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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 32089/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: esso costituisce sostanzialmente la riproduzione del cahier de doléances presentato alla Corte d'appello di tal che non può essere considerato come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, trattandosi piuttosto di motivo ripetitivo, non specifico ma soltanto apparente (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 -01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione (cfr. pg . 8 e 9, con riferimento alla funzione di 'intermediazione' nel flusso del pretium scelen:s, con la consapevolezza ed il fine -o quanto meno l'accettazione - di renderne più difficoltoso il rintraccio ed il recupero); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: esso costituisce sostanzialmente la riproduzione del cahier de doléances presentato alla Corte d'appello di tal che non può essere considerato come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, trattandosi piuttosto di motivo ripetitivo, non specifico ma soltanto apparente (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 -01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione (cfr. pg . 8 e 9, con riferimento alla funzione di 'intermediazione' nel flusso del pretium scelen:s, con la consapevolezza ed il fine -o quanto meno l'accettazione - di renderne più difficoltoso il rintraccio ed il recupero); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32089/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris