Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 42944/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con idonei argomenti dalla sentenza impugnata che, con esiti convergenti con quella di primo grado e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche evidenziate nel ricorso, ha ravvisato la responsabilità del ricorrente e che, per altro verso, ha escluso le circostanze attenuti generiche rimarcando come l'imputato, sorpreso dalle Forze dell'Ordine, invece di riconoscere la sua responsabilità, cercò di ostacolarne le funzioni cecando di occultare la droga detenuta; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con idonei argomenti dalla sentenza impugnata che, con esiti convergenti con quella di primo grado e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche evidenziate nel ricorso, ha ravvisato la responsabilità del ricorrente e che, per altro verso, ha escluso le circostanze attenuti generiche rimarcando come l'imputato, sorpreso dalle Forze dell'Ordine, invece di riconoscere la sua responsabilità, cercò di ostacolarne le funzioni cecando di occultare la droga detenuta; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P sidente
Sentenza Cassazione n. 42944/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris