Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 43863/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 del TRIBUNALE DI FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini. fa. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 17 maggio 2023 il Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA]Augelli la pena concordata dalle parti (due anni, sei mesi di reclusione e mille euro di multa) per i reati di estorsione e ricettazione, uniti dal vincolo della continuazione.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza lamentando la violazione della legge penale per illegalità della pena, in ragione dell'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno risarcito.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione solo per motivi concernenti la illegalità della pena, intesa come sarzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01), e non già per motivi riguardanti i profili commisurativi della pena, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276509; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915).

Peraltro, la doglianza difensiva fa riferimento alla restituzione della refurtiva, quando invece l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. richiede che il colpevole, prima del giudizio, abbia provveduto alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Talji, Rv. 265092).

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 del TRIBUNALE DI FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini. fa. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 17 maggio 2023 il Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA]Augelli la pena concordata dalle parti (due anni, sei mesi di reclusione e mille euro di multa) per i reati di estorsione e ricettazione, uniti dal vincolo della continuazione. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza lamentando la violazione della legge penale per illegalità della pena, in ragione dell'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno risarcito. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione solo per motivi concernenti la illegalità della pena, intesa come sarzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01), e non già per motivi riguardanti i profili commisurativi della pena, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276509; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915). Peraltro, la doglianza difensiva fa riferimento alla restituzione della refurtiva, quando invece l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. richiede che il colpevole, prima del giudizio, abbia provveduto alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Talji, Rv. 265092). 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 43863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris