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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01163/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Rimini in punto di pena, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna.

Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge in relazione al funzionamento dell'etilometro ed illogicità della motivazione sul punto; contraddittorietà della motivazione in ordine all'adempimento dell'onere probatorio da parte della pubblica accusa) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (fogli 4 e 5 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Rimini in punto di pena, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge in relazione al funzionamento dell'etilometro ed illogicità della motivazione sul punto; contraddittorietà della motivazione in ordine all'adempimento dell'onere probatorio da parte della pubblica accusa) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (fogli 4 e 5 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P sidente
Sentenza Cassazione n. 01163/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris