Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 27535/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29146/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via F. Civinini n. 85, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 653/03/15, depositata il 06/05/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Impresa agricola - Commercializzazione dei prodotti dell’attività -Benefici fiscali.Cons. est.

G.M.

Nonno RILEVATOCHE

1. con sentenza n. 653/03/15 del 0 6 / 0 5 /201 5 la C ommissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CT R ) rigettava l’impugnazione propostada [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (di seguito CTP) n. 91/06/12, che aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti del contribuente avverso due avvisi di accertamento concernent i IRPEF, IRAP e IVA relativeagli anni d’imposta 2005 e 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento eranostati emess i in ragione dell’esercizio, da parte del contribuente imprenditore agricolo, di attività di trasformazione e vendita di carni e prodotti caseari prevalentemente effettuata previo acquisto di materie prime forniteda terzi;

1.2. la CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] osservando, tra l’altro e per quanto ancora interessa , che : a) la sentenza di primo grado, scritta a mano, era, con un po’ di impegno, leggibile e, dunque, non poteva ritenersene la nullità; b) la dimostrazione dello svolgimento di attività essenzialmente agricola, con l’applicazione dei relativi benefici fiscali, spettava al contribuente, che non aveva assolto al proprio onere probatorio ;

2. avverso la sentenza della CTRSaverio Grillo proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, per non avere la CTR ritenuto la nullità della sentenza di primo grado per carenza di Cons. est.

G.M.

Nonno motivazione e illegibilità, nonché per essere la sentenza impugnata incomprensibile in quanto incompleta;

1.1. il motivo èin parte inammissibile e in parte infondato;

1.2. nella parte in cui si afferma l’illegibilità della sentenza di primo grado, il motivo è inammissibile per palese difetto di specificità: la CTR ha ritenuto la piena leggibilità della sentenza della CTP e il ricorrente ha omesso di allegare detta sentenza, sicché questa Corte non può apprezzare quanto da lui sostenuto, dovendo prestare fede all’accertamento del giudice di appello, al quale, peraltro, è demandata l’interpretazione degli atti processuali;

1.3. nella parte in cui si afferma l’incomprensibilità della sentenza impugnata, il motivo è infondato: il salto logico rinvenibile tra le pagg. 5 e 6 della motivazione del giudice di appello , infatti, non è tale da inficiarne la completezza, logica e puntuale;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazionedell’art. 32 e dell’art. 56 bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente posto a carico del contribuente l’onere di provare la prevalenza dei propri prodotti rispetto a quelli acquistati da terzi;

2.1. il motivo è infondato;

2.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le attività agricole vanno qualificate come "connesse" quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2135 c.c. ovvero quando i prodotti conseguenti ricadono tra quelli individuati dal decreto ministeriale emesso con cadenza periodica ai sensi dell'art.32, comma 2, lett. c, del d.P.R. n. 917 del 1986, per cui, qualora l'attività oggetto di verifica fiscale ed i relativi prodotti (nella specie, pane e altri prodotti da forno) non siano sussumibili nell'ambito applicativo dell'art. 2135 c.c. o, alla luce del decreto ministeriale vigente "ratione temporis", dell'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986, è esclusa anche l'operatività del regime fiscale Cons. est.

G.M.

Nonno forfettario di cui all'art. 56 bis, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 e si applica quello ordinario» (Cass. n. 8128 del 22/04/2016);

2.2. nel caso di specie, a prescindere dalla corretta individuazione delle disposizioni violate, la CTR ha condivisibilmente ritenuto che, in presenza di idonee presunzioni, quali quelle dedotte da AE, l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni applicative del regime fiscale agevolativo grava sul contribuente (cfr. Cass. n. 16474 del 23/05/2022; Cass. n. 3487 del 14/02/2014) e che detto onere non è stato assolto;

2.3. ogni ulteriore questione involge l’accertamento di fatto del giudice di merito, che non può essere messo in discussione con la proposizione di un vizio di violazione di legge;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 109.732,00;

3.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;Cons. est.

G.M.

Nonno ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29146/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via F. Civinini n. 85, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 653/03/15, depositata il 06/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Impresa agricola - Commercializzazione dei prodotti dell’attività -Benefici fiscali.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 653/03/15 del 0 6 / 0 5 /201 5 la C ommissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CT R ) rigettava l’impugnazione propostada [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (di seguito CTP) n. 91/06/12, che aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti del contribuente avverso due avvisi di accertamento concernent i IRPEF, IRAP e IVA relativeagli anni d’imposta 2005 e 2006; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento eranostati emess i in ragione dell’esercizio, da parte del contribuente imprenditore agricolo, di attività di trasformazione e vendita di carni e prodotti caseari prevalentemente effettuata previo acquisto di materie prime forniteda terzi; 1.2. la CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] osservando, tra l’altro e per quanto ancora interessa , che : a) la sentenza di primo grado, scritta a mano, era, con un po’ di impegno, leggibile e, dunque, non poteva ritenersene la nullità; b) la dimostrazione dello svolgimento di attività essenzialmente agricola, con l’applicazione dei relativi benefici fiscali, spettava al contribuente, che non aveva assolto al proprio onere probatorio ; 2. avverso la sentenza della CTRSaverio Grillo proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, per non avere la CTR ritenuto la nullità della sentenza di primo grado per carenza di Cons. est. G.M. Nonno motivazione e illegibilità, nonché per essere la sentenza impugnata incomprensibile in quanto incompleta; 1.1. il motivo èin parte inammissibile e in parte infondato; 1.2. nella parte in cui si afferma l’illegibilità della sentenza di primo grado, il motivo è inammissibile per palese difetto di specificità: la CTR ha ritenuto la piena leggibilità della sentenza della CTP e il ricorrente ha omesso di allegare detta sentenza, sicché questa Corte non può apprezzare quanto da lui sostenuto, dovendo prestare fede all’accertamento del giudice di appello, al quale, peraltro, è demandata l’interpretazione degli atti processuali; 1.3. nella parte in cui si afferma l’incomprensibilità della sentenza impugnata, il motivo è infondato: il salto logico rinvenibile tra le pagg. 5 e 6 della motivazione del giudice di appello , infatti, non è tale da inficiarne la completezza, logica e puntuale; 2. con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazionedell’art. 32 e dell’art. 56 bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente posto a carico del contribuente l’onere di provare la prevalenza dei propri prodotti rispetto a quelli acquistati da terzi; 2.1. il motivo è infondato; 2.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le attività agricole vanno qualificate come "connesse" quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2135 c.c. ovvero quando i prodotti conseguenti ricadono tra quelli individuati dal decreto ministeriale emesso con cadenza periodica ai sensi dell'art.32, comma 2, lett. c, del d.P.R. n. 917 del 1986, per cui, qualora l'attività oggetto di verifica fiscale ed i relativi prodotti (nella specie, pane e altri prodotti da forno) non siano sussumibili nell'ambito applicativo dell'art. 2135 c.c. o, alla luce del decreto ministeriale vigente "ratione temporis", dell'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986, è esclusa anche l'operatività del regime fiscale Cons. est. G.M. Nonno forfettario di cui all'art. 56 bis, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 e si applica quello ordinario» (Cass. n. 8128 del 22/04/2016); 2.2. nel caso di specie, a prescindere dalla corretta individuazione delle disposizioni violate, la CTR ha condivisibilmente ritenuto che, in presenza di idonee presunzioni, quali quelle dedotte da AE, l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni applicative del regime fiscale agevolativo grava sul contribuente (cfr. Cass. n. 16474 del 23/05/2022; Cass. n. 3487 del 14/02/2014) e che detto onere non è stato assolto; 2.3. ogni ulteriore questione involge l’accertamento di fatto del giudice di merito, che non può essere messo in discussione con la proposizione di un vizio di violazione di legge; 3. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 109.732,00; 3.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;Cons. est. G.M. Nonno ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unif
Sentenza Cassazione n. 27535/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris