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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 42453/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si eccepisce il vizio di sussunzione del fatto alla norma, difettando gli elementi costitutivi del delitto di furto in abitazione, è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che le appartenenze, di cui al primo comma dell'art. 614 cod. pen., sono costituite dai luoghi accessori a quelli di privata dimora, destinati al loro servizio od al loro migliore godimento: vi rientra, pertanto, il giardino recintato, appartenenza della privata dimora della persona offesa (Sez. 5, n. 794 del 02/12/1988 - dep. 23/01/1990, Rv. 183118; Sez. 5, n. 7279 del 14/02/1978, Rv. 139288); - che il secondo motivo, con il quale si contesta l'operato bilanciamento delle circostanze aggravanti con le riconosciute attenuanti, nonché la determinazione della pena base e di quella applicata a titolo di aumento per la continuazione in riferimento al delitto di cui al capo b), è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, aspecifiche, perché meramente reiterative, manifestamente infondate e non consentite in questa sede, posto che la graduazione della pena, anche in riferimento all'aumento per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si eccepisce il vizio di sussunzione del fatto alla norma, difettando gli elementi costitutivi del delitto di furto in abitazione, è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che le appartenenze, di cui al primo comma dell'art. 614 cod. pen., sono costituite dai luoghi accessori a quelli di privata dimora, destinati al loro servizio od al loro migliore godimento: vi rientra, pertanto, il giardino recintato, appartenenza della privata dimora della persona offesa (Sez. 5, n. 794 del 02/12/1988 - dep. 23/01/1990, Rv. 183118; Sez. 5, n. 7279 del 14/02/1978, Rv. 139288); - che il secondo motivo, con il quale si contesta l'operato bilanciamento delle circostanze aggravanti con le riconosciute attenuanti, nonché la determinazione della pena base e di quella applicata a titolo di aumento per la continuazione in riferimento al delitto di cui al capo b), è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, aspecifiche, perché meramente reiterative, manifestamente infondate e non consentite in questa sede, posto che la graduazione della pena, anche in riferimento all'aumento per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estens
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