CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 11444/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso la Sede della Rappresentanza della Regione Campania, rappresentatae difesa d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Lorenzo, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti;-controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 1549/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicatail 5/4/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dalla cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1549/2017, depositata il 5/4/2017, -in giudizio di opposizione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud avverso il decreto ingiuntivo n. 391/2015, con il quale le si era ingiunto il pagamento, alla opposta [OSCURATO:SOCIETA], titolare di una struttura riabilitativa accreditata con il S.S.R. per l'erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex L. n. 833 del 1978, della somma di € 68.754,79, oltre interessi, a titolo di adeguamento tariffario, ex art.26 l.n. 833/1978, per prestazioni riabilitative svolte nell’anno 2005, - ha accolto parzialmente l’appello e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato l’appellante Asl al pagamento, in favore dell’appellata, della predetta somma, in applicazione del parametro provvisorio indicato dal Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro nel [OSCURATO:PERSONA] nella Regione Campania, nel decreto n. 81 del 2013, richiamato da successivo decreto del 2014, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Inparticolare, i giudici d’appello hanno accolto il motivo di gravame della Azienda sanitaria, concernente la carenza di motivazione della sentenza impugnata di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ma, nel merito, hanno rilevato che, seppure la doglianza ulteriore dell’appellante srl, in ordine all’erroneità della sentenza per mancata considerazione del fatto che la società aveva fondato la propria domanda su decreto del Commissario ad acta n. 81/2013, di riconoscimento dell’adeguamento tariffario, divenuto inefficace a seguito del parere non favorevole del Ministero della salute di concerto con il Ministero Economia e Finanze, era idonea a comportare la revoca dell’ingiunzione opposta, essa non precludeva l’accoglimento della domanda avanzata dalla società creditrice, in quanto, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte appellante Asl, nel giudizio di opposizione in primo grado, risultava provato il credito azionato in sede monitoria. Invero, ad avviso della Corte territoriale, il successivo decreto n. 22/2014 del Commissario ad actae la nota n. 225/O/2014 dovevano essere interpretati nel senso che, riservata ogni determinazione sulla definitività delle tariffe per gli anni 2003-2008, all’esito dei giudizi amministrativi in corso, le tariffe del decreto del 2013 dovevano trovare comunque applicazione, in via meramente provvisoria e, salvo conguaglio, riservandosi l’amministrazione ogni determinazione, anche in regime di autotutela «ai fini della determinazione della tariffa definitiva, all’esito della quale saranno assunte determinazioni in relazione al percepimento anche in via giudiziaria di tariffe riferite a fonti non produttive di effetti»; una diversa interpretazione sarebbe stata del tutto irragionevole, comportando che il credito della struttura provvisoriamente accreditata, a titolo di adeguamento tariffario, seppure di fonte legale, sarebbe potuto non divenire liquido ed esigibile se non a distanza di anni (nella specie, dieci) dall’effettuazione delle prestazioni, «stante l’assenza di determinazioni definitive da parte della Regione». Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 10/4/2017, la [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud propone ricorso per cassazione, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo, notificato il 15/6/2017); la ricorrente ha replicato con controricorso al ricorso incidentale della controricorrente. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Laricorrente principale lamenta, con unico motivo, in relazione al paragrafo 7 della motivazione della sentenza impugnata, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.26, primo comma, l.n. 833/1978, 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall’art.8, comma 4, d.lgs. n. 229/1999, sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo e l’omessa motivazione in ordine alla questione della produzione di effetti di un atto ormai nullo. Con il secondo motivo, si denuncia poi error in iudicando, stante l’infondatezza della decisione nel merito. 2.La ricorrente incidentale lamenta, con unico motivo, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt.281 sexies c.p.c. , in relazione all’accoglimento del primo motivo dell’appello della Asl relativo alla nullità della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] de 2016 per presunta insufficiente motivazione . 3.La prima censura del ricorso principale è inammissibile per non pertinenza al decisum. Lamenta la ricorrente principale che la Corte d’appello, dichiarata la nullità per carenza di motivazione della sentenza del Tribunale, abbia poi ingiustamente ritenuto valida la produzione di «effetti connessi ad un decreto (n. 81/2013), emesso da un commissario ad acta regionale ed ormai annullato dal [OSCURATO:PERSONA]», come dimostrato dalla Asl nelle precedenti fasi di merito. Assume la ricorrente che la Corte d’appello, con la decisione impugnata, abbia quindi ritenuto applicabile, alla pretesa creditoria azionata in via monitoria, una quantificazione, dettata da decreto del Commissario ad acta n. 81/2013, ritenuta poi inapplicabile da parte dei Ministeri della Salute e delle Finanze e «annullata» dal [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 4 agosto 2014 n.4460. Giova premettere, per quanto strettamente rileva nella presente sede, che la pretesa della ricorrente, struttura sanitaria privata in regime di accreditamento provvisorio presso il Servizio sanitario nazionale, si fonda sulle complesse vicende afferenti all'inadempimento della Regione Campania all'obbligo di aggiornamento periodico delle tariffe delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate. Occorre precisare, al fine di chiarire il contesto della vertenza,che, in relazione alle prestazioni riabilitative erogate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833 del 1978, come si evince dalle sentenze amministrative intervenute sul tema (anche, sommariamente, citate dalle parti in giudizio), con la Delib. n. 224 del 2009, la giunta regionale della Campania aveva approvato le tariffe per il triennio 2003-2005 (in esecuzione della sentenza del TAR per la Campania n. 9488 del 2008) ed il triennio 2006-2008, ma tale delibera è stata annullata dal TAR per la Campania con le sentenze nn. 3230 e 3231 del 2011, perché essa aveva determinato le tariffe «a ritroso», prendendo come base una proposta di tariffa per l'anno 2009, e comunque senza tenere conto di alcuna voce retributiva accessoria, prevista per i dipendenti delle varie strutture. In sede di esecuzione di tali sentenze, il Commissario statale ad acta ha emanato, dapprima, il decreto n. 81 del 2013 (sottoposto ad una condizione sospensiva, che non si è verificata, e che poi è stato oggetto di declaratoria di inefficaciacon la sentenza del TAR per la Campania n. 4460 del 2014) e, successivamente, il decreto n. 89 del 2014, che ha determinato le tariffe per le prestazioni di riabilitazione per l'anno 2014 e tale decreto n. 89 del 2014 ha costituito la base per il calcolo a ritroso delle tariffe per il periodo 2009-2013 (determinate col decreto n. 153 del 2014) e delle tariffe per il periodo 2003-2008 (determinate con il decreto n.154 del 2014). In particolare, la sentenza del TAR [OSCURATO:PERSONA] del 2014 (passata in giudicato e richiamata dalle parti nel presente giudizio) concerneva un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR n. 3252 del 2011, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 740 del 2013 e passata in giudicato, con cui era stata annullata la delibera di giunta regionale campana n. 224 del 2009, avente ad oggetto le tariffe da applicarsi per le prestazioni riabilitative ex articolo 26 della legge 833 del 1978 relativamente al periodo 2003-2008. Si deduceva,in ricorso, che il decreto del commissario ad acta n. 81 del 5 luglio 2013, recante, per l’appunto, la determinazione provvisoria delle tariffe controverse, in attesa della conclusione del procedimento amministrativo,nel quale era prevista la previa acquisizione del parere del ministero della sanità, fosse stato adottato in elusione del giudicato, avendo determinato le tariffe in assenza del previo parere ministeriale, avendo subordinato il pagamento degli arretrati a un parere successivo e avendo differenziato le tariffe secondo i contratti applicati ora per allora, determinando inoltre una tariffa forfettaria ed erronea. Quindi, il TAR, nella sentenza n. 4460, ha dato atto del fatto che «il decreto impugnato presentava diverse carenze e che lo stesso è stato abbandonato dal commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario che ha comunicato essere in corso un nuovo procedimento di definizione delle tariffe» e che «anche mediante l’opera del gruppo di lavoro istituito dal commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, al fine della definizione delle nuove tariffe, l’Amministrazione è pervenuta all’adozione del decreto commissariale n. 22 del 5 maggio 2014, di determinazione provvisoria delle tariffe di riabilitazione estensiva ex articolo 26 della legge numero 833 del 1978, per il periodo a decorrere dal 1 gennaio 2014». Di conseguenza, il giudice amministrativo ha accolto la domanda di accertamento dell’inottemperanza, dando atto «della inefficacia del decreto n. 81 del 2013» e della mancata conclusione del procedimento di determinazione definitiva delle tariffe di cui alla sentenza per cui si agiva in ottemperanza, ordinando al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro (non essendosi, allo stato, ritenuto necessario nominare un Commissario ad acta giudiziario) « di concludere, entro il termine del 31 dicembre 2014, il procedimento per l’adozione del provvedimento definitivo di determinazione delle tariffe di riabilitazione estensiva per il periodo compreso tra il 2003 e il 2008, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall’istruttoria eseguita nel corso di questo giudizio, comunicate con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali protocollo 32/0007723/MA002.A001 in data 9 aprile 2014, applicando, altresì, retroattivamente, i criteri già seguiti per la definizione delle nuove tariffe, a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui al decreto commissariale n. 22 del 2014, adottato in esito a un procedimento che, in applicazione della legge, non ha determinato le tariffe forfettariamente, ma ha tenuto conto dei costi standard di produzione, inclusivi dei costi generali». Questo il fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) dedotto(peraltro, in maniera del tutto sommaria nel presente ricorso per cassazione) dalla ASL. Invero, secondo l’opponente, non operando alcun meccanismo «automatico» di adeguamento tariffario in virt̀ dell'applicazione diretta di delibere della Giunta regionale, ma occorrendo a tal fine un espressoprovvedimento amministrativo, che, nella specie,risulta essere stato dichiarato inefficace da sentenza del giudice amministrativo, non poteva,in ogni caso, farsi riferimento ad un provvedimento amministrativo commissariale,del tutto inefficace. Tuttavia, la doglianza non coglie la ragione fondante la decisione impugnata: la Corte d’appello non ha ritenuto applicabile, in via provvisoria, direttamente il decreto citato n. 81/2013, ma ha fatto applicazione del decreto successivo n. 22/2014 del Commissario ad actae della nota n. 225/O/2014, i quali dovevano essere interpretati, ad avviso della Corte territoriale, nel senso che, riservata ogni determinazione sulla definitività delle tariffe per gli anni 2003-2008, all’esito dei giudizi amministrativi in corso, le tariffe del decreto del 2013 dovevano trovare comunque applicazione, in via meramente provvisoria e, salvo conguaglio, riservandosi l’amministrazione ogni determinazione, anche in regime di autotutela « ai fini della determinazione della tariffa definitiva, all’esito della quale saranno assunte determinazioni in relazione al percepimento anche in via giudiziaria di tariffe riferite a fonti non produttive di effetti». Orbene, il motivo non attinge la statuizione impugnata e comunque risulta del tutto generico e privo di specificità. 4. Il secondo motivo del ricorso principale è del pari inammissibile, per assoluta genericità, limitandosi la ricorrente a richiamare altro provvedimento di merito,reso in altro giudizio. 5. Il ricorso incidentale è inefficace , ex art.334 c.p.c., a fronte dell’inammissibilità del ricorso principale, stante la sua tardività, perché notificato oltre il termine di legge di sessanta giorni dalla notificazionedella decisione impugnata, ai sensi dell’art.325 c.p.c.. 6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, che va riferita al solo ricorrente principale, restando irrilevante l’esito del ricorso incidentale, atteso che la decisione di questa Corte non procede, ex art.334 c.p.c., al suo esame, cosicché l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare solo al ricorrente principale (Cass.4074/2014; Cass. 15220/2018). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principaleal rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.500,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da p