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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27199/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo e secondo grado, con la recidiva infraquinquennale, alla pena di mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, commi 1, 4 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - perché deteneva illecitamente, al fine di spaccio, 10,1 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in sei bustine pronte per la cessione - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di censura, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen. per non essere stata raggiunta, in assenza di un accertamento tecnico sulla sostanza rinvenuta, la prova della capacità drogante della stessa e della incompatibilità della medesima con l'uso personale.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché formulato in modo non specifico e, altresì, diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni; che la difesa non prende in considerazione la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre argomentazioni, relative alla incompatibilità della sostanza stupefacente rinvenuta ed alla insufficienza del solo narcotest, che rappresentano la ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado, alle pagg. 2-3 del provvedimento impugnato, laddove si fa riferimento all'attività di spaccio del soggetto, alla mancanza di lecita occupazione, alla suddivisione della droga in confezioni pronte per lo spaccio, all'avvenuta cessione direttamente osservata, alla sufficienza del narcotest per il riscontro della sostanza stupefacente, anche in riferimento alla sua capacità drogante; che, tenuto conto della sentenza del 13 g u o 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo e secondo grado, con la recidiva infraquinquennale, alla pena di mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, commi 1, 4 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - perché deteneva illecitamente, al fine di spaccio, 10,1 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in sei bustine pronte per la cessione - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di censura, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen. per non essere stata raggiunta, in assenza di un accertamento tecnico sulla sostanza rinvenuta, la prova della capacità drogante della stessa e della incompatibilità della medesima con l'uso personale. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché formulato in modo non specifico e, altresì, diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni; che la difesa non prende in considerazione la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre argomentazioni, relative alla incompatibilità della sostanza stupefacente rinvenuta ed alla insufficienza del solo narcotest, che rappresentano la ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado, alle pagg. 2-3 del provvedimento impugnato, laddove si fa riferimento all'attività di spaccio del soggetto, alla mancanza di lecita occupazione, alla suddivisione della droga in confezioni pronte per lo spaccio, all'avvenuta cessione direttamente osservata, alla sufficienza del narcotest per il riscontro della sostanza stupefacente, anche in riferimento alla sua capacità drogante; che, tenuto conto della sentenza del 13 g u o 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05
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