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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31025/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27 ottobre 2015, irrevocabile il 15 luglio 2016.

Ha a tal fine rilevato che Sesto è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione con sentenza del 9 luglio 2018 della Corte di assise di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 14 febbraio 2018 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, e sesto, cod. pen., commesso dal gennaio 2003 e tutt'ora in atto.

Ha quindi ritenuto la ricorrenza dei presupposti per la revoca di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., per avere il condannato commesso un altro delitto in epoca anteriore al passaggio in giudicato della condanna condizionalmente sospesa, la cui pena cumulata supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta del pubblico ministero perché con ordinanza dell'8 giugno 2021 la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva rigettato identica richiesta del procuratore generale di revoca del beneficio della sospensione condizionale con riferimento alla medesima sentenza oggetto del presente procedimento.

In ogni caso il giudice non ha considerato che il delitto anteriormente commesso ha natura permanente e che pertanto sarebbe stato necessario collocare temporalmente la condotta di ciascun partecipe.

Se ciò avesse fatto, il giudice avrebbe rilevato che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del reato associativo si concretizzò in epoca antecedente addirittura alla stessa data di commissione del reato di cui alla richiamata sentenza del 27 ottobre 2015.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 1 f

2. Il primo motivo è infondato.

Va sul punto rilevato che la Corte di assise di appello di Catanzaro, con ordinanza dell'8 giugno 2021, ha rigettato la richiesta del Procuratore generale di revoca della sospensione condizionale concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 27 ottobre 2015, irrevocabile il 15 luglio 2016, motivata in riferimento all'art. 168, ultimo comma, cod. pen., e quindi per la dedotta violazione dell'art. 164, quarto comma, stesso codice in quanto la sospensione condizionale della pena era stata in precedenza concessa più di una volta.

Questo precedente, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non può essere ritenuto preclusivo all'esame della nuova e diversa domanda, accolta con il provvedimento ora impugnato, con cui è stata chiesta la revoca della sospensione condizionale, sempre in riguardo alla medesima sentenza di condanna, ma per violazione del disposto dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., e quindi per la ricorrenza di una causa di revoca di diritto, diversa da quella evocata con la precedente richiesta.

La diversità del titolo giustificativo, pur a fronte della identità di oggetto, rende infatti la domanda nuova, fondata come è su nuovi elementi di diritto, e pertanto pienamente esaminabile nel merito.

I Il secondo motivo è generico.

Il ricorrente afferma, ma senza illustrare con la necessaria specificità le ragioni di quanto deduce, che dalla lettura della sentenza della Corte di appello del 9 luglio 2018 si trae che il reato oggetto di condanna è stato commesso non già dal gennaio 2003 sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, trattandosi di contestazione di reato permanente cd. aperta, ma dal gennaio 2003 sino ad una non meglio indicata data antecedente non solo al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale ma addirittura alla data di commissione del reato di cui alla sentenza che ha concesso la sospensione condizionale ora revocata.

A prescindere dalla questione del se e di quale rilevanza possa avere il fatto che il reato anteriormente commesso sia precedente non soltanto alla sentenza di condanna che ha concesso la sospensione condizionale ma anche alla commissione del reato che di detta sentenza forma oggetto, non può non rilevarsi l'assoluta genericità dell'affermazione di ricorso, sfornita di qualsiasi argomento che ne possa accreditare la fondatezza e renderla pertanto meritevole di esame.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

1. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27 ottobre 2015, irrevocabile il 15 luglio 2016. Ha a tal fine rilevato che Sesto è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione con sentenza del 9 luglio 2018 della Corte di assise di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 14 febbraio 2018 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, e sesto, cod. pen., commesso dal gennaio 2003 e tutt'ora in atto. Ha quindi ritenuto la ricorrenza dei presupposti per la revoca di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., per avere il condannato commesso un altro delitto in epoca anteriore al passaggio in giudicato della condanna condizionalmente sospesa, la cui pena cumulata supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta del pubblico ministero perché con ordinanza dell'8 giugno 2021 la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva rigettato identica richiesta del procuratore generale di revoca del beneficio della sospensione condizionale con riferimento alla medesima sentenza oggetto del presente procedimento. In ogni caso il giudice non ha considerato che il delitto anteriormente commesso ha natura permanente e che pertanto sarebbe stato necessario collocare temporalmente la condotta di ciascun partecipe. Se ciò avesse fatto, il giudice avrebbe rilevato che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del reato associativo si concretizzò in epoca antecedente addirittura alla stessa data di commissione del reato di cui alla richiamata sentenza del 27 ottobre 2015. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 1 f 2. Il primo motivo è infondato. Va sul punto rilevato che la Corte di assise di appello di Catanzaro, con ordinanza dell'8 giugno 2021, ha rigettato la richiesta del Procuratore generale di revoca della sospensione condizionale concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 27 ottobre 2015, irrevocabile il 15 luglio 2016, motivata in riferimento all'art. 168, ultimo comma, cod. pen., e quindi per la dedotta violazione dell'art. 164, quarto comma, stesso codice in quanto la sospensione condizionale della pena era stata in precedenza concessa più di una volta. Questo precedente, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non può essere ritenuto preclusivo all'esame della nuova e diversa domanda, accolta con il provvedimento ora impugnato, con cui è stata chiesta la revoca della sospensione condizionale, sempre in riguardo alla medesima sentenza di condanna, ma per violazione del disposto dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., e quindi per la ricorrenza di una causa di revoca di diritto, diversa da quella evocata con la precedente richiesta. La diversità del titolo giustificativo, pur a fronte della identità di oggetto, rende infatti la domanda nuova, fondata come è su nuovi elementi di diritto, e pertanto pienamente esaminabile nel merito. I Il secondo motivo è generico. Il ricorrente afferma, ma senza illustrare con la necessaria specificità le ragioni di quanto deduce, che dalla lettura della sentenza della Corte di appello del 9 luglio 2018 si trae che il reato oggetto di condanna è stato commesso non già dal gennaio 2003 sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, trattandosi di contestazione di reato permanente cd. aperta, ma dal gennaio 2003 sino ad una non meglio indicata data antecedente non solo al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale ma addirittura alla data di commissione del reato di cui alla sentenza che ha concesso la sospensione condizionale ora revocata. A prescindere dalla questione del se e di quale rilevanza possa avere il fatto che il reato anteriormente commesso sia precedente non soltanto alla sentenza di condanna che ha concesso la sospensione condizionale ma anche alla commissione del reato che di detta sentenza forma oggetto, non può non rilevarsi l'assoluta genericità dell'affermazione di ricorso, sfornita di qualsiasi argomento che ne possa accreditare la fondatezza e renderla pertanto meritevole di esame. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. 1. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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