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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26516/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/11/2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 novembre 2022 la Corte di Appello di Palermo ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di annullare ovvero di revocare l'ingiunzione di demolizione emessa a fronte della sentenza del 6 febbraio 2002 della stessa Corte territoriale, irrevocabile il 26 giugno 2002.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, la difesa ha osservato che erano state proposte due domande di sanatoria, cui aveva fatto seguito il rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale di Misilmeri, di una sola concessione edilizia, laddove vi erano state varie attestazioni, tra le quali la certificazione della regolarità urbanistica.

Oltre a ciò, non vi era stato alcun indebito frazionamento delle istanze di sanatoria, dal momento che ab origine sussistevano due distinte ed autonome unità immobiliari, entro il limite volumetrico di 750 metri cubi e senza raggiungere la soglia complessiva di tremila metri cubi.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

3.1. La difesa ha prodotto memoria e note di replica. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In ordine infatti alla censura siccome proposta, e nell'ambito dell'istituzionale potere di controllo attribuito al Giudice penale anche in relazione ai provvedimenti amministrativi intervenuti al riguardo, l'ordinanza impugnata ha allegato - ed il rilievo non è stato colto dall'impugnazione - che il rigetto della richiesta di annullamento e/o di revoca dell'ordine di demolizione era proprio giustificato dalla circostanza che le opere edilizie, per come individuate in sentenza e poi nell'istanza di sanatoria e quindi nel provvedimento di concessione in sanatoria, non erano condonabili, in presenza di un volume edificato abusivamente di metri cubi 1.389,87.

Al riguardo, infatti, ed ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera (cfr. ad es.

Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280, in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724).

Tutto ciò senza distinzione tra opere residenziali e non residenziali (da ult.

Sez. 3, n. 20889 del 10/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279313).

In proposito, tra l'altro, la Corte territoriale ha infine osservato che alla sola odierna ricorrente era stata attribuita nel merito la piena responsabilità per l'abuso siccome compiuto.

5. L'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo, è manifestamente infondata.

Non può quindi che dichiararsi - assorbita ogni ulteriore questione attesa la mancata instaurazione del rapporto processuale d'impugnazione - la complessiva inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/11/2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2022 la Corte di Appello di Palermo ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di annullare ovvero di revocare l'ingiunzione di demolizione emessa a fronte della sentenza del 6 febbraio 2002 della stessa Corte territoriale, irrevocabile il 26 giugno 2002. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, la difesa ha osservato che erano state proposte due domande di sanatoria, cui aveva fatto seguito il rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale di Misilmeri, di una sola concessione edilizia, laddove vi erano state varie attestazioni, tra le quali la certificazione della regolarità urbanistica. Oltre a ciò, non vi era stato alcun indebito frazionamento delle istanze di sanatoria, dal momento che ab origine sussistevano due distinte ed autonome unità immobiliari, entro il limite volumetrico di 750 metri cubi e senza raggiungere la soglia complessiva di tremila metri cubi. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. 3.1. La difesa ha prodotto memoria e note di replica. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In ordine infatti alla censura siccome proposta, e nell'ambito dell'istituzionale potere di controllo attribuito al Giudice penale anche in relazione ai provvedimenti amministrativi intervenuti al riguardo, l'ordinanza impugnata ha allegato - ed il rilievo non è stato colto dall'impugnazione - che il rigetto della richiesta di annullamento e/o di revoca dell'ordine di demolizione era proprio giustificato dalla circostanza che le opere edilizie, per come individuate in sentenza e poi nell'istanza di sanatoria e quindi nel provvedimento di concessione in sanatoria, non erano condonabili, in presenza di un volume edificato abusivamente di metri cubi 1.389,87. Al riguardo, infatti, ed ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera (cfr. ad es. Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280, in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724). Tutto ciò senza distinzione tra opere residenziali e non residenziali (da ult. Sez. 3, n. 20889 del 10/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279313). In proposito, tra l'altro, la Corte territoriale ha infine osservato che alla sola odierna ricorrente era stata attribuita nel merito la piena responsabilità per l'abuso siccome compiuto. 5. L'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo, è manifestamente infondata. Non può quindi che dichiararsi - assorbita ogni ulteriore questione attesa la mancata instaurazione del rapporto processuale d'impugnazione - la complessiva inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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