criminosa del ricorrente e il giudizio di gravità indiziaria sulla sua colpevolezza, l'assunto difensivo, dedotto in termini generici, non viene specificato in relazione a tutto il compendio indiziario, bensì solamente in riferimento alle intercettazioni di comunicazioni tra il Mercadante e i fratelli D'Amico riportato e valorizzato dall'ordinanza impugnata.

In realtà, il provvedimento impugnato, con motivazione logica e immune da censure, dimostra - non solo attraverso le trascrizioni delle intercettazioni - come il ricorrente, quale intermediario del gruppo campano dell'associazione, fosse ben consapevole del sistema fraudolento e delittuoso di cui discute nel dettaglio anche l'ammontare da paauire per ogni singola autobotte, come si avrà modo di chiarire ulteriormente in relazione al secondo motivo di ricorso.

Sulla contestata identità della posizione del ricorrente con il correo D'Amico, al di là della possibilità che entrambi possano aver concorso quali ideatori del sistema, il motivo comunque si basa su una rilettura alternativa di un'intercettazione che, in sede di legittimità, è consentita solo qualora sia stato del tutto travisato il significato delle parole, infatti, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quelio reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Cass., sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017) e costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass., sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021) che, nel caso in esame, non si ravvisa affatto.

6. Rispetto al secondo motivo va ribadita l'affermazione di genericità dello stesso, poiché non si confronta con le motivazioni del provvedimento impugnato che, richiamando anche l'ordinanza genetica, spiega come il ricorrente, quale intermediario mediatore del gruppo campano (tra cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]) e operatore per tutte le "cartiere" che sono serventi al sodalizio della Bettozzi (altro referente romano dell'associazione attiva nel commercio di prodotti petroliferi), anticipando i successivi accordi conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (riferibili al clan Moccia) con i fratelli D'Amico, prendeva i primi contatti con questi ultimi, recandosi ripetutamente presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]., in Maierato.

Ivi illustrava le possibili strategie fraudolente da attuare congiuntamente, accordandosi con i fratelli D'Amico (titolari di una società che commercia prodotti petroliferi), di acquistare carburante da autotrazione, falsamente alienato come carburante agricolo (con conseguente illecito risparmio di imposta accise e

I. VA.), da rivendere, successivamente, in maniera simulata ai cd. [OSCURATO:PERSONA] (U.M.A.) e chiedendo anche di venire introdotto presso i titolari del deposito fiscale sito in Locri (Camastra), in modo da potere usufruire dei meccanismi di trasporto in "sospensione di accisa".

Le intercettazioni di comunicazioni e/o conversazioni tra presenti effettuate in esecuzione del decreto n. 1713/2018 R.Int. consentivano di certificare che le parti stavano trattando, quantomeno cartolarmente, il trasferimento di carburante agricolo dalla località di approvvigionamento a Maierato, con la [OSCURATO:SOCIETA]. a ricoprire il ruolo di acquirente.

In altri termini, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe acquistato solo cartolarmente il gasolio agricolo, che poi avrebbe dovuto rivendere (sempre solo cartolarmente) ad un terzo deposito compiacente (lo scarico dell'agricolo); in realtà il prodotto "reale" commercializzato era però gasolio per autotrazione.

Il progetto che i soggetti stavano discutendo prevedeva che i fratelli D'Amico, mediante la [OSCURATO:SOCIETA], avrebbero dovuto prendere in carico il gasolio che l'organizzazione criminale avrebbe inviato, attestando successivamente fittiziamente una vendita a terza persona giuridica con conseguente emissione di fattura per un'operazione di fatto inesistente e falsa comunicazione UMA.

A questo punto, D'[OSCURATO:PERSONA] proponeva di non limitare la D. R. Service a un compito meramente cartolare, di cartiera pura, finalizzato soltanto a consentire all'organizzazione campana di far uscire dai depositi carburante per autotrazione mascherandolo come gasolio agricolo, reclamando invece una parte attiva nella commercializzazione del prodotto. [OSCURATO:PERSONA], sul punto, sosteneva che il prezzo applicabile non poteva scostarsi dai trentanovemila euro ad autobotte poiché diversamente non avrebbe potuto conseguire alcun guadagno.

Il resto del dialogo intercettato riporta la negoziazione tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tesa a raggiungere un accordo sui prezzi di fornitura delle autobotti ritenuti convenienti per entrambe le parti.

Va aggiunto che l'attività era già stata posta in essere nel 2018 e viene ripresa, a seguito di appositi contatti, anche nel 2019.

7. Le medesime considerazioni valgono in relazione all'indeterminatezza del programma criminoso e alla sua partecipazione alla fattispecie associativa contestata con il terzo motivo.

È, infatti, di palmare evidenza come l'opera di intermediazione appena descritta, certamente causalmente efficiente e posta in essere preventivamente, dimostra detta indeterminatezza programmatica, limitandosi a delineare genericamente il meccanismo fraudolento, avendo per di più lo stesso ricorrente richiesto ai D'amico di poter operare anche con il deposito fiscale dei Camastra di Locri, nonché, risulta come lo stesso, unitamente al correo Vivese gestissero, unitamente al Coppola, la [OSCURATO:PERSONA] (pag. 811 dell'ordinanza genetica).

8. In ordine all'aggravante mafiosa, il quarto motivo, contesta il richiamo effettuato dal provvedimento impugnato proponendo una lettura alternativa del compendio indiziario, attraverso la produzione di considerazioni e interpretazioni di intercettazioni dirette a smentire i contestati collegamenti, funzionalmente agevolativi, delle associazioni campane di tipo mafioso.

Premesso che, "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate" (Cass,, Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018), la lettura degli ulteriori elementi - come proposta dalla difesa - non si confronta in modo specifico e determinante con quanto osservato dall'ordinanza genetica alla quale il Tribunale rinvia con esplicito richiamo.

In detta ordinanza si è argomentato, in relazione la contestazione dell'aggravante alla emersa contiguità o intraneità in relazione alle considerazioni svolte in relazione ai reati fine, fondate sui dati contenuti nelle ordinanze n. 25566/19 R.G.

G.i.p. del 25/2/2021 (emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma) e n. 1266/18 R.G.

G.i.p. - D.D.A. e n. 456/20 R.O.C.C. - D.D.A. del 3/12/2020 (emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli) acquisite agli atti, da cui emerge l'appartenenza del Coppola (cugino di [OSCURATO:PERSONA]) al clan Moccia (cfr. pag. 437 e seguenti dell'ordinanza emessa dal Gip di Napoli) e sul diretto interessamento di [OSCURATO:PERSONA] sui depositi della Bettozzi (cfr. conversazione ID 183971 del 11/02/2017 trascritta a pag. 427 dell'ordinanza emessa dal Gip di Roma) da cui si desume l'organicità del Coppola alla famiglia di camorra dei Moccia e il tentativo, fallito, di rilevare l'attività di [OSCURATO:PERSONA], la quale si era servita a sua volta dell'attività del clan; allo stesso modo detta deduzione non si confronta con la provenienza del denaro investito, anche dal ricorrente, per l'acquisto del carburante della [OSCURATO:PERSONA] (consegnato in contanti ai D'Amico) dal clan Moccia; né tantomeno, sempre rispetto al riferimento alle ordinanze cautelari emesse a Roma e Napoli ivi direttamente richiamate e parzialmente riportate, non si fa alcun appunto sulle intercettazioni ove si sente la voce della Bettozzi mentre [OSCURATO:PERSONA] commenta con il Mercadante le questioni relative ai bonifici da effettuare per conto delle "cartiere" ovvero, ancora, non v'è riferimento alcuno alle conversazioni che danno atto della spartizione dei proventi, nella misura del 55%, tra Mercadante, Schiavone, Auriemma e Vivese (progressivo nr. 4052 del 13/0312018 ore 08:00 decreto 2999/2017, riportato sempre a pag. 811 dell'ordinanza genetica).

Da ciò deriva l'implicita irrilevanza di quanto dedotto.

9. Il quinto motivo, che si riferisce alla violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'eccezione d'incompetenza territoriale espressa in sede di riesame a favore degli uffici giudiziari di Roma sulla base della ritenuta sovrapposizione delle condotte contestate al ricorrente dalla Procura di Catanzaro, è manifestamente infondato.

Se è pur vero che nel provvedimento impugnato non si riscontra una motivazione sul punto, va però rilevato che, partendo da consolidata giurisprudenza di questa Corte, sia pure in tema di misura cautelare emessa da giudice incompetente, "in caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, l'ordinanza del tribunale del riesame deve essere annullata, con conseguente liberazione dell'indagato, se ad un preliminare esame dell'ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di questi requisiti, il provvedimento, seppur affetto da vizio di motivazione, non va annullato, ferma restando la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, perché alla Corte non è dato rilevare detto vizio a fronte dell'incompetenza per territorio del giudice della cautela, sempre che esso non sia di consistenza tale da t -avolgere anche il provvedimento impositivo della misura, a sua volta difettoso nella motivazione" (Cass., Sez. 5, n. 10208 del 31/01/2013 e Sez. 2, n. 35630 del 14/6/2017, tra le altre).

Ciò premesso, rilevata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza come sopra già delineati e delle esigenze cautelari di cui si tratta nel capo seguente, si ritiene che l'eccezione d'incompetenza sia manifestamente infondata poiché dalla lettura della motivazione diffusa, logica e immune da censure dell'ordinanza genetica (da pag. 792 a pag. 795 dell'ordinanza genetica), è possibile confermare in questa sede la precisa individuazione della competenza del Tribunale distrettuale di Catanzaro da cui deriva la conferma del provvedimento impugnato, in uno con l'ordinanza genetica (cfr. Cass., Sez. 1, n. 2785 del 12/6/1992).

10. Il sesto motivo sulle esigenze cautelari e sulla necessità della custodia in carcere è altresì manifestamente infondato.

Il Tribunale ha giustificato espressamente il proprio giudizio sul pericolo di reiterazione delle condotte delittuose e sulla necessità della custodia in carcere.

In particolare, sono state valorizzate l'accertato inserimento del ricorrente in un contesto organizzato nella regione di provenienza e della propria iniziativa, svolta non solo quale emissario dei Coppola, in regioni diverse sul concreto e attuale pericolo che, al di là del dedotto intervento sui soggetti coinvolti nell'indagine da cui trae origine il procedimento, l'indagato possa reiterare la commissione di ulteriori reati dello stesso genere.

"Il mantenimento" (da intendersi più Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, 114+444,.2422___ correttamente del criticato "smaltimento", frutto della correzione automatico del testo, peraltro incoerente con l'articolo determinativo "il" utilizzato) della misura in esame è stato anche esso correttamente motivato sulla necessità di interrompere i legami con soggetti appartenenti a associazioni mafiose da cui possono nascere ulteriori occasioni per commettere ulteriori delitti del medesimo tipo di quelli oggetto del presente procedimento.

Sul punto si concorda con il rigetto sulle misure gradate richieste le quali, in relazione ai gravi fatti contestati e alla caratura criminale dimostrata dal ricorrente, non sono certamente sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari come evidenziate.

11. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delie spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro dl Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo raccoglimento dei motivi del ricorso.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 18-19 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta d: riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per diversi reati anche di tipo associativo con l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., commessi negli anni 2018 e 2019 (capi C1, C2 e C16). Nell'ambito di complesse indagini, denominate operazione "Dedalo", relative ad un traffico di prodotti petroliferi condotto da più gruppi di persone, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta di rilievo nella partecipazione di un'associazione per delinquere finalizzata, mediante l'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, l'interposizione di società cartiere (quali la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. o la [OSCURATO:SOCIETA]., la contraffazione e utilizzazione di Documenti di [OSCURATO:PERSONA] (DAS) contenenti indicazioni meneaci sulla qualità e il destinatario del prodotto petrolifero, e delitti di riciclaggio, reimpiego in attività economiche di proventi illeciti, auto-riciclaggio, trasferimento fraudotento di valori e altri (C1), nonché nel concorso nell'utilizzazione di oltre 50 DAS, ideologicamente falsi, relativi a prodotti petroliferi spediti (in parte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e altri direttamente a favore della [OSCURATO:SOCIETA].) dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]., così sottraendo le relative accise con l'aggravante di aver commesso il fatto anche per agevolare clan Moccia e dei Casalesi (C2), infine, di aver concorso nel delitto di intestazione fittizia, attribuendo falsamente alla [OSCURATO:SOCIETA] la proprietà di carburante di tipo agricolo pari a quasi due milioni di litri, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando agevolando la commissione dei dentti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 cod. pen (C16). Tramite captazioni di comunicazioni tra il Mercadante e altri coindagati era emerso il suo consapevole coinvolgimento in dette attività illecite. 2. L'indagato ricorre per cassazione, con il ministero dei difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza sulla base di sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, in relazione al capo C2 si denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 49, 40, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. n. 504 del 1995 in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, ritenuta apparente, nella parte in cui il Tribunale per il riesame, confermando il rigetto opposto dal Gip del medesimo Tribunale alla richiesta di revoca o modifica delia misura cautelare, non avrebbe chiarito in che modo si è esplicitata la compartecipazione criminosa del ricorrente e quali fossero gli elementi dotati di gravità indiziaria, con particolare riferimento al rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti. Si contesta, inoltre, che la motivazione del provvedimento impugnato, richiamando l'ordinanza genetica, abbia ritenuto sussistenti i gravi indizi con riferimento al reato e non alla colpevoiezza del ricorrente. Si lamenta la rilevata contraddizione ove si ritiene sussistere un concorso morale del ricorrente quale ideatore dell'attività delittuosa analogamente alla posizione del correo D'Amico, riportando passi della trascrizione di un'intercettazione tra i due di cui si fornisce un'interpretazione alternativa a quella fornita dai giudici territoriali. 2.2. Con il secondo motivo, in relazione al capo C16, si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge degli artt. 110 e 512-bis cod. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ritenuta apparente, sulla gravità indiziaria rispetto al contestato concorso nei delitti ascritti, con particolare riferimento alla sua, negata, compartecipazione alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., riconducibile a un altro indagato. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge dell'art. 416 cod. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, ritenuta apparente. Si contesta la ritenuta assenza della sussistenza dei requisiti della fattispecie associativa provvisoriamente contestata con riferimento all'indeterminatezza del programma criminoso e alla sua condotta di partecipazione a detta associazione per delinquere. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge dell'art. 416-bis 1 in relazione ali art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ritenuta assente, con ulteriore violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. sulla mancata esposizione e autonoma violazione degli elementi incVziari alla base della contestata aggravante. 2.5. Con il quinto motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge degli artt. 12, lett. c), 16, comma 1, e 21 cod. proc. pen e vizio di motivazione, ritenuta mancante, per la ritenuta sovrapposizione delle condotte contestate al ricorrente, già oggetto di analoga indagine in un procedimento pendente su Roma. 2.6. Con il sesto motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 606, ccmma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. sulle esigenze cautelari e sulla necessità della custodia in carcere. 2.5. Veniva, infine, richiesta la trattazione orale dell'udienza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. I motivi sono, in parte, generici e, in parte, con contenuto di merito o manifestamente infondati, e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. 5. Rispetto al primo motivo sulla compartecipazione criminosa del ricorrente e il giudizio di gravità indiziaria sulla sua colpevolezza, l'assunto difensivo, dedotto in termini generici, non viene specificato in relazione a tutto il compendio indiziario, bensì solamente in riferimento alle intercettazioni di comunicazioni tra il Mercadante e i fratelli D'Amico riportato e valorizzato dall'ordinanza impugnata. In realtà, il provvedimento impugnato, con motivazione logica e immune da censure, dimostra - non solo attraverso le trascrizioni delle intercettazioni - come il ricorrente, quale intermediario del gruppo campano dell'associazione, fosse ben consapevole del sistema fraudolento e delittuoso di cui discute nel dettaglio anche l'ammontare da paauire per ogni singola autobotte, come si avrà modo di chiarire ulteriormente in relazione al secondo motivo di ricorso. Sulla contestata identità della posizione del ricorrente con il correo D'Amico, al di là della possibilità che entrambi possano aver concorso quali ideatori del sistema, il motivo comunque si basa su una rilettura alternativa di un'intercettazione che, in sede di legittimità, è consentita solo qualora sia stato del tutto travisato il significato delle parole, infatti, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quelio reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Cass., sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017) e costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass., sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021) che, nel caso in esame, non si ravvisa affatto. 6. Rispetto al secondo motivo va ribadita l'affermazione di genericità dello stesso, poiché non si confronta con le motivazioni del provvedimento impugnato che, richiamando anche l'ordinanza genetica, spiega come il ricorrente, quale intermediario mediatore del gruppo campano (tra cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]) e operatore per tutte le "cartiere" che sono serventi al sodalizio della Bettozzi (altro referente romano dell'associazione attiva nel commercio di prodotti petroliferi), anticipando i successivi accordi conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (riferibili al clan Moccia) con i fratelli D'Amico, prendeva i primi contatti con questi ultimi, recandosi ripetutamente presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]., in Maierato. Ivi illustrava le possibili strategie fraudolente da attuare congiuntamente, accordandosi con i fratelli D'Amico (titolari di una società che commercia prodotti petroliferi), di acquistare carburante da autotrazione, falsamente alienato come carburante agricolo (con conseguente illecito risparmio di imposta accise e I. VA.), da rivendere, successivamente, in maniera simulata ai cd. [OSCURATO:PERSONA] (U.M.A.) e chiedendo anche di venire introdotto presso i titolari del deposito fiscale sito in Locri (Camastra), in modo da potere usufruire dei meccanismi di trasporto in "sospensione di accisa". Le intercettazioni di comunicazioni e/o conversazioni tra presenti effettuate in esecuzione del decreto n. 1713/2018 R.Int. consentivano di certificare che le parti stavano trattando, quantomeno cartolarmente, il trasferimento di carburante agricolo dalla località di approvvigionamento a Maierato, con la [OSCURATO:SOCIETA]. a ricoprire il ruolo di acquirente. In altri termini, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe acquistato solo cartolarmente il gasolio agricolo, che poi avrebbe dovuto rivendere (sempre solo cartolarmente) ad un terzo deposito compiacente (lo scarico dell'agricolo); in realtà il prodotto "reale" commercializzato era però gasolio per autotrazione. Il progetto che i soggetti stavano discutendo prevedeva che i fratelli D'Amico, mediante la [OSCURATO:SOCIETA], avrebbero dovuto prendere in carico il gasolio che l'organizzazione criminale avrebbe inviato, attestando successivamente fittiziamente una vendita a terza persona giuridica con conseguente emissione di fattura per un'operazione di fatto inesistente e falsa comunicazione UMA. A questo punto, D'[OSCURATO:PERSONA] proponeva di non limitare la D. R. Service a un compito meramente cartolare, di cartiera pura, finalizzato soltanto a consentire all'organizzazione campana di far uscire dai depositi carburante per autotrazione mascherandolo come gasolio agricolo, reclamando invece una parte attiva nella commercializzazione del prodotto. [OSCURATO:PERSONA], sul punto, sosteneva che il prezzo applicabile non poteva scostarsi dai trentanovemila euro ad autobotte poiché diversamente non avrebbe potuto conseguire alcun guadagno. Il resto del dialogo intercettato riporta la negoziazione tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tesa a raggiungere un accordo sui prezzi di fornitura delle autobotti ritenuti convenienti per entrambe le parti. Va aggiunto che l'attività era già stata posta in essere nel 2018 e viene ripresa, a seguito di appositi contatti, anche nel 2019. 7. Le medesime considerazioni valgono in relazione all'indeterminatezza del programma criminoso e alla sua partecipazione alla fattispecie associativa contestata con il terzo motivo. È, infatti, di palmare evidenza come l'opera di intermediazione appena descritta, certamente causalmente efficiente e posta in essere preventivamente, dimostra detta indeterminatezza programmatica, limitandosi a delineare genericamente il meccanismo fraudolento, avendo per di più lo stesso ricorrente richiesto ai D'amico di poter operare anche con il deposito fiscale dei Camastra di Locri, nonché, risulta come lo stesso, unitamente al correo Vivese gestissero, unitamente al Coppola, la [OSCURATO:PERSONA] (pag. 811 dell'ordinanza genetica). 8. In ordine all'aggravante mafiosa, il quarto motivo, contesta il richiamo effettuato dal provvedimento impugnato proponendo una lettura alternativa del compendio indiziario, attraverso la produzione di considerazioni e interpretazioni di intercettazioni dirette a smentire i contestati collegamenti, funzionalmente agevolativi, delle associazioni campane di tipo mafioso. Premesso che, "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate" (Cass,, Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018), la lettura degli ulteriori elementi - come proposta dalla difesa - non si confronta in modo specifico e determinante con quanto osservato dall'ordinanza genetica alla quale il Tribunale rinvia con esplicito richiamo. In detta ordinanza si è argomentato, in relazione la contestazione dell'aggravante alla emersa contiguità o intraneità in relazione alle considerazioni svolte in relazione ai reati fine, fondate sui dati contenuti nelle ordinanze n. 25566/19 R.G. G.i.p. del 25/2/2021 (emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma) e n. 1266/18 R.G. G.i.p. - D.D.A. e n. 456/20 R.O.C.C. - D.D.A. del 3/12/2020 (emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli) acquisite agli atti, da cui emerge l'appartenenza del Coppola (cugino di [OSCURATO:PERSONA]) al clan Moccia (cfr. pag. 437 e seguenti dell'ordinanza emessa dal Gip di Napoli) e sul diretto interessamento di [OSCURATO:PERSONA] sui depositi della Bettozzi (cfr. conversazione ID 183971 del 11/02/2017 trascritta a pag. 427 dell'ordinanza emessa dal Gip di Roma) da cui si desume l'organicità del Coppola alla famiglia di camorra dei Moccia e il tentativo, fallito, di rilevare l'attività di [OSCURATO:PERSONA], la quale si era servita a sua volta dell'attività del clan; allo stesso modo detta deduzione non si confronta con la provenienza del denaro investito, anche dal ricorrente, per l'acquisto del carburante della [OSCURATO:PERSONA] (consegnato in contanti ai D'Amico) dal clan Moccia; né tantomeno, sempre rispetto al riferimento alle ordinanze cautelari emesse a Roma e Napoli ivi direttamente richiamate e parzialmente riportate, non si fa alcun appunto sulle intercettazioni ove si sente la voce della Bettozzi mentre [OSCURATO:PERSONA] commenta con il Mercadante le questioni relative ai bonifici da effettuare per conto delle "cartiere" ovvero, ancora, non v'è riferimento alcuno alle conversazioni che danno atto della spartizione dei proventi, nella misura del 55%, tra Mercadante, Schiavone, Auriemma e Vivese (progressivo nr. 4052 del 13/0312018 ore 08:00 decreto 2999/2017, riportato sempre a pag. 811 dell'ordinanza genetica). Da ciò deriva l'implicita irrilevanza di quanto dedotto. 9. Il quinto motivo, che si riferisce alla violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'eccezione d'incompetenza territoriale espressa in sede di riesame a favore degli uffici giudiziari di Roma sulla base della ritenuta sovrapposizione delle condotte contestate al ricorrente dalla Procura di Catanzaro, è manifestamente infondato. Se è pur vero che nel provvedimento impugnato non si riscontra una motivazione sul punto, va però rilevato che, partendo da consolidata giurisprudenza di questa Corte, sia pure in tema di misura cautelare emessa da giudice incompetente, "in caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, l'ordinanza del tribunale del riesame deve essere annullata, con conseguente liberazione dell'indagato, se ad un preliminare esame dell'ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di questi requisiti, il provvedimento, seppur affetto da vizio di motivazione, non va annullato, ferma restando la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, perché alla Corte non è dato rilevare detto vizio a fronte dell'incompetenza per territorio del giudice della cautela, sempre che esso non sia di consistenza tale da t -avolgere anche il provvedimento impositivo della misura, a sua volta difettoso nella motivazione" (Cass., Sez. 5, n. 10208 del 31/01/2013 e Sez. 2, n. 35630 del 14/6/2017, tra le altre). Ciò premesso, rilevata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza come sopra già delineati e delle esigenze cautelari di cui si tratta nel capo seguente, si ritiene che l'eccezione d'incompetenza sia manifestamente infondata poiché dalla lettura della motivazione diffusa, logica e immune da censure dell'ordinanza genetica (da pag. 792 a pag. 795 dell'ordinanza genetica), è possibile confermare in questa sede la precisa individuazione della competenza del Tribunale distrettuale di Catanzaro da cui deriva la conferma del provvedimento impugnato, in uno con l'ordinanza genetica (cfr. Cass., Sez. 1, n. 2785 del 12/6/1992). 10. Il sesto motivo sulle esigenze cautelari e sulla necessità della custodia in carcere è altresì manifestamente infondato. Il Tribunale ha giustificato espressamente il proprio giudizio sul pericolo di reiterazione delle condotte delittuose e sulla necessità della custodia in carcere. In particolare, sono state valorizzate l'accertato inserimento del ricorrente in un contesto organizzato nella regione di provenienza e della propria iniziativa, svolta non solo quale emissario dei Coppola, in regioni diverse sul concreto e attuale pericolo che, al di là del dedotto intervento sui soggetti coinvolti nell'indagine da cui trae origine il procedimento, l'indagato possa reiterare la commissione di ulteriori reati dello stesso genere. "Il mantenimento" (da intendersi più Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, 114+444,.2422___ correttamente del criticato "smaltimento", frutto della correzione automatico del testo, peraltro incoerente con l'articolo determinativo "il" utilizzato) della misura in esame è stato anche esso correttamente motivato sulla necessità di interrompere i legami con soggetti appartenenti a associazioni mafiose da cui possono nascere ulteriori occasioni per commettere ulteriori delitti del medesimo tipo di quelli oggetto del presente procedimento. Sul punto si concorda con il rigetto sulle misure gradate richieste le quali, in relazione ai gravi fatti contestati e alla caratura criminale dimostrata dal ricorrente, non sono certamente sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari come evidenziate. 11. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delie spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gl
Sentenza Cassazione n. 20455/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris