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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12635/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il ricorso si esaurisce nella mera enunciazione di mancanza di prova della responsabilità e difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno e senza tener conto che le attenuanti generiche sono state concesse sino dal primo grado di giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1orosini [OSCURATO:PERSONA] ILLER1A :9-7f -,,;n oggi, 0 5 A iO22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il ricorso si esaurisce nella mera enunciazione di mancanza di prova della responsabilità e difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno e senza tener conto che le attenuanti generiche sono state concesse sino dal primo grado di giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1orosini [OSCURATO:PERSONA] ILLER1A :9-7f -,,;n oggi, 0 5 A iO22
Sentenza Cassazione n. 12635/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris