Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50961/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della liberazione anticipata in riferimento al periodo presofferto espiato dal 27.01.2017 al 27.01.2018 e dal 5.06.2018 al 5.12.2019, sono manifestamente infondate.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Catania, rileva che: - un fatto sintomatico di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, necessaria per il suddetto beneficio penitenziario, può riverberarsi sulla valutazione dei semestri anteriori; - a Battaglia sono stati contestati reati associativi e di possesso e detenzione di sostanze stupefacenti dal 2009 al 2020, a fronte dei quali scema una formale condotta regolare; - a nulla rilevano le censure della difesa secondo cui si tratta di processi ancora non definiti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso — nel quale si contestano tali argomentazioni, insistendo sulla regolarità della condotta tenuta in regime carcerario, e non ci si confronta con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498) - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della liberazione anticipata in riferimento al periodo presofferto espiato dal 27.01.2017 al 27.01.2018 e dal 5.06.2018 al 5.12.2019, sono manifestamente infondate. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Catania, rileva che: - un fatto sintomatico di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, necessaria per il suddetto beneficio penitenziario, può riverberarsi sulla valutazione dei semestri anteriori; - a Battaglia sono stati contestati reati associativi e di possesso e detenzione di sostanze stupefacenti dal 2009 al 2020, a fronte dei quali scema una formale condotta regolare; - a nulla rilevano le censure della difesa secondo cui si tratta di processi ancora non definiti. Rilevato, pertanto, che il ricorso — nel quale si contestano tali argomentazioni, insistendo sulla regolarità della condotta tenuta in regime carcerario, e non ci si confronta con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498) - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 50961/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris