CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 agosto 2026
Cassazione n. 24583/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ociati s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to in V.le Angelico n. 25, Roma, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Sassari n. 23/2024 pubblicatain data 30/01/2024, n.r.g. 67/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto da [OSCURATO:SOCIETA] con contrato a tempodeterminato in data 12/10/2017, con decorrenza 16/10/2017 e mansioni diservizio di sorveglianza attiva antincendio per i presidi ospedalieridell’A.O.U. di Sassari. Il rapporto di lavoro era cessato per scadenza deltermine in data 14/05/2018.Numero registro generale 17214/2024Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 24583/2026Data pubblicazione 10/08/2026In data 14/06/2018 egli aveva comunicato la propria volontà di esercitareil diritto di precedenza ex art. 24 d.lgs. n. 81/2015.Con ricorso al Tribunale di Sassari deduceva di essere venuto aconoscenza del fatto che [OSCURATO:SOCIETA] aveva nelle more assunto numerosilavoratori a tempo indeterminato con le medesime mansioni da lui svoltedurante il rapporto di lavoro a tempo determinato. Pertanto chiedeval’accertamento del suo diritto di precedenza nell’assunzione a tempoindeterminato presso la sede di Sassari o altra sede della società; lacostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società ex art. 2932c.c.; l’ordine alla società di riammetterlo in servizio; la condanna dellasocietà al risarcimento del danno patito a causa della violazione del suodiritto di precedenza, da liquidare in misura pari alle retribuzioni nonpercepite dalla data della cessazione del rapporto di lavoro a tempodeterminato fino alla sentenza.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande. QuelGiudice riteneva che il diritto di precedenza previsto dall’art. 24 d.lgs. n.81/2015 si riferisse unicamente alle “nuove” assunzioni compiute dal datoredi lavoro, mentre nel caso di specie la società si era limitata a convertirealcuni rapporti di lavoro a tempo determinato, già esistenti con alcunilavoratori, in rapporti a tempo indeterminato. Considerava, pertanto, che lafattispecie concreta non rientrasse nell’ambito applicativo della normainvocata dal ricorrente.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal lavoratore.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 81/2015 per avere laCorte territoriale interpretato la norma nel senso di ritenere sussistente ildiritto di precedenza solo rispetto a nuove assunzioni a tempoNumero registro generale 17214/2024Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 24583/2026Data pubblicazione 10/08/2026indeterminato, relative quindi a lavoratori assunti con il primo contratto, enon pure rispetto alla conversione, a tempo indeterminato, di precedenticontratti di lavoro a tempo determinato. In particolare deduce che la“conversione” di un rapporto di lavoro a termine mediante la suatrasformazione volontaria in contratto a tempo indeterminato è espressionedi una nuova manifestazione di volontà delle parti, diretta a costituire, senzasoluzione di continuità con il precedente rapporto e con efficacia ex nunc, unrapporto di lavoro a tempo indeterminato con efficacia novativa, come talerientrante nell’ambito applicativo della norma sul diritto di precedenza.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4),c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2735, 2733, 2932 c.c., 112,115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare ilvalore confessorio stragiudiziale delle due comunicazioni della società del24/03/2019 e del 04/04/2019, prodotte in primo grado, mai contestate dallasocietà, che provano la sussistenza del suo diritto di precedenza.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 115, 116, 210 c.p.c., 24 d.lgs.n. 81/2015 per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sull’istanza– già proposta in primo grado e reiterata in appello – di ordine di esibizioneintegrale del libro unico del lavoro, che in primo grado la società avevadepositato solo “per estratto” relativo ai sette lavoratori indicati nel ricorsointroduttivo come assunti a tempo indeterminato. Lamenta che in tal modonon è stato accertato se nell’arco temporale rilevante dal maggio 2018 amaggio 2019 siano intervenute altre “nuove” assunzioni a tempoindeterminato per le medesime mansioni.Orbene, il primo motivo pone una questione di diritto non soltanto diparticolare importanza, ma altresì nuova, mai in precedenza sottopostaall’attenzione di questa Corte, sicché si impone il rinvio a nuovo ruolo per lafissazione in pubblica udienza (art. 375 c.p.c.). P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 17/06/2026. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]