CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell' esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorsó; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda volta a far dichiarare la non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 3 dicembre 2014 (divenuta irrevocabile il 19 aprile 2015 in difetto di impugnazione), proposta ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]°, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari per la decisione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.97, commi 1, 3 e 5, 105, 107, 178, 179 cod. proc. pen., 111, comma 3, Cost., art.6, par.3, lett. b) e c) , CEDU, nonché il vizio di motivazione per non avere considerato l'iniquità del giudicato derivante k dalla omessa sostituzione del difensore di ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA]) che si sarebbe i, macchiato di negligenza avendo abbandonato la difesa, con il conseguente difetto di effettività del diritto di difesa per mancanza di continuità della stessa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt.97, commi 1, 3 e 5, 105, 107, 178, 179 cod. proc. pen., 111, comma 3, Cost., art.6, par.3, lett. b) e c) , CEDU, nonché il vizio di motivazione per non avere considerato irrituale e quindi nulla la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] contenuta nel verbale dell'udienza del 3 dicembre 2014 e riportata in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Con l'istanza istanza presentata al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] ha proposto incidente di esecuzione nei confronti del titolo anzidetto, deducendo che nel giudizio conclusosi con la sopra indicata sentenza del Tribunale di Savona sarebbe intervenuto un sostanziale abbandono della difesa da parte del difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale non era seguita la nomina di un nuovo difensore di ufficio che assumesse la titolarità della difesa ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., ma solo nomine officiose, di carattere estemporaneo di plurimi difensori sostituti, immediatamente reperibili ai sensi dell'art. 97, comma 4, del codice di rito. Ciò avrebbe compromesso l'effettività del diritto di difesa, assicurata soltanto da un difensore investito in modo continuativo del suo ruolo (per mandato del cliente o su stabile designazione officiosa), comportando la nullità dell'intero processo. 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza, evidenziando che la difesa era stata stabilmente assicurata ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ed osservando che l'assistenza tecnica dell'imputato in giudizio era stata sempre garantita, non dipendendo quest'ultima dalle modalità di individuazione del difensore. In particolare, il difensore nominato di ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA]) era stato informato della sua nomina, come risultante dal verbale di udienza del 16 ottobre 2012; lo stesso difensore aveva indicato quale sostituto processuale in più occasioni l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato dal Tribunale ex art.97, quarto comma, nelle occasioni in cui non era intervenuta la sua nomina come sostituto processuale. Pertanto, secondo il giudice dell'esecuzione, nel caso in esame era stata garantita la difesa sostanziale dell'imputato con la continua presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (indicato nella sentenza quale difensore di ufficio) il quale aveva preso parte sia all'attività istruttoria che alla discussione. 2.2. Ciò posto va anzitutto evidenziato che l'odierno ricorrente non lamenta vizi di notifica, ma come visto ,soltanto l'effettività della difesa nei suoi confronti. Le censure risultano manifestamente infondate; come visto il Tribunale di Savona aveva nominato difensore d'ufficio l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che in alcune occasioni aveva nominato proprio sostituto processuale l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, lo stesso Tribunale preso atto della assenza del difensore di ufficio, lo aveva sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. con lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]; in particolare all' udienza del 3 dicembre 2014 (nella quale è stata pronunciata la sentenza) egli era stato nominato ai sensi del quarto comma del citato art.97, essendo tra l'altro già intervenuto in precedenza, nel corso dell'istruttoria, come sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] o come difensore di ufficio nominato in udienza. Dal verbale della predetta udienza risulta, inoltre, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva discusso il procedimento. 3. Premesso quanto sopra, risultano del tutto prive di pregio le questioni sollevate dal ricorrente rispetto il lamentato abbandono della difesa ed il conseguente obbligo per il giudice di sostituire il difensore di ufficio, nonché la dedotta violazione del diritto di difesa anche rispetto alla normativa comunitaria.3.1. A tale proposito, è bene premettere che le ipotesi di nullità prefigurate nell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., cui l'art. 179 cod. proc. pen. ascrive il carattere di assolutezza, riguardano soltanto l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. La corretta perimetrazione della previsione normativa comporta la ricognizione delle ipotesi in cui il codice di rito richiede che il compimento di determinate attività di rilievo processuale avvenga in forma assistita o partecipata. Devono, infatti, escludersi dall'ambito di operatività della previsione legislativa i casi in cui la legge, pur connotando di obbligatorietà l'avviso al difensore, rimette alla discrezionalità di quest'ultimo la scelta di essere presente o meno. Da un punto di vista letterale e logico-sistematico, il concetto di «assenza» che ricorre nell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., si riferisce alla situazione dell'avvocato che dovrebbe essere presente e non lo è e, quindi, del difensore già nominato la cui mancata partecipazione è ascrivibile all'omissione dell'avviso a lui dovuto. L'altro dato testuale («suo difensore»), presente nella medesima disposizione di legge, evoca la preesistenza di un rapporto finalizzato ad assicurare la difesa tecnica all'interessato - a prescindere dalla circostanza che si tratti di una nomina fiduciaria o di una designazione officiosa - che funge da parametro di riferimento per verificare la legittimità del pregresso iter procedimentale. 3.2. Pertanto, la nullità assoluta prevista dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. non concerne soltanto l'assoluta mancanza di difesa tecnica, ma si riferisce anche alla partecipazione all'espletamento dell'atto di un difensore diverso da quello di fiducia o d'ufficio, che sia rimasto assente per non essere stato avvisato nei modi stabiliti dalla legge. Si tratta, all'evidenza, di situazioni diverse da quelle oggetto dell'attuale procedimento (in cui il difensore d'ufficio è stato regolarmente nominato e avvisato dell'udienza) le quali, semmai, rientrano nelle ipotesi di nullità di cui all'art. 180 cod. proc. pen., sottoposte al regime di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e, pertanto, al rimedio dell'impugnazione ordinaria. Infatti, l'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in coerenza con il principio di immutabilità della difesa, limita la possibilità di designare come sostituto un difensore immediatamente reperibile ai soli casi in cui il legale dell'imputato non sia stato reperito, non sia comparso, abbia abbandonato la difesa o a fattispecie che presuppongono un avviso regolarmente dato. Da ciò consegue che, in presenza di una pregressa e tempestiva designazione d'ufficio, è generalmente consentito ovviare alla mancata inderogabile presenza dell'avvocato mediante la nomina di un avvocato immediatamente reperibile ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sicché l'eventuale violazione di tali disposizioni è sottoposta al regime di cui agli artt. 178 e 180 cod. proc. pen.3.3. Nel caso in esame, il ricorrente non può dolersi del mancato esercizio da parte del giudice del potere di sostituzione del difensore d'ufficio ex artt. 97, commi 1 e 5, cod. proc. pen., 30 disp. att. cod. proc. pen., atteso che detto potere non è stato in alcun modo preventivamente sollecitato e viene dedotto, in modo retrospettivo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, per farne derivare l'iniquità del processo celebrato nei confronti dell'imputato rimasto volontariamente assente nel giudizio e che è stato assistito da un difensore di ufficio, di volta in volta sostituito a norma dell'articolo 97, comma 4, cod. proc. pen. Al riguardo deve richiamarsi il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: «non configura un'ipotesi di iniquità del processo svoltosi nei confronti dell'imputato assente, comportante la non esecutività della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere di sostituzione definitiva del difensore d'ufficio ex artt. 97, commi 1 e 5, cod. proc. pen. e 30 disp. att. cod. proc. pen., in luogo dell'adozione, in occasione di singoli incombenti, di plurimi provvedimenti di sostituzione con difensori immediatamente reperibili a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., qualora detta sostituzione definitiva non sia stata preventivamente sollecitata e la relativa omissione sia dedotta unicamente dinanzi al giudice dell'esecuzione, gravando sull'imputato, che abbia avuto conoscenza del processo e della nomina del difensore d'ufficio incaricato di assisterlo, di mettersi in contatto con quest'ultimo» (Sez. 1, n. 48723 del 18/10/2019, Piccolo, Rv. 277822). Deve poi ricordarsi il principio generale in base al quale le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse circostanza, però, non dedotta nel caso di specie (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen