CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2021
Cassazione n. 38756/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6990-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti e_s o c-;_P ZA tJ H c= (2 ,95,4n) tv,A e rtesst pro tempore 1—elettivamente— ' dbmiciliat4 in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende assieme all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore - con troricorrente - R.G. 6990/2015 avverso la sentenza n. 1301/1/2014 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 25/8/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Roda società semplice agricola propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto aveva respinto l'appello proposto avverso la sentenza n. 28/5/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Padova in rigetto del ricorso avverso tre avvisi di accertamento ICI annualità 2005- 2007, emessi dal Comune di Campidoro in relazione a terreno agricolo della società, ritenuto non fabbricabile; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la ricorrente ha da ultimo depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite, accettata dalla parte controricorrente, ed a seguito di detta rinuncia al ricorso sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; 1.2 le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate stante l'accordo raggiunto tra le parti P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.3.2021. Il Presidente ilomenico Ch. _5Q Alì - " • [OSCURATO:PERSONA]