Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35744/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4758/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello Cagliari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto ex art. 648 cod. pen. per essere stato trovato nella disponibilità di 217 kg di rame risultato rubato.

2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza deducendo vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità del reato contestato in difetto di prova del dolo non apparendo decisiva la circostanza che lo stesso nella immediatezza dei fatti non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alla provenienza di detti beni e considerato che la "facoltà di non rispondere" costituisce un diritto dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Infatti le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

La corte territoriale ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione poiché sulla scorta delle complessive emergenze processuale risultava accertato che lo stesso aveva avuto la disponibilità di beni di provenienza illecita non fornendo alcuna giustificazione in ordine alla loro disponibilità; in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914).

Né appare condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui la corte territoriale, nell' evidenziare che l'imputato non aveva fornito una spiegazione persuasiva in ordine agli elementi a suo carico, aveva del tutto illegittimamente operato una inversione dell'onere della prova non considerando il suo diritto "a non rispondere".

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 2^, n. 22651 del 21/04/2010 Rv. 247426).

Peraltro in molte decisioni la stessa Corte europea risulta essersi anche preoccupata di definire i limiti del diritto al silenzio.

Più precisamente, lo ius tacendi, pur essendo al centro della nozione di processo equo, non è espressione di un diritto assoluto.

Una condanna, come si è visto, non può fondarsi esclusivamente o essenzialmente sul silenzio dell'imputato, ma non è esclusa la configurabilità di situazioni in cui la mancata risposta può indirettamente nuocere all'imputato.

Difatti, secondo la Corte di Strasburgo, qualora lo svolgimento del processo abbia evidenziato un quadro probatorio sfavorevole all'imputato, che già dimostri sufficientemente la colpevolezza, tale comunque da esigergli concretamente di dare spiegazioni in chiave difensiva, l'esercizio della facoltà di non rispondere ben potrà costituire un elemento apprezzabile come "riscontro" a suo carico (vedi Corte e.d.u., 8 febbraio 1996, Murray c. [OSCURATO:PERSONA]; Corte e.d.u., 6 giugno 2000, Averill c. [OSCURATO:PERSONA]).

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 1 Giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4758/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello Cagliari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto ex art. 648 cod. pen. per essere stato trovato nella disponibilità di 217 kg di rame risultato rubato. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza deducendo vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità del reato contestato in difetto di prova del dolo non apparendo decisiva la circostanza che lo stesso nella immediatezza dei fatti non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alla provenienza di detti beni e considerato che la "facoltà di non rispondere" costituisce un diritto dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. Infatti le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. La corte territoriale ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione poiché sulla scorta delle complessive emergenze processuale risultava accertato che lo stesso aveva avuto la disponibilità di beni di provenienza illecita non fornendo alcuna giustificazione in ordine alla loro disponibilità; in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914). Né appare condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui la corte territoriale, nell' evidenziare che l'imputato non aveva fornito una spiegazione persuasiva in ordine agli elementi a suo carico, aveva del tutto illegittimamente operato una inversione dell'onere della prova non considerando il suo diritto "a non rispondere". La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 2^, n. 22651 del 21/04/2010 Rv. 247426). Peraltro in molte decisioni la stessa Corte europea risulta essersi anche preoccupata di definire i limiti del diritto al silenzio. Più precisamente, lo ius tacendi, pur essendo al centro della nozione di processo equo, non è espressione di un diritto assoluto. Una condanna, come si è visto, non può fondarsi esclusivamente o essenzialmente sul silenzio dell'imputato, ma non è esclusa la configurabilità di situazioni in cui la mancata risposta può indirettamente nuocere all'imputato. Difatti, secondo la Corte di Strasburgo, qualora lo svolgimento del processo abbia evidenziato un quadro probatorio sfavorevole all'imputato, che già dimostri sufficientemente la colpevolezza, tale comunque da esigergli concretamente di dare spiegazioni in chiave difensiva, l'esercizio della facoltà di non rispondere ben potrà costituire un elemento apprezzabile come "riscontro" a suo carico (vedi Corte e.d.u., 8 febbraio 1996, Murray c. [OSCURATO:PERSONA]; Corte e.d.u., 6 giugno 2000, Averill c. [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giug
Sentenza Cassazione n. 35744/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris