CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 09692/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Torino il 4 aprile 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.400 di multa (con sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per complessive 750 ore), in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Torino il 15 giugno 2022. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, con particolare riferimento all'esclusione dell'ipotesi del cd. consumo di gruppo, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare (e a riproporre) una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere penalmente rilevante la condotta ascritta all'imputato e nel confrontarsi con le obiezioni difensive, hanno diffusamente spiegato (pagine 5-7 della sentenza impugnata) le ragioni ostative alla configurabilità della fattispecie del consumo di gruppo, in piena sintonia con le coordinate interpretative tracciate dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 25401 del 31.01.2013, Rv. 255258). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025