CassazionedecretoSezione UDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 09226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7157/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - ANAC, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E PUBBLICITÀ (ANACAP)- -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.8072/2021 depositata il 06/12/2021. Vistoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. (RGN 7157 del 2022) avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8072 del 2021, di conferma della pronuncia del TAR che ha rigettato l’impugnativa della deliberazione dell’[OSCURATO:PERSONA] (ANAC) sulla non corrispondenza di Asmel ai modelli organizzativi per la costituzione delle centrali di committenza; vistoil controricorso di ANAC; Ritenuto che l’unico motivo di ricorso censura l’eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorsa l’impugnata sentenza per Estinzione – cessazione materia del contendere avere proceduto ad una interpretazione abnorme del requisito teleologico che qualifica l’organismo di diritto pubblico; considerato che è stata formulata, in data 27 febbraio 2023, proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, rilevandosi che il ricorso si appalesa inammissibile, perché il vizio denunciato, al di là della prospettazione formale, non attiene alla giurisdizione, ma all’esplicazione interna del potere giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., n. 16766 del 2022); che la proposta di definizione anticipata è stata ritualmente comunicata alle parti il 27 febbraio 2023; rilevatoche, ricevuta la comunicazione della proposta di definizione anticipata, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente rinunciato al ricorso, con atto depositato il 14 marzo 2023, allegando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; considerato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alla parte controricorrente a cura della cancelleria; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall’art. 1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto-legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; considerato inoltre che, non essendovi accettazione della rinun cia, le spese vanno poste a carico della ricorrente. P.Q.M. dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio; pone a carico della ricorrente le spese sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenota