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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29595/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Modena, con sentenza del 02/03/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di ricettazione (capo "c"), furto pluriaggravato (capi "a", "d", "e" e "f"), e tentato furto pluriaggravato (capi "h" e "g").

Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'individuazione del reato più grave ai fini della continuazione, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (tra le tante: Sez. 4, n. 38235 del 05/06/2018, Pace, non massimata); Considerato che la pena, nel caso in esame, non può ritenersi illegale poiché il reato più grave è stato individuato secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-01); Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Modena, con sentenza del 02/03/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di ricettazione (capo "c"), furto pluriaggravato (capi "a", "d", "e" e "f"), e tentato furto pluriaggravato (capi "h" e "g"). Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'individuazione del reato più grave ai fini della continuazione, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (tra le tante: Sez. 4, n. 38235 del 05/06/2018, Pace, non massimata); Considerato che la pena, nel caso in esame, non può ritenersi illegale poiché il reato più grave è stato individuato secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-01); Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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