CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non è stato dato all'imputato l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., nonostante sia stato affermato in giurisprudenza che il relativo obbligo sussiste qualora la polizia giudiziaria al momento dell'accertamento ritenga già di desumere uno stato di alterazione del conducente da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza. La Corte d'appello non ha adeguatamente motivato nonostante la presenza del difensore sia necessaria anche quando, come nel caso di specie, lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo si evinca da fattori diversi rispetto agli accertamenti tecnici e la dimostrazione dell'integrazione del reato richieda un vero e proprio accertamento tecnico - biologico nonché la presenza di circostanze aggiuntive capaci di dimostrare l'alterazione psico-fisica. '2.1.Nemmeno sussiste una congrua motivazione per quanto attiene alla pena, essendo state usate dal giudice a quo mere formule di stile che non consentono di comprendere per quale motivo la condotta posta in essere dall'imputato sia stata giudicata grave e foriera di gravi rischi per la pubblica incolumità. Si chiede, pertanto, anche con conclusioni scritte, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce, infatti, lus receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, essendo stato ormai da tempo superato il precedente orientamento ermeneutico in senso contrario, il principio secondo cui, ove si proceda per il reato di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'esecuzione del test di accertamento dell'eventuale stato di ebbrezza non ricorre qualora l'imputato abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento stesso (Sez. 4, n.34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43485 del 2014, Rv. 260603). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il Makuch e alla gravità della condotta posta in essere, foriera di gravi rischi per la pubblica incolumità, essendo stato sorpreso l'imputato in stato di evidente ubriachezza (alito vinoso, condotta di guida zigzagante, eloquio incerto ed equilibrio precario). 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc