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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 51441/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

7 OC 2023 FUNZION;\ ARTO SENTENZA , sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 13 marzo 2023 il GIP del Tribunale di Catanzaro ha convalidato il provvedimento in data 9 marzo 2023 del Questore di Catanzaro recante il daspo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente articola quattro censure.

Con la prima deduce la violazione di legge perché aveva acquistato regolare biglietto con il quale era transitato dal tornello alle ore 14:24:19 del 6 novembre 2022, come da certificazione della US Catanzaro 1929 rilasciata su richiesta urgegek del difensore.

Con la seconda e la terza eccepisce la violazione di legge per omessa valutazione della memoria difensiva con riferimento alla pericolosità sociale e alle ragioni di necessità e urgenza.

Con la quarta lamenta la violazione di legge con riferimento alla corretta determinazione delle modalità di presentazione all'autorità preposta al controllo, siccome non si era tenuto conto della sua attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA]

3. E' fondato il primo motivo di ricorso, ciò che preclude l'esame delle ulteriori questioni che sono logicamente successive.

Il provvedimento del Questore, che ha contestato al ricorrente di aver scavalcato i tornelli in occasione dell'incontro di calcio Catanzaro-Crotone del 6 novembre 2022 senza biglietto, unitamente ad altri tifosi, è stato notificato al destinatario il 9 marzo 2023 ore 19,30.

Prima della scadenza delle 96 ore dalla notifica, il 13 marzo 2023, alle ore 08:44, il GIP ha convalidato il daspo, dando atto che non risultava documentato che il Nebbioso fosse entrato nello stadio in modo regolare, ancorché il difensore avesse allegato nella memoria difensiva, tempestivamente depositata ma non menzionata nell'ordinanza, che aveva rivolto rituale richiesta alla società calcistica di verificare l'avvenuta obliterazione del biglietto al tornello, siccome il ricorrente non lo aveva conservato dopo tanti mesi.

Risulta agli atti allegati al ricorso per cassazione che il difensore ha ottenuto la documentazione richiesta il 13 marzo 2023 alle ore 09.58, circa un'ora dopo la convalida e comunque ancora nelle 96 ore.

Dalla documentazione è emerso che il biglietto associato al Nebbioso è stato acquistato il 4 novembre ed ha passato l'obliterazione al tornello il successivo 6 novembre 2022 alle 14:24.

Alla luce di tale sopravvenuta documentazione, che potrebbe portare a un esito favorevole per il ricorrente, s'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Catanzaro perché riesamini gli atti.

Nelle more va sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.

M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

La Corte sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Catanzaro del 09/03/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Catanzaro.

Così deciso, il 13 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 OC 2023 FUNZION;\ ARTO SENTENZA , sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 13 marzo 2023 il GIP del Tribunale di Catanzaro ha convalidato il provvedimento in data 9 marzo 2023 del Questore di Catanzaro recante il daspo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente articola quattro censure. Con la prima deduce la violazione di legge perché aveva acquistato regolare biglietto con il quale era transitato dal tornello alle ore 14:24:19 del 6 novembre 2022, come da certificazione della US Catanzaro 1929 rilasciata su richiesta urgegek del difensore. Con la seconda e la terza eccepisce la violazione di legge per omessa valutazione della memoria difensiva con riferimento alla pericolosità sociale e alle ragioni di necessità e urgenza. Con la quarta lamenta la violazione di legge con riferimento alla corretta determinazione delle modalità di presentazione all'autorità preposta al controllo, siccome non si era tenuto conto della sua attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 3. E' fondato il primo motivo di ricorso, ciò che preclude l'esame delle ulteriori questioni che sono logicamente successive. Il provvedimento del Questore, che ha contestato al ricorrente di aver scavalcato i tornelli in occasione dell'incontro di calcio Catanzaro-Crotone del 6 novembre 2022 senza biglietto, unitamente ad altri tifosi, è stato notificato al destinatario il 9 marzo 2023 ore 19,30. Prima della scadenza delle 96 ore dalla notifica, il 13 marzo 2023, alle ore 08:44, il GIP ha convalidato il daspo, dando atto che non risultava documentato che il Nebbioso fosse entrato nello stadio in modo regolare, ancorché il difensore avesse allegato nella memoria difensiva, tempestivamente depositata ma non menzionata nell'ordinanza, che aveva rivolto rituale richiesta alla società calcistica di verificare l'avvenuta obliterazione del biglietto al tornello, siccome il ricorrente non lo aveva conservato dopo tanti mesi. Risulta agli atti allegati al ricorso per cassazione che il difensore ha ottenuto la documentazione richiesta il 13 marzo 2023 alle ore 09.58, circa un'ora dopo la convalida e comunque ancora nelle 96 ore. Dalla documentazione è emerso che il biglietto associato al Nebbioso è stato acquistato il 4 novembre ed ha passato l'obliterazione al tornello il successivo 6 novembre 2022 alle 14:24. Alla luce di tale sopravvenuta documentazione, che potrebbe portare a un esito favorevole per il ricorrente, s'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Catanzaro perché riesamini gli atti. Nelle more va sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. La Corte sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Catanzaro del 09/03/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Catanzaro. Così deciso, il 13 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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