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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24577/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1539del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva, 2010 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro temporee [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7193/05/2021, depositata in data 10 agosto2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 9276 /1 3 /2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficioaveva contestato maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, per l’anno 2010, in applicazione degli studi di settore; - in punto di diritto, la CTR ha osservato che era fondata l’eccezione assorbente di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione stante la mancanza di delega di firma , atteso che l’Agenzia non aveva prodotto alcun documento attestante la delega dei poteri di firmain capo al funzionario sottoscrittore; -la società contribuente e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimat i ; [OSCURATO:PERSONA]-con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’Ufficio non avesse prodotto alcuna delega di firma alla sottoscrizione dell’atto impositivo sebbene la stessafosse stata allegata alle controdeduzioni di primo grado; in particolare, l’Amministrazione evidenziava come fosse stato prodotto già in primo grado l’atto dispositivo n. 32/2013 prot. 1607/Com.

Int. con cuiil Direttore pro tempore della Direzione provinciale di Catania aveva conferito la “delega di firma” al Capo team dott. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo sottoscrittore dell’atto impositivo in questione; -il motivo è inammissibile; - nella sentenza impugnata, la CTR ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo accogliendo l’eccezione assorbente di difetto di sottoscrizione per mancanza di delega di firma non avendo l’Amministrazione “prodotto alcun documento attestante la delega dei poteri di firma”; - invero, la censura in questione – con cui si contesta la mancata valutazione dell’atto dispositivo n. 32/2013 contenente la delega di firma in capo al sottoscrittore dell’avviso di accertamento, pur acquisito al fascicolo, da partedella C.T.R. – sia mal posta, perchè attinente alla mancata sua considerazione nell’ambito dell’iter decisorio del giudice d’appello, anzichéalla ritenuta (ed eventualmente, erronea) mancanza tout court dello stessodocumento nel fascicolo, invece afferm ata dalla C.T.R. proprio riguardo alla delega di firma alla sottoscrizione dell’atto impositivo.

Si tratta, quindi, non già di un viziodi violazione di legge bensì di un vizio revocatorio, da sollevare dinanzi allo stesso giudice d’appello, ai sensi del combinato disposto delD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64e art. 395 c.p.c., n. 4).

Del resto, è ampiamente consolidato l’orientamento per cui “L’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione” (Cass. n. 9628/1994;Cass. n. 3074/1998; Cass. n. 11196/2007;Cass. n. 19174/2016; Cass. n. 29634/2019 ; Cass. n. 23094 del 2020); -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasti intimati i contribuenti; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1539del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva, 2010 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro temporee [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7193/05/2021, depositata in data 10 agosto2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 9276 /1 3 /2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficioaveva contestato maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, per l’anno 2010, in applicazione degli studi di settore; - in punto di diritto, la CTR ha osservato che era fondata l’eccezione assorbente di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione stante la mancanza di delega di firma , atteso che l’Agenzia non aveva prodotto alcun documento attestante la delega dei poteri di firmain capo al funzionario sottoscrittore; -la società contribuente e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimat i ; [OSCURATO:PERSONA]-con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’Ufficio non avesse prodotto alcuna delega di firma alla sottoscrizione dell’atto impositivo sebbene la stessafosse stata allegata alle controdeduzioni di primo grado; in particolare, l’Amministrazione evidenziava come fosse stato prodotto già in primo grado l’atto dispositivo n. 32/2013 prot. 1607/Com. Int. con cuiil Direttore pro tempore della Direzione provinciale di Catania aveva conferito la “delega di firma” al Capo team dott. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo sottoscrittore dell’atto impositivo in questione; -il motivo è inammissibile; - nella sentenza impugnata, la CTR ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo accogliendo l’eccezione assorbente di difetto di sottoscrizione per mancanza di delega di firma non avendo l’Amministrazione “prodotto alcun documento attestante la delega dei poteri di firma”; - invero, la censura in questione – con cui si contesta la mancata valutazione dell’atto dispositivo n. 32/2013 contenente la delega di firma in capo al sottoscrittore dell’avviso di accertamento, pur acquisito al fascicolo, da partedella C.T.R. – sia mal posta, perchè attinente alla mancata sua considerazione nell’ambito dell’iter decisorio del giudice d’appello, anzichéalla ritenuta (ed eventualmente, erronea) mancanza tout court dello stessodocumento nel fascicolo, invece afferm ata dalla C.T.R. proprio riguardo alla delega di firma alla sottoscrizione dell’atto impositivo. Si tratta, quindi, non già di un viziodi violazione di legge bensì di un vizio revocatorio, da sollevare dinanzi allo stesso giudice d’appello, ai sensi del combinato disposto delD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64e art. 395 c.p.c., n. 4). Del resto, è ampiamente consolidato l’orientamento per cui “L’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione” (Cass. n. 9628/1994;Cass. n. 3074/1998; Cass. n. 11196/2007;Cass. n. 19174/2016; Cass. n. 29634/2019 ; Cass. n. 23094 del 2020); -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasti intimati i contribuenti; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24577/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris