CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 luglio 2025
Cassazione n. 20986/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalleavvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA]– intimati –Oscuramento disposto Numero registro generale 24647/2022Numero sezionale 2176/2025Numero di raccolta generale 20986/2025Data pubblicazione 23/07/2025per la cassazione della sentenza n. 439 del 2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 26 aprile 2022 (R.G.N. 2489/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con sentenza n. 439 del 2022, pronunciata all’esito del giudizioproposto ai sensi dell’art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ. edepositata il 26 aprile 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato ilricorso della signora B.Y. , volto a ottenere l’accertamentodel requisito sanitario utile al riconoscimento dell’indennità diaccompagnamento e dell’handicap grave (art. 3, comma 3, della legge5 febbraio 1992, n. 104).A fondamento della decisione, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haevidenziato che la ricorrente si è limitata a prospettare “semplicidifformità” rispetto alle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio,designato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio,sull’entità e sull’incidenza del quadro patologico, senza denunciaredeficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate.Il giudice di prime cure soggiunge, a tale riguardo, che «[i]lsindacato del giudice sulla consulenza deve ritenersi limitato, nondiversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sullesentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi dellamotivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazionimediche operate dal consulente» (pagina 3 della sentenza impugnata).Non si ravvisano le condizioni per convocare il consulente achiarimenti o per rinnovare la consulenza già espletata e si devereputare «irrilevante ai fini del presente giudizio […] l’espletamentodella CTU, ammessa dal precedente istruttore del giudizio» (pagina 4della pronuncia del Tribunale).La dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. èirrituale, in quanto sprovvista dell’indicazione del reddito del nucleo- 2 -Oscuramento disposto Numero registro generale 24647/2022Numero sezionale 2176/2025Numero di raccolta generale 20986/2025Data pubblicazione 23/07/2025familiare e della sottoscrizione di chi l’ha resa, e le spese di lite seguonodunque la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo allastregua dei criteri enunciati da Cass., S.U., 21 maggio 2015, n. 10455.2.– La signora B.Y. ricorre per cassazione contro lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi dicensura, illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale.3.– L’INPS si difende con controricorso.4.– Non hanno svolto attività difensiva in questa sede il Ministerodell’economia e delle finanze e l’Azienda sanitaria provinciale di ViboValentia.5.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.6.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.7.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 196 e 696 cod. proc.civ. e addebita alla sentenza impugnata di avere rigettato il ricorso,sull’erroneo presupposto che le critiche formulate alla consulenzadepositata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio,pur avendo condotto il Tribunale, nel giudizio di “opposizione”, arinnovare la consulenza, si risolvano in mere difformità di valutazione.2.– Con la seconda censura, la ricorrente prospetta la nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], senza esporre alcuna motivazione, hadisatteso le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nellafase di merito, che era giunta a conclusioni diametralmente opposte,riscontrando il requisito sanitario utile a fruire dell’indennità diaccompagnamento e a ottenere il riconoscimento dell’handicap grave.- 3 -Oscuramento disposto Numero registro generale 24647/2022Numero sezionale 2176/2025Numero di raccolta generale 20986/2025Data pubblicazione 23/07/20253.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce, infine, la violazione e la falsa applicazionedell’art. 152, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., in combinatodisposto con l’art. 76, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, econ l’art. 92 cod. proc. civ.Avrebbe errato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel disconoscere laritualità di una dichiarazione di esonero resa su foglio separato ecorredata dalla necessaria sottoscrizione e dall’indicazione del redditofamiliare.4.– Ha priorità logica l’esame del secondo motivo, che denunciaun’anomalia radicale della sentenza impugnata e ne critica le premesseargomentative.5.– La doglianza è avvalorata da un’illustrazione adeguata degliantefatti processuali, che consente a questa Corte di cogliere il sensodella censura, senza incorrere nei profili d’inammissibilità eccepitidall’Istituto nel controricorso e concernenti, per un verso, la genericitàdel motivo (pagina 6) e, per altro verso, la «richiesta di rivisitazione difatti e circostanze definitivamente accertati e valutati in sede di merito»(pagina 7).6.– Il motivo è fondato, per le ragioni di séguito esposte.6.1.– Il Tribunale muove dal rilievo che il sindacato del giudice sullaconsulenza tecnica d’ufficio sia equiparabile al sindacato di questaCorte sulle sentenze di merito e che al giudice sia dunque preclusa ladisamina delle valutazioni mediche del consulente (pagina 3 dellapronuncia impugnata).6.2.– L’opzione ermeneutica privilegiata dal Tribunale non èconforme a diritto e giunge a trasporre le categorie del giudizio dicassazione, che non si addentra nel riesame dei fatti, a unprocedimento di merito radicalmente diverso nella finalità e nellastruttura (Cass., sez. lav., 29 giugno 2025, n. 17444, punto 8 delleRagioni della decisione).- 4 -Oscuramento disposto Numero registro generale 24647/2022Numero sezionale 2176/2025Numero di raccolta generale 20986/2025Data pubblicazione 23/07/2025Al giudice, investito del ricorso di cui all’art. 445-bis, sesto comma,cod. proc. civ., è demandato proprio il compito di accertare e valutare,con pienezza di cognizione, i fatti storici inerenti al requisito sanitario(Cass., sez. lav., 18 marzo 2025, n. 7264).Il giudice, pertanto, non può esimersi dal ponderare le risultanzedell’elaborato peritale e le critiche mosse dalle parti e quindidall’esporre le ragioni del convincimento raggiunto all’esito di talevalutazione comparativa.Il giudizio, introdotto in séguito alla contestazione delle conclusionidel consulente tecnico d’ufficio, si prefigge di vagliare la fondatezza dei«motivi della contestazione» (art. 445-bis, sesto comma, cod. proc.civ.), che, per loro natura, non potranno che tradursi nel dissenso enella critica rispetto all’operato del consulente.È dunque ininfluente che «tali critiche evidenzino affermazioniscientificamente errate o deficienze diagnostiche o mere difformitànella valutazione della condizione sanitaria della parte, atteso che ilgiudice dell’opposizione è chiamato a misurarsi con tutte, restandonella sua discrezionalità insindacabile soltanto la decisione seprocedere o meno alla rinnovazione della CTU» (ordinanza n. 7264 del2025, cit., nel Considerato in diritto).6.3.– Tale premessa interpretativa si rivela ancor più eccentricanella vicenda concreta, in cui il Tribunale, pur se in persona di diversogiudice, ha rinnovato la consulenza, allo scopo precipuo di approfondirele critiche indirizzate al primo elaborato (cfr., in tal senso, anche leosservazioni svolte dalla ricorrente nella memoria illustrativa).L’erroneo inquadramento in ordine alla funzione e alla latitudine delvaglio rimesso al giudice sulle valutazioni espresse dal consulenteinficia la tenuta logica del ragionamento che approda al rigetto delricorso.In conseguenza di tale inquadramento, il Tribunale considera“irrilevante” (pagina 4 della pronuncia) e tamquam non esset la- 5 -Oscuramento disposto Numero registro generale 24647/2022Numero sezionale 2176/2025Numero di raccolta generale 20986/2025Data pubblicazione 23/07/2025consulenza rinnovata e recepisce le conclusioni dell’originariaconsulenza, senza offrire alcun ragguaglio sulla preferenza cosìaccordata e senza procedere al necessario raffronto tra i due elaborativersati in atti, in modo aderente alle peculiarità della vicenda devolutaall’odierno scrutinio.6.4.– È lo stesso dipanarsi del percorso logico della sentenzaimpugnata a disvelarne prima facie le incongruenze e le anomalie, cheimpediscono di enuclearne un fondamento razionale, idoneo asorreggere la decisione adottata.7.– L’accoglimento del secondo motivo, concernente un profilopregiudiziale, assorbe l’esame delle restanti censure.8.– La causa è rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, in personadi diverso magistrato, esaminerà la fattispecie controversa inconformità ai princìpi ribaditi nella presente ordinanza.Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.9.– Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasiforma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altridati identificativi della ricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti dellaparte, che ha instaurato una controversia avente ad oggettol’accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimentodell’indennità di accompagnamento e dell’handicap grave, con laconseguente attinenza a dati inerenti alla salute. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbitol’esame delle restanti censure; cassa la sentenza impugnata per quantodi ragione; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese delpresente giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diversomagistrato.- 6 -Oscuramento disposto Numero registro generale 24647/2022Numero sezionale 2176/2025Numero di raccolta generale 20986/2025Data pubblicazione 23/07/2025Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 23 aprile 2025.La Presidente- 7 -