CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che Rafael JuniopSanchez Pinnentel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna in primo grado per i reati di violenza privata, danneggiamento e minaccia (commessi tra il 14 e il 25 giugno 2018); - che con un unico motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione per omessa pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., limitandosi genericamente ad affermare che la Corte di appello non avrebbe <<preso in considerazione alcun elemento concreto sulla base del quale poteva escludersi l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.»; - che il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1