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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 21668/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 818-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, [OSCURATO:PERSONA] avvocati gestione separata R.G.N. 818/2018 Cron.

Rep.

CC 13/06/2023 rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 649/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 782/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2009.

La Corte riteneva che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuto non essendo [OSCURATO:PERSONA] tenuta a versare il contributo soggettivo alla cassa professionale e non rilev ando il p agamento del contributo integrativo.

Contro la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per tre motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il depositodel presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95.

La Corte avrebbe errato nel ritenere legittima l’iscrizione alla Cassa forense, considerato che la ricorrente era un avvocato iscritto all’albo professionale e aveva versato il contributo integrativo.

Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo (art.360, co.1, n.5 c.p.c.), in quanto la Corte non avrebbe considerato l’eccezione di prescrizione svolta in primo grado.

Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte pronunciato sul capo autonomo della domanda della ricorrente avente ad oggetto la rideterminazione delle sanzioni, nonché violazione di legge (art.116, co.8, lett. b), l. n.388/00), per non avere la Corte considerato che mancava il dolo in capo alla ricorrente ai fini dell’evasione contributiva.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es.

Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato).

In particolare, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa –come è nel caso di specie –lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95.

In particolare, è stato rilevato che (v.

Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95.

Da ultimo, l’orientamento di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la citata sentenza n.104/22.

In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondono ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost.

Il secondo motivo è inammissibile per sua genericità .

Esso deduce l’omessa motivazione su un fatto decisivo, concernente la maturata prescrizione del diritto per tardività dell’atto interruttivo.

In violazione del principio di autosufficienza, tuttavia, il motivo non deduce in quale modo e in quali atti, nel giudizio di appello, il fatto dell’interruzione della prescrizione con missiva ricevuta solo il 20.7.2015, sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti.

Il terzo motivo va accolto per quanto di ragione.

Nel suo primo profilo esso è infondato poiché la sentenza, rigettando l’azione di accertamento negativo della ricorrente, ha confermato il credito vantato dall’Inps, avente ad oggetto anche le sanzioni applicate nella misura dell’art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 e, così facendo, ha rigettato, seppurin modo implicito, la difesa posta dalla ricorrente.

Il secondo profilo del motivo, che deduce l’insussistenza di un comportamento doloso e censura la riten uta evasione contributiva, è invece fondato alla luce della citata sentenza C. Cost. n.104/22.

I contributi omessi sono relativi all’anno 2009, ovvero ad epoca precedente l’entrata in vigore del d. l. n.98/11.

Ora, la sentenza n.104/22 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12 d. l. n.198/11 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art.22 l. n.576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente, delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Per effetto di tale sentenza, applicabile ex art.136 Cost. al caso di specie, non essendo ancora caduto il giudicato interno sull’obbligo di pagamento delle sanzioni civili, il motivo va accolto in parte qua con cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2009 (v.

Cass.17970/22, Cass.30406/22, Cass.4078/23).

Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che la cassazione della sentenza è dipesa dalla sopravvenienza, risp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 818-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, [OSCURATO:PERSONA] avvocati gestione separata R.G.N. 818/2018 Cron. Rep. CC 13/06/2023 rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 649/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 782/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2009. La Corte riteneva che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuto non essendo [OSCURATO:PERSONA] tenuta a versare il contributo soggettivo alla cassa professionale e non rilev ando il p agamento del contributo integrativo. Contro la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il depositodel presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95. La Corte avrebbe errato nel ritenere legittima l’iscrizione alla Cassa forense, considerato che la ricorrente era un avvocato iscritto all’albo professionale e aveva versato il contributo integrativo. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo (art.360, co.1, n.5 c.p.c.), in quanto la Corte non avrebbe considerato l’eccezione di prescrizione svolta in primo grado. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte pronunciato sul capo autonomo della domanda della ricorrente avente ad oggetto la rideterminazione delle sanzioni, nonché violazione di legge (art.116, co.8, lett. b), l. n.388/00), per non avere la Corte considerato che mancava il dolo in capo alla ricorrente ai fini dell’evasione contributiva. Il primo motivo è manifestamente infondato. A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es. Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato). In particolare, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa –come è nel caso di specie –lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95. In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95. Da ultimo, l’orientamento di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la citata sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondono ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost. Il secondo motivo è inammissibile per sua genericità . Esso deduce l’omessa motivazione su un fatto decisivo, concernente la maturata prescrizione del diritto per tardività dell’atto interruttivo. In violazione del principio di autosufficienza, tuttavia, il motivo non deduce in quale modo e in quali atti, nel giudizio di appello, il fatto dell’interruzione della prescrizione con missiva ricevuta solo il 20.7.2015, sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti. Il terzo motivo va accolto per quanto di ragione. Nel suo primo profilo esso è infondato poiché la sentenza, rigettando l’azione di accertamento negativo della ricorrente, ha confermato il credito vantato dall’Inps, avente ad oggetto anche le sanzioni applicate nella misura dell’art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 e, così facendo, ha rigettato, seppurin modo implicito, la difesa posta dalla ricorrente. Il secondo profilo del motivo, che deduce l’insussistenza di un comportamento doloso e censura la riten uta evasione contributiva, è invece fondato alla luce della citata sentenza C. Cost. n.104/22. I contributi omessi sono relativi all’anno 2009, ovvero ad epoca precedente l’entrata in vigore del d. l. n.98/11. Ora, la sentenza n.104/22 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12 d. l. n.198/11 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art.22 l. n.576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente, delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Per effetto di tale sentenza, applicabile ex art.136 Cost. al caso di specie, non essendo ancora caduto il giudicato interno sull’obbligo di pagamento delle sanzioni civili, il motivo va accolto in parte qua con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2009 (v. Cass.17970/22, Cass.30406/22, Cass.4078/23). Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che la cassazione della sentenza è dipesa dalla sopravvenienza, risp
Sentenza Cassazione n. 21668/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris