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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41812/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 luglio 2022, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, richiamando l'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. - su richiesta del Pubblico Ministero richiamante diversa disposizione - il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bari con sentenza di condanna del 26 aprile 2017, divenuta irrevocabile il giorno 11 ottobre 2017, per reati commessi il 29 gennaio 2010.

La revoca era ricondotta al fatto che, dopo aver ottenuto la concessione del predetto beneficio, [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 28 aprile 2021, divenuta irrevocabile il 14 aprile 2022, per reato commesso il 7 settembre 2011.

2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge affermando che la richiesta del Pubblico Ministero, di revoca del beneficio, era errata, e che il giudice dell'esecuzione, quindi, aveva disposto la revoca senza una richiesta specifica del Pubblico Ministero di applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Nel caso in esame, infatti, l'ordinanza impugnata ha giustamente revocato la sospensione condizionale - concessa con la sentenza del 26 aprile 2017 - in applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. e dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in proposito, cioè sulla base del rilievo - non contestato - che, entro il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza recante la concessione del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna divenuta irrevocabile per un reato commesso anteriormente all'irrevocabilità della sentenza più antica.

La revoca del beneficio è stata disposta su richiesta del Pubblico Ministero e non ha alcuna rilevanza che quest'ultimo avesse invocato una norma diversa da quella correttamente applicata dal giudice dell'esecuzione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 luglio 2022, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, richiamando l'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. - su richiesta del Pubblico Ministero richiamante diversa disposizione - il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bari con sentenza di condanna del 26 aprile 2017, divenuta irrevocabile il giorno 11 ottobre 2017, per reati commessi il 29 gennaio 2010. La revoca era ricondotta al fatto che, dopo aver ottenuto la concessione del predetto beneficio, [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 28 aprile 2021, divenuta irrevocabile il 14 aprile 2022, per reato commesso il 7 settembre 2011. 2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge affermando che la richiesta del Pubblico Ministero, di revoca del beneficio, era errata, e che il giudice dell'esecuzione, quindi, aveva disposto la revoca senza una richiesta specifica del Pubblico Ministero di applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Nel caso in esame, infatti, l'ordinanza impugnata ha giustamente revocato la sospensione condizionale - concessa con la sentenza del 26 aprile 2017 - in applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. e dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in proposito, cioè sulla base del rilievo - non contestato - che, entro il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza recante la concessione del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna divenuta irrevocabile per un reato commesso anteriormente all'irrevocabilità della sentenza più antica. La revoca del beneficio è stata disposta su richiesta del Pubblico Ministero e non ha alcuna rilevanza che quest'ultimo avesse invocato una norma diversa da quella correttamente applicata dal giudice dell'esecuzione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in