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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 36026/2022

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 1393 4 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’associazione professionale [OSCURATO:PERSONA] associati, rappresentato e difeso da sé stes s o, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex-socio dell’associazione professionale [OSCURATO:PERSONA] associati, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e ntrambi elettivamente domiciliatipresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 20 -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata - avverso la sentenza n. 2463/2017della [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] S ALERNO, notificata il 29 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: gli avvocatiFrancesco Della Ventura e [OSCURATO:PERSONA] proposero separati ricorsi avverso il preavviso dell’avvio di un’attività di riscossione,notificato loro dall’Agente per la riscossione in relazione ad avvisi di accertamento che ne riprendevano a tassazione i redditi da partecipazione all'associazione professionale “Studio legale [OSCURATO:PERSONA]”per gli anni 2010 e 2011; detti ricorso furono riuniti dalla C.T.P. di Salerno, che li respinse; la decisione della C.T.P., appellata dai contribuent i , fu integralmente riformata dalla C.T.R.della Campania; i giudici d’appello ritennero fondata la doglianza dei contribuent i in punto all'inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, effettuata il 14 marzo 2014 tramite messo comunale nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto la spedizione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento – prevista dall’art. 26 de l d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento all’art. 60, comma primo, lett. b-bis) dello stesso decreto – era stata affidata a un’agenzia privata di recapito e non al «servizio postale universale»; rilevarono, in ogni caso, che di tale raccomandata non era stata fornita la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario, con conseguente mancato perfezionamento della notificazione; la sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a due motivi;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso , mentre i l concessionario per la riscossionenon ha svolto difese in questa sede ; inizialmente assegnata alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione in udienza nella ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ; i controricorrenti ha nno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Considerato che: con il primo motivo, l’Amministrazione deduce la nullità «della sentenza e/o del procedimento» in relazione agli artt. 16 del d.lgs. 29 luglio 1994, n. 546, 140 cod. proc. civ. e 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58; sostiene, al riguardo, che, n el ritenere necessario l’affidamento della notifica al «servizio postale universale», fatto coincidere con le [OSCURATO:PERSONA], la C.T.R. non avrebbe tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali, realizzata ― in attuazione delle Direttive dell'Unione europea 97/67/CE, 2002/39/CE e 2008/6/CE ― con il d. lgs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011, nella parte inerente alla notifica dei cd. atti non riservati (intesi come tali quelli diversi dagli atti giudiziari e dalle contravvenzioni al codice della strada); critica, inoltre , la sentenza d’appello nella parte in cui, con improprio riferimento all’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, relativo alla cartella di pagamento, ha ritenutoindimostrata la regolare ricezione dellaraccomandata informativa, osservando che, invece, agli atti era provata la circostanza dell’avvenuta consegna dell’avviso a persona rinvenuta all’indirizzo del destinatario; il secondo motivo attiene a tale ultimo specifico profilo della vicenda, in ordine al quale la ricorrente denunzia l’omesso esame ai fini di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., poiché la C.T.R. ha trascurato di considerare l’avvenuta produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata; preliminarmente allo scrutinio dei motivi, il Collegio osserva che riveste particolare rilevanza nel caso di specie la disamina dello sviluppo del tessuto normativo, e della conseguente evoluzione giurisprudenzale, sul tema dellanotificazione tramite posta privata di un atto impositivo tributario che sia intervenuta nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione del servizio postale operata a mezzo del d. lgs. n. 58/2011 e quella compiutamente attuata dalla successiva l. 4 agosto 2017, n. 124; a detto proposito, con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale , cui si è fatto cenno in premessa, i controricorrentihanno prodotto una certificazione ─ proveniente dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], Direzione Generale per i Servizi di [OSCURATO:PERSONA], di Radiodiffusione e Postali / [OSCURATO:PERSONA] ed Autorizzazioni, già notificata all’amministrazione finanziaria ─ donde risulterebbe che l’agenzia privata di recapito incaricata della notificazione del preavviso di riscossione non era munita di “licenza individuale semplice” come operatore di posta raccomandata; tale ultimo aspetto, mai oggetto di discussione fra le parti nel giudizio, evidenzia profili di peculiare rilevanza nell’ambito dell’indicata questione posta nel presente giudizio, che ne rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 1393 4 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’associazione professionale [OSCURATO:PERSONA] associati, rappresentato e difeso da sé stes s o, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex-socio dell’associazione professionale [OSCURATO:PERSONA] associati, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e ntrambi elettivamente domiciliatipresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 20 -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata - avverso la sentenza n. 2463/2017della [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] S ALERNO, notificata il 29 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: gli avvocatiFrancesco Della Ventura e [OSCURATO:PERSONA] proposero separati ricorsi avverso il preavviso dell’avvio di un’attività di riscossione,notificato loro dall’Agente per la riscossione in relazione ad avvisi di accertamento che ne riprendevano a tassazione i redditi da partecipazione all'associazione professionale “Studio legale [OSCURATO:PERSONA]”per gli anni 2010 e 2011; detti ricorso furono riuniti dalla C.T.P. di Salerno, che li respinse; la decisione della C.T.P., appellata dai contribuent i , fu integralmente riformata dalla C.T.R.della Campania; i giudici d’appello ritennero fondata la doglianza dei contribuent i in punto all'inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, effettuata il 14 marzo 2014 tramite messo comunale nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto la spedizione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento – prevista dall’art. 26 de l d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento all’art. 60, comma primo, lett. b-bis) dello stesso decreto – era stata affidata a un’agenzia privata di recapito e non al «servizio postale universale»; rilevarono, in ogni caso, che di tale raccomandata non era stata fornita la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario, con conseguente mancato perfezionamento della notificazione; la sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a due motivi;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso , mentre i l concessionario per la riscossionenon ha svolto difese in questa sede ; inizialmente assegnata alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione in udienza nella ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ; i controricorrenti ha nno depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che: con il primo motivo, l’Amministrazione deduce la nullità «della sentenza e/o del procedimento» in relazione agli artt. 16 del d.lgs. 29 luglio 1994, n. 546, 140 cod. proc. civ. e 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58; sostiene, al riguardo, che, n el ritenere necessario l’affidamento della notifica al «servizio postale universale», fatto coincidere con le [OSCURATO:PERSONA], la C.T.R. non avrebbe tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali, realizzata ― in attuazione delle Direttive dell'Unione europea 97/67/CE, 2002/39/CE e 2008/6/CE ― con il d. lgs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011, nella parte inerente alla notifica dei cd. atti non riservati (intesi come tali quelli diversi dagli atti giudiziari e dalle contravvenzioni al codice della strada); critica, inoltre , la sentenza d’appello nella parte in cui, con improprio riferimento all’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, relativo alla cartella di pagamento, ha ritenutoindimostrata la regolare ricezione dellaraccomandata informativa, osservando che, invece, agli atti era provata la circostanza dell’avvenuta consegna dell’avviso a persona rinvenuta all’indirizzo del destinatario; il secondo motivo attiene a tale ultimo specifico profilo della vicenda, in ordine al quale la ricorrente denunzia l’omesso esame ai fini di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., poiché la C.T.R. ha trascurato di considerare l’avvenuta produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata; preliminarmente allo scrutinio dei motivi, il Collegio osserva che riveste particolare rilevanza nel caso di specie la disamina dello sviluppo del tessuto normativo, e della conseguente evoluzione giurisprudenzale, sul tema dellanotificazione tramite posta privata di un atto impositivo tributario che sia intervenuta nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione del servizio postale operata a mezzo del d. lgs. n. 58/2011 e quella compiutamente attuata dalla successiva l. 4 agosto 2017, n. 124; a detto proposito, con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale , cui si è fatto cenno in premessa, i controricorrentihanno prodotto una certificazione ─ proveniente dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], Direzione Generale per i Servizi di [OSCURATO:PERSONA], di Radiodiffusione e Postali / [OSCURATO:PERSONA] ed Autorizzazioni, già notificata all’amministrazione finanziaria ─ donde risulterebbe che l’agenzia privata di recapito incaricata della notificazione del preavviso di riscossione non era munita di “licenza individuale semplice” come operatore di posta raccomandata; tale ultimo aspetto, mai oggetto di discussione fra le parti nel giudizio, evidenzia profili di peculiare rilevanza nell’ambito dell’indicata questione posta nel presente giudizio, che ne rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la tr
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