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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 40115/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del proprio stato di alterazione psico-fisica ex artt. 186, comma 7, 187, comma 8, cod. strada (fatto del 7.2.2019).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 187, comma 8, cod. strada, per assenza del presupposto dello stato di alterazione per l'espletamento del prelievo di campione biologico e conseguente legittimità del rifiuto attinente all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L'unico motivo dedotto è manifestamente infondato, oltre che attinente al merito, posto che è lo stesso ricorrente a riconoscere che i carabinieri avevano giustificato gli accertamenti svolti in quanto l'imputato aveva "un forte alito vinoso ed eloquio sconnesso", il che non esclude la necessità di svolgere accertamenti psico-fisici riguardanti anche lo stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti.

Si tratta, in ogni caso, di una questione di fatto su cui questa Corte non può entrare.

Va solo aggiunto che l'unica censura proposta non era stata neanche devoluta in sede di appello, se non sotto il profilo del contestato aumento di pena per la continuazione interna ex art. 81 cod. pen., legittimamente calcolato dalla Corte territoriale in ragione delle autonome figure di reato oggetto di contestazione.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. ts P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del proprio stato di alterazione psico-fisica ex artt. 186, comma 7, 187, comma 8, cod. strada (fatto del 7.2.2019). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 187, comma 8, cod. strada, per assenza del presupposto dello stato di alterazione per l'espletamento del prelievo di campione biologico e conseguente legittimità del rifiuto attinente all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'unico motivo dedotto è manifestamente infondato, oltre che attinente al merito, posto che è lo stesso ricorrente a riconoscere che i carabinieri avevano giustificato gli accertamenti svolti in quanto l'imputato aveva "un forte alito vinoso ed eloquio sconnesso", il che non esclude la necessità di svolgere accertamenti psico-fisici riguardanti anche lo stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti. Si tratta, in ogni caso, di una questione di fatto su cui questa Corte non può entrare. Va solo aggiunto che l'unica censura proposta non era stata neanche devoluta in sede di appello, se non sotto il profilo del contestato aumento di pena per la continuazione interna ex art. 81 cod. pen., legittimamente calcolato dalla Corte territoriale in ragione delle autonome figure di reato oggetto di contestazione. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. ts P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 40115/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris