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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12744/2026

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G274 V) (in proprio e n.q. di erede delTantari Generoso), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 77A58 G274 V) (n.q. di erededel [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67T71 G274 U), tutteelettivamente domiciliate in Roma in [OSCURATO:PERSONA] di Fassa n. 54 presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65A06 G659 B) dal quale sonorappresentate e difese giusta delega in calce al ricorso,- - ricorrente -controD'Assisi 134/a - 00035 [OSCURATO:PERSONA] (RM), in persona del CommissarioLiquidatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; e-mail – PEC: [OSCURATO:EMAIL]), edNumero registro generale 4511/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12744/2026Data pubblicazione 05/05/2026elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma,[OSCURATO:PERSONA], 1, come da procura in atti,- controricorrente -avverso il decreto n. cron. 568/2025 del 23.12.2024 emesso dal Tribunale diTivoli pubblicato in data 16.01.2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Tivoli ha respinto l’opposizione dicui agli artt. 98 e 99, comma 2, l. fall. presentata da [OSCURATO:PERSONA] eTantari Alessia nei confronti della Soc.

Coop.

Finlega in L.C.A..2.

Con ricorso ex artt. 98 e 99 l. fall. – ritualmente depositato e notificato –[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto opposizione allo statopassivo formato dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].

Coop. inl.c.a., nell’ambito del quale non era stato ammesso il loro credito (pari ad €20.000,00) di cui si erano dichiarati titolari.

Avevano assunto: - di aversottoscritto, in data 15.07.2016, il “Contratto di adesione al Fondo diAccumulo n. 761” versando, tramite bonifico bancario, la somma di €20.000,00; - che in data 12.05.2008 era stata invero costituita la soc.e che la predetta società, sin dall’inizio, si era proposta di svolgere la propriamodo da far conseguire agli stessi, in proprietà o in godimento, appartamentidi civile abitazione a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato,al fine di una maggiore tutela dei soci suddetti; - che, al fine di raggiungereil proprio obiettivo sociale, la società cooperativa aveva emesso n. 30.000strumenti finanziari partecipativi – denominati “[OSCURATO:PERSONA] della qualifica di soci finanziatori) del valore nominale di € 50.00Numero registro generale 4511/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12744/2026Data pubblicazione 05/05/2026ciascuno, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00; -che, sempre ai finidel conseguimento dell’oggetto sociale, era stata prevista la possibilità deisoci cooperatori di provvedere ai conferimenti di denaro a titolo di prestito, iltutto tramite la stipula di apposti contratti denominati “Libretto nominativo diprestito sociale”; - che sia il contratto di adesione che le somme versate eranostate impiegate per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’intero compendioimmobiliare sito in Subiaco nonché per il sostegno dei soci in difficoltà ed,ancora, che l’esistenza del sopra citato credito era stato pienamente provatosia dal contratto di adesione che dalla copia del bonifico bancario edall’estratto bancario della BCC di Roma relativo alle somme effettivamenteversate a favore della stessa Finlega.3.

Il Tribunale di Tivoli, nel respingere nel senso già detto la propostaopposizione, ha osservato e rilevato che: (i) il procedimento di opposizioneallo stato passivo si configura come un vero e proprio giudizio ordinario dicognizione in cui trovano applicazione le regole ordinarie in tema di oneredella prova, con la conseguenza che grava sull’opponente fornire la provadella fonte negoziale o legale del suo diritto di credito mentre gravasull’opposto dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintividell’obbligazione; (ii) sulla scorta del materiale probatorio versato in atti(documentazione bancaria) era da escludere che gli opponenti avesserofornito la prova del loro credito; (iii) dall’esame della predettadocumentazione non erano emersi i presupposti richiesti ai finidell’ammissione del credito sotto il profilo della data certa del contratto diadesione, cosicchè non ne era possibile affermare l’anteriorità e, dunque,l’opponibilità alla l.c.a.; (iv) il ceditore che invoca il riconoscimento di uncredito nei riguardi della procedura (sulla base di una scrittura privata) èsoggetto all’applicazione della disciplina di cui all’art. 2704 c.c. (atteso che glialtri potenziali creditori e lo stesso organo della procedura rivestono la qualitàdi terzi); (v) in particolare, parte opponente non aveva dimostrato laesistenza di un titolo avente data certa posto a base del presunto credito; (vi)non risultava prodotta copia del libro giornale della soc.

Finlega vidimata dapubblico ufficiale a ciò autorizzato; (vii) quanto alla documentazione bancariaprodotta dalla parte ricorrente, la liquidatela aveva osservato che da taliNumero registro generale 4511/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12744/2026Data pubblicazione 05/05/2026estratti non si evincevano elementi identificativi relativi alla corrispondenzatra i rid e gli effettivi versamenti; (viii) con riguardo alle istanze di provacostituenda articolata dalla stessa ricorrente le stesse erano inammissibili.4.

Il decreto, pubblicato il 16.01.2025, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, cui la FINLEGA Soc.

Coop in LCA ha resistito concontroricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., degliartt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in riferimento alla copiosadocumentazione versata in atti.1.1 Si evidenzia da parte delle ricorrenti che il decreto del Tribunale di Tivolidoveva essere cassato in quanto la motivazione - illogica ed ingiusta -sarebbe stata assunta in violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. laddove ilprimo giudice - escludendo con argomentazioni contraddittorie che TantariGeneroso e [OSCURATO:PERSONA] avessero fornito la prova del proprio credito - nonaveva tenuto conto della copiosa documentazione versata in atti dalla quale,per converso, sarebbero invece emersi i presupposti richiesti ai finidell’ammissione del credito sia sotto il profilo della data certa del contratto diadesione - su cui si fondava la domanda (sottoscritto in epoca precedente allamessa in l.c.a. della società resistente) - e sia sotto il profilo dell’esistenzadel credito di cui gli stessi ricorrenti reclamavano la titolarità.1.2 Il motivo è inammissibile perché versato in fatto e volto ad unarivisitazione della decisione dei giudici del merito, scrutinio quest’ultimo cheinvece è inibito al giudice di legittimità.La parte ricorrente solleva, nell’unico motivo di doglianza, diversi profili dicensure, tutti destinati tuttavia a non superare il vaglio di ammissibilità delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 4511/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12744/2026Data pubblicazione 05/05/20261.2.1 Si richiede, invero, da parte delle ricorrenti una nuova lettura delladocumentazione, per dimostrare l’esistenza del titolo genetico del credito, ecioè il contratto di adesione: si, deduce, cioè, un vizio di motivazione deldecreto impugnato e si avanza, inoltre, una istanza volta allo scrutinio degliprimo comma, n. 3, cod. proc. civ..Sul punto non può essere dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione- il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata da una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n.24155 del 13/10/2017).

Più precisamente è stato affermato sempre dallagiurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione ofalsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivonoi due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente laricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamenteindividuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investeimmediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione oaffermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovveronell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardoalla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste,o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non lesi addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamenteindividuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma,in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambitoapplicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa cheNumero registro generale 4511/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12744/2026Data pubblicazione 05/05/2026è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità(cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).Ebbene, con la prima censura contenuta nel motivo di ricorso qui in esame sideduce, invece, proprio un'erronea ricognizione da parte del Tribunale dellafattispecie concreta attraverso la rilettura degli atti istruttori che inerisce -per quanto detto sopra - alla tipica valutazione dei giudici del merito.1.2.2 Si indica, poi, la “questione” del timbro della banca come fattodimostrativo e dirimente dell’anteriorità del documento, e cioè del contrattodi adesione.Sul punto risulta invece dirimente - per decretare la inammissibilità dellacensura così veicolata dalla parte ricorrente - la diversa circostanza secondocui la relativa deduzione difensiva risulta nuova (perché articolata per laprima volta in questo giudizio di cassazione) e peraltro riguarda profili divalutazione che, oltre ad attingere il merito dell’apprezzamento della provadocumentale, neanche risulta dirimente perché il timbro bancario non rivestevalore fidefacente.

Senza contare che - qualora la parte ricorrente avessedimostrato (e non lo ha fatto) di aver dedotto la questione innanzi al giudicedel merito - avrebbe dovuto dedurre, a seconda dei casi, il vizio di omessoesame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ovvero il vizio revocatorio(Cass.

Sezioni Unite, sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024).1.2.3 La parte ricorrente vorrebbe evincere poi la data certa da altridocumenti (e cioè dagli estratti conto bancari) anch’essi non aventi datacerta.La doglianza è anch’essa destinata ad insuccesso, questa volta ai sensidell’art. 360bis c.p.c.Sul punto giova ricordare che costituisce principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “poiché l'art. 2704 c.c. fadiscendere la certezza della data della scrittura privata non autenticatarispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventispecificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fattoche stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione deldocumento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatoreNumero registro generale 4511/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12744/2026Data pubblicazione 05/05/2026fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto ad essarelativi, ove, a propria volta, non abbiano data certa e non siano quindiopponibili al fallimento” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1389 del 18/01/2019;vedi anche: Cass. n. 17926/2016).1.2.4 Ma anche le doglianze articolate dalla parte ricorrente in ordine allamancata ammissione e valutazione delle ulteriori prove costituende risultanoinammissibili perché solo genericamente formulate, senza l’indicazione delladecisività delle prove di cui si lamenta la mancata ammissione.Infine, la mancata ammissione della istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.non risulta sindacabile nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n.2262 del 02/02/2006; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4375 del 23/02/2010; Sez.2, Sentenza n. 22196 del 29/10/2010).Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della partericorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13..Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026Il PresidenteCosmo Crolla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G274 V) (in proprio e n.q. di erede delTantari Generoso), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 77A58 G274 V) (n.q. di erededel [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67T71 G274 U), tutteelettivamente domiciliate in Roma in [OSCURATO:PERSONA] di Fassa n. 54 presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65A06 G659 B) dal quale sonorappresentate e difese giusta delega in calce al ricorso,- - ricorrente -controD'Assisi 134/a - 00035 [OSCURATO:PERSONA] (RM), in persona del CommissarioLiquidatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; e-mail – PEC: [OSCURATO:EMAIL]), edNumero registro generale 4511/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12744/2026Data pubblicazione 05/05/2026elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma,[OSCURATO:PERSONA], 1, come da procura in atti,- controricorrente -avverso il decreto n. cron. 568/2025 del 23.12.2024 emesso dal Tribunale diTivoli pubblicato in data 16.01.2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Tivoli ha respinto l’opposizione dicui agli artt. 98 e 99, comma 2, l. fall. presentata da [OSCURATO:PERSONA] eTantari Alessia nei confronti della Soc. Coop. Finlega in L.C.A..2. Con ricorso ex artt. 98 e 99 l. fall. – ritualmente depositato e notificato –[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto opposizione allo statopassivo formato dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. Coop. inl.c.a., nell’ambito del quale non era stato ammesso il loro credito (pari ad €20.000,00) di cui si erano dichiarati titolari. Avevano assunto: - di aversottoscritto, in data 15.07.2016, il “Contratto di adesione al Fondo diAccumulo n. 761” versando, tramite bonifico bancario, la somma di €20.000,00; - che in data 12.05.2008 era stata invero costituita la soc.e che la predetta società, sin dall’inizio, si era proposta di svolgere la propriamodo da far conseguire agli stessi, in proprietà o in godimento, appartamentidi civile abitazione a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato,al fine di una maggiore tutela dei soci suddetti; - che, al fine di raggiungereil proprio obiettivo sociale, la società cooperativa aveva emesso n. 30.000strumenti finanziari partecipativi – denominati “[OSCURATO:PERSONA] della qualifica di soci finanziatori) del valore nominale di € 50.00Numero registro generale 4511/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12744/2026Data pubblicazione 05/05/2026ciascuno, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00; -che, sempre ai finidel conseguimento dell’oggetto sociale, era stata prevista la possibilità deisoci cooperatori di provvedere ai conferimenti di denaro a titolo di prestito, iltutto tramite la stipula di apposti contratti denominati “Libretto nominativo diprestito sociale”; - che sia il contratto di adesione che le somme versate eranostate impiegate per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’intero compendioimmobiliare sito in Subiaco nonché per il sostegno dei soci in difficoltà ed,ancora, che l’esistenza del sopra citato credito era stato pienamente provatosia dal contratto di adesione che dalla copia del bonifico bancario edall’estratto bancario della BCC di Roma relativo alle somme effettivamenteversate a favore della stessa Finlega.3. Il Tribunale di Tivoli, nel respingere nel senso già detto la propostaopposizione, ha osservato e rilevato che: (i) il procedimento di opposizioneallo stato passivo si configura come un vero e proprio giudizio ordinario dicognizione in cui trovano applicazione le regole ordinarie in tema di oneredella prova, con la conseguenza che grava sull’opponente fornire la provadella fonte negoziale o legale del suo diritto di credito mentre gravasull’opposto dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintividell’obbligazione; (ii) sulla scorta del materiale probatorio versato in atti(documentazione bancaria) era da escludere che gli opponenti avesserofornito la prova del loro credito; (iii) dall’esame della predettadocumentazione non erano emersi i presupposti richiesti ai finidell’ammissione del credito sotto il profilo della data certa del contratto diadesione, cosicchè non ne era possibile affermare l’anteriorità e, dunque,l’opponibilità alla l.c.a.; (iv) il ceditore che invoca il riconoscimento di uncredito nei riguardi della procedura (sulla base di una scrittura privata) èsoggetto all’applicazione della disciplina di cui all’art. 2704 c.c. (atteso che glialtri potenziali creditori e lo stesso organo della procedura rivestono la qualitàdi terzi); (v) in particolare, parte opponente non aveva dimostrato laesistenza di un titolo avente data certa posto a base del presunto credito; (vi)non risultava prodotta copia del libro giornale della soc. Finlega vidimata dapubblico ufficiale a ciò autorizzato; (vii) quanto alla documentazione bancariaprodotta dalla parte ricorrente, la liquidatela aveva osservato che da taliNumero registro generale 4511/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12744/2026Data pubblicazione 05/05/2026estratti non si evincevano elementi identificativi relativi alla corrispondenzatra i rid e gli effettivi versamenti; (viii) con riguardo alle istanze di provacostituenda articolata dalla stessa ricorrente le stesse erano inammissibili.4. Il decreto, pubblicato il 16.01.2025, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, cui la FINLEGA Soc. Coop in LCA ha resistito concontroricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., degliartt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in riferimento alla copiosadocumentazione versata in atti.1.1 Si evidenzia da parte delle ricorrenti che il decreto del Tribunale di Tivolidoveva essere cassato in quanto la motivazione - illogica ed ingiusta -sarebbe stata assunta in violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. laddove ilprimo giudice - escludendo con argomentazioni contraddittorie che TantariGeneroso e [OSCURATO:PERSONA] avessero fornito la prova del proprio credito - nonaveva tenuto conto della copiosa documentazione versata in atti dalla quale,per converso, sarebbero invece emersi i presupposti richiesti ai finidell’ammissione del credito sia sotto il profilo della data certa del contratto diadesione - su cui si fondava la domanda (sottoscritto in epoca precedente allamessa in l.c.a. della società resistente) - e sia sotto il profilo dell’esistenzadel credito di cui gli stessi ricorrenti reclamavano la titolarità.1.2 Il motivo è inammissibile perché versato in fatto e volto ad unarivisitazione della decisione dei giudici del merito, scrutinio quest’ultimo cheinvece è inibito al giudice di legittimità.La parte ricorrente solleva, nell’unico motivo di doglianza, diversi profili dicensure, tutti destinati tuttavia a non superare il vaglio di ammissibilità delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 4511/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12744/2026Data pubblicazione 05/05/20261.2.1 Si richiede, invero, da parte delle ricorrenti una nuova lettura delladocumentazione, per dimostrare l’esistenza del titolo genetico del credito, ecioè il contratto di adesione: si, deduce, cioè, un vizio di motivazione deldecreto impugnato e si avanza, inoltre, una istanza volta allo scrutinio degliprimo comma, n. 3, cod. proc. civ..Sul punto non può essere dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione- il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata da una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n.24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dallagiurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione ofalsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivonoi due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente laricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamenteindividuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investeimmediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione oaffermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovveronell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardoalla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste,o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non lesi addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamenteindividuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma,in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambitoapplicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa cheNumero registro generale 4511/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12744/2026Data pubblicazione 05/05/2026è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità(cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).Ebbene, con la prima censura contenuta nel motivo di ricorso qui in esame sideduce, invece, proprio un'erronea ricognizione da parte del Tribunale dellafattispecie concreta attraverso la rilettura degli atti istruttori che inerisce -per quanto detto sopra - alla tipica valutazione dei giudici del merito.1.2.2 Si indica, poi, la “questione” del timbro della banca come fattodimostrativo e dirimente dell’anteriorità del documento, e cioè del contrattodi adesione.Sul punto risulta invece dirimente - per decretare la inammissibilità dellacensura così veicolata dalla parte ricorrente - la diversa circostanza secondocui la relativa deduzione difensiva risulta nuova (perché articolata per laprima volta in questo giudizio di cassazione) e peraltro riguarda profili divalutazione che, oltre ad attingere il merito dell’apprezzamento della provadocumentale, neanche risulta dirimente perché il timbro bancario non rivestevalore fidefacente. Senza contare che - qualora la parte ricorrente avessedimostrato (e non lo ha fatto) di aver dedotto la questione innanzi al giudicedel merito - avrebbe dovuto dedurre, a seconda dei casi, il vizio di omessoesame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ovvero il vizio revocatorio(Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024).1.2.3 La parte ricorrente vorrebbe evincere poi la data certa da altridocumenti (e cioè dagli estratti conto bancari) anch’essi non aventi datacerta.La doglianza è anch’essa destinata ad insuccesso, questa volta ai sensidell’art. 360bis c.p.c.Sul punto giova ricordare che costituisce principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “poiché l'art. 2704 c.c. fadiscendere la certezza della data della scrittura privata non autenticatarispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventispecificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fattoche stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione deldocumento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatoreNumero registro generale 4511/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 12744/2026Data pubblicazione 05/05/2026fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto ad essarelativi, ove, a propria volta, non abbiano data certa e non siano quindiopponibili al fallimento” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1389 del 18/01/2019;vedi anche: Cass. n. 17926/2016).1.2.4 Ma anche le doglianze articolate dalla parte ricorrente in ordine allamancata ammissione e valutazione delle ulteriori prove costituende risultanoinammissibili perché solo genericamente formulate, senza l’indicazione delladecisività delle prove di cui si lamenta la mancata ammissione.Infine, la mancata ammissione della istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.non risulta sindacabile nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n.2262 del 02/02/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4375 del 23/02/2010; Sez.2, Sentenza n. 22196 del 29/10/2010).Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della partericorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13..Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026Il PresidenteCosmo Crolla
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