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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34645/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23233/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, in via Leone IV n. 38 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e C., rappresentata e difesa nel giudizio di secondo grado dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 466 del 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; li viste le conclusioni del PM dott.

G.Fichera che ha chiesto di rigettare il primo motivo e di accogliere il secondo ed il terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'odierna società ricorrente eseguì in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. la lavorazione galvanica di complessivi n. 44506 anelli, finalizzati alla realizzazione di calzature, a sua volta commissionati da [OSCURATO:SOCIETA].

Le lavorazioni vennero contabilizzate in fatture emesse a fine mese.

La società ricorrente emise la fattura n. 454 del 29 dicembre 2003, la n. 22 del 30 gennaio 2004, e la n. 52 del 27 febbraio 2004 per un totale di euro 63.086,96.

Intervennero, quindi, diversi pagamenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e nell'ottobre 2005, la società ricorrente rimase creditrice di euro 9 1043, 48 in linea capitale, sicché [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] adì il tribunale di Firenze in sede monitoria per il soddisfacimento del credito residuo ed ottenne l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6378 del 2005.

La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] propose, quindi, opposizione al decreto ingiuntivo ed il Tribunale di Firenze, all'esito dell'attività istruttoria, revocò il decreto e condannò l'opponente a pagare all'odierna ricorrente la minore somma di euro 7.181,48, per detrazione delle spese incontrate dall'opponente per la pulitura e la vibratura di circa 6000 anelli, rigettò le domande riconvenzionali proposte e condannò l'appellante al pagamento delle spese di lite.

Avverso la decisione del Tribunale di Firenze venne interposto appello da [OSCURATO:SOCIETA]. che chiese riconoscersi e dichiararsi l'esistenza di circa 10.000 anelli viziati nonché di riconoscere la riduzione de prezzo per 4000 anelli non rigalvanizzati da Cantini C.M. pari ad euro 9.600,00 circa. [OSCURATO:SOCIETA] chiese, inoltre, di riconoscere il risarcimento del danno per mancato guadagno in relazione a 5000 anelli relativi alla collezione "prefall" 2004/2005, pari ad euro 10.000,00 nonché il risarcimento del danno relativo al mancato ordine di 70.000 anelli per la collezione autunno inverno 2005 pari ad euro 34.000,00. 2.L'appello venne parzialmente accolto con sentenza n. 466/2017.

Il giudice di seconde cure, in particolare e per quello che rileva in questa sede, mosse dalle circostanze in forza delle quali prima dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo l'unica comunicazione/contestazione inviata alla Cantini fosse quella del 29 marzo 2004 (con la quale venne chiesta la rigalvanizzazione di 6000 anelli); successivamente [OSCURATO:SOCIETA] aveva rilasciato a C.M. di [OSCURATO:PERSONA], due assegni, dopo essere stata sollecitata al pagamento del saldo delle fatture; nessuna contestazione venne successivamente sollevata da Rase.

Muovendo da quanto innanzi, la Corte d'appello ritenne, quindi, che la società [OSCURATO:SOCIETA]., rilasciando gli assegni di cui innanzi, avesse "implicitamente rinunciato a qualsiasi altra contestazione e/o richiesta relativa al contratto in esecuzione del quale erano state emesse le fatture poi, azionate con il decreto ingiuntivo opposto".

Venne, comunque, ritenuta fondata la censura proposta da [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza di primo grado, laddove rigettò la richiesta di risarcimento del danno conseguente alla revoca, in data 16 aprile e 20 aprile 2004, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., destinataria finale degli anelli galvanizzati dalla società Cantini, a seguito delle vicende relative ai difetti riscontrati in diversi pezzi forniti, di due ordini di ulteriori 5400 anelli.

Il giudice di seconde cure ritenne, nel dettaglio, che dalla documentazione in atti, risultasse come la revoca dei due ordini di complessivi 5400 anelli dovesse essere addebitata alla società Cantini con conseguente diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno per mancato guadagno, che venne determinato in via equitativa in 8000,00 euro, tenuto conto del prezzo praticato da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA].

In relazione alle richieste di ulteriori danni, relativi al mancato ordine da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. per la stagione 2005, la Corte respinse l'appello richiamando al riguardo il principio espresso da Cass. n. 24632 del 2015, non risultando provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera del danneggiato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la prefata decisione con 5 motivi;Ts.n.c. è rimasta intimata.

In prossimità dell'udienza la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La società ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello, pur in presenza di un'asserita eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto non corrispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., avrebbe trascurato tale eccezione.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza non risultando dove ed in quali termini sarebbe stata formulata tale eccezione.

In tema di ricorso per cassazione, questa Corte ha chiarito che la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza" (Cass.n. 3612 del 2022).

Muovendo da quanto innanzi, trova nella specie applicazione il principio secondo cui "l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello l< (Cass. n. 24048 del 2021).

Nella specie il ricorso non soddisfa in alcun modo i requisiti richiesti dal principio di cui innanzi, non essendo stato indicato ove e quando e come tale eccezione sia stata formulata.

Peraltro, essendosi la Corte pronunciata sull'appello ha implicitamente ritenuto idoneo l'atto stesso.

Sicché anche sotto questo profilo la censura si palesa come inammissibile. 2.Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e la ii, violazione degli artt. 1665, 1664, c.c., 1218 c.c., 1375 c.c. anche in relazione all'art. 1362, comma 2 c.c., non avendo la Corte d'appello valutato la circostanza in forza della quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rinunciato a far valere qualsivoglia pretesa nascente dai presunti vizi riscontrati nella lavorazione degli anelli da destinarsi alla Tod's.

Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art.1218 c.c. nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e per violazione dell'art. 116 c.p.c. per aver riconosciuto &la RASE il danno per la revoca degli ordini della TODS destinati alla A/I 2005 imputandoli a colpa della C.M. [OSCURATO:PERSONA], liquidandolo in euro 8.000,00, a fronte dei domandati 78.780,00.

I motivi sono fondati.

La scarna decisione della Corte d'appello non dà conto delle numerose argomentazioni (sottostanti ai documenti di cui a pag. 11 e seguenti del ricorso relativi all'insussistenza del preteso nesso causalità, la cui sussistenza avrebbe dovuto essere provata da [OSCURATO:SOCIETA].).

Vi è anzi una motivazione apodittica, laddove si fonda il diritto al risarcimento del danno sulla, genericamente indicata, documentazione in atti anche in presenza di numerosi documenti (indicati peraltro analiticamente dal ricorrente) di segno contrario, tra cui la rinuncia, indicata in premessa in sentenza, at far valere i vizi derivanti dalla lavorazione (anzi la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva pagato le fatture emesse da C.M. di [OSCURATO:PERSONA] snc, esclusa quella oggetto del ricorso monitorio).

Non risulta in buona sostanza alcun modo provata da [OSCURATO:SOCIETA]., ed argomentata in sentenza, la sussistenza del nesso causale.

All'accoglimento del secondo e terzo motivo consegue, infine, l'assorbimento del quarto motivo, con il quale si denuncia la sussistenza del vizio di ultra petizione e del quinto, relativo al riparto delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo motivo, assorbiti il quarto ed il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23233/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, in via Leone IV n. 38 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e C., rappresentata e difesa nel giudizio di secondo grado dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 466 del 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; li viste le conclusioni del PM dott. G.Fichera che ha chiesto di rigettare il primo motivo e di accogliere il secondo ed il terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'odierna società ricorrente eseguì in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. la lavorazione galvanica di complessivi n. 44506 anelli, finalizzati alla realizzazione di calzature, a sua volta commissionati da [OSCURATO:SOCIETA]. Le lavorazioni vennero contabilizzate in fatture emesse a fine mese. La società ricorrente emise la fattura n. 454 del 29 dicembre 2003, la n. 22 del 30 gennaio 2004, e la n. 52 del 27 febbraio 2004 per un totale di euro 63.086,96. Intervennero, quindi, diversi pagamenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e nell'ottobre 2005, la società ricorrente rimase creditrice di euro 9 1043, 48 in linea capitale, sicché [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] adì il tribunale di Firenze in sede monitoria per il soddisfacimento del credito residuo ed ottenne l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6378 del 2005. La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] propose, quindi, opposizione al decreto ingiuntivo ed il Tribunale di Firenze, all'esito dell'attività istruttoria, revocò il decreto e condannò l'opponente a pagare all'odierna ricorrente la minore somma di euro 7.181,48, per detrazione delle spese incontrate dall'opponente per la pulitura e la vibratura di circa 6000 anelli, rigettò le domande riconvenzionali proposte e condannò l'appellante al pagamento delle spese di lite. Avverso la decisione del Tribunale di Firenze venne interposto appello da [OSCURATO:SOCIETA]. che chiese riconoscersi e dichiararsi l'esistenza di circa 10.000 anelli viziati nonché di riconoscere la riduzione de prezzo per 4000 anelli non rigalvanizzati da Cantini C.M. pari ad euro 9.600,00 circa. [OSCURATO:SOCIETA] chiese, inoltre, di riconoscere il risarcimento del danno per mancato guadagno in relazione a 5000 anelli relativi alla collezione "prefall" 2004/2005, pari ad euro 10.000,00 nonché il risarcimento del danno relativo al mancato ordine di 70.000 anelli per la collezione autunno inverno 2005 pari ad euro 34.000,00. 2.L'appello venne parzialmente accolto con sentenza n. 466/2017. Il giudice di seconde cure, in particolare e per quello che rileva in questa sede, mosse dalle circostanze in forza delle quali prima dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo l'unica comunicazione/contestazione inviata alla Cantini fosse quella del 29 marzo 2004 (con la quale venne chiesta la rigalvanizzazione di 6000 anelli); successivamente [OSCURATO:SOCIETA] aveva rilasciato a C.M. di [OSCURATO:PERSONA], due assegni, dopo essere stata sollecitata al pagamento del saldo delle fatture; nessuna contestazione venne successivamente sollevata da Rase. Muovendo da quanto innanzi, la Corte d'appello ritenne, quindi, che la società [OSCURATO:SOCIETA]., rilasciando gli assegni di cui innanzi, avesse "implicitamente rinunciato a qualsiasi altra contestazione e/o richiesta relativa al contratto in esecuzione del quale erano state emesse le fatture poi, azionate con il decreto ingiuntivo opposto". Venne, comunque, ritenuta fondata la censura proposta da [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza di primo grado, laddove rigettò la richiesta di risarcimento del danno conseguente alla revoca, in data 16 aprile e 20 aprile 2004, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., destinataria finale degli anelli galvanizzati dalla società Cantini, a seguito delle vicende relative ai difetti riscontrati in diversi pezzi forniti, di due ordini di ulteriori 5400 anelli. Il giudice di seconde cure ritenne, nel dettaglio, che dalla documentazione in atti, risultasse come la revoca dei due ordini di complessivi 5400 anelli dovesse essere addebitata alla società Cantini con conseguente diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno per mancato guadagno, che venne determinato in via equitativa in 8000,00 euro, tenuto conto del prezzo praticato da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. In relazione alle richieste di ulteriori danni, relativi al mancato ordine da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. per la stagione 2005, la Corte respinse l'appello richiamando al riguardo il principio espresso da Cass. n. 24632 del 2015, non risultando provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera del danneggiato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la prefata decisione con 5 motivi;Ts.n.c. è rimasta intimata. In prossimità dell'udienza la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La società ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello, pur in presenza di un'asserita eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto non corrispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., avrebbe trascurato tale eccezione. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza non risultando dove ed in quali termini sarebbe stata formulata tale eccezione. In tema di ricorso per cassazione, questa Corte ha chiarito che la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza" (Cass.n. 3612 del 2022). Muovendo da quanto innanzi, trova nella specie applicazione il principio secondo cui "l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello l< (Cass. n. 24048 del 2021). Nella specie il ricorso non soddisfa in alcun modo i requisiti richiesti dal principio di cui innanzi, non essendo stato indicato ove e quando e come tale eccezione sia stata formulata. Peraltro, essendosi la Corte pronunciata sull'appello ha implicitamente ritenuto idoneo l'atto stesso. Sicché anche sotto questo profilo la censura si palesa come inammissibile. 2.Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e la ii, violazione degli artt. 1665, 1664, c.c., 1218 c.c., 1375 c.c. anche in relazione all'art. 1362, comma 2 c.c., non avendo la Corte d'appello valutato la circostanza in forza della quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rinunciato a far valere qualsivoglia pretesa nascente dai presunti vizi riscontrati nella lavorazione degli anelli da destinarsi alla Tod's. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art.1218 c.c. nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e per violazione dell'art. 116 c.p.c. per aver riconosciuto &la RASE il danno per la revoca degli ordini della TODS destinati alla A/I 2005 imputandoli a colpa della C.M. [OSCURATO:PERSONA], liquidandolo in euro 8.000,00, a fronte dei domandati 78.780,00. I motivi sono fondati. La scarna decisione della Corte d'appello non dà conto delle numerose argomentazioni (sottostanti ai documenti di cui a pag. 11 e seguenti del ricorso relativi all'insussistenza del preteso nesso causalità, la cui sussistenza avrebbe dovuto essere provata da [OSCURATO:SOCIETA].). Vi è anzi una motivazione apodittica, laddove si fonda il diritto al risarcimento del danno sulla, genericamente indicata, documentazione in atti anche in presenza di numerosi documenti (indicati peraltro analiticamente dal ricorrente) di segno contrario, tra cui la rinuncia, indicata in premessa in sentenza, at far valere i vizi derivanti dalla lavorazione (anzi la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva pagato le fatture emesse da C.M. di [OSCURATO:PERSONA] snc, esclusa quella oggetto del ricorso monitorio). Non risulta in buona sostanza alcun modo provata da [OSCURATO:SOCIETA]., ed argomentata in sentenza, la sussistenza del nesso causale. All'accoglimento del secondo e terzo motivo consegue, infine, l'assorbimento del quarto motivo, con il quale si denuncia la sussistenza del vizio di ultra petizione e del quinto, relativo al riparto delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo motivo, assorbiti il quarto ed il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche
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