CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 27174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 16/04/2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 19 dicembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Patti disponeva il sequestro preventivo di un dispositivo di telefoniamobile modello [OSCURATO:PERSONA] A54 – 256 GB, nonché della relativa sim card, inuso a [OSCURATO:PERSONA], indagato nel procedimento iscritto al n. 1217/2025R.G.N.R. Il provvedimento veniva eseguito e notificato all’interessato in data 23dicembre 2025.Avverso tale decreto, nell’interesse dell’indagato, il difensore proponevaistanza di riesame, depositata in via telematica presso il Tribunale del riesame diMessina in data 30 dicembre 2025. Con ordinanza depositata il 31 dicembre 2025,il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta, rilevando il difetto di firmadigitale sull’atto introduttivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591,comma 3, lett. a), cod. proc. pen. e 87-bis. comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150.Successivamente, in data 8 gennaio 2026, la difesa proponeva nuova istanzadi riesame avverso il medesimo decreto di sequestro preventivo. Con ordinanzaresa all’esito della camera di consiglio del 19 gennaio 2026, il Tribunale del riesamedi Messina dichiarava l’istanza inammissibile per tardività, sul rilievo che il terminedi dieci giorni previsto dall’art. 324 cod. proc. pen. decorreva dalla data diesecuzione o di effettiva conoscenza del provvedimento di sequestro e che, nellaspecie, il decreto era stato notificato all’indagato il 23 dicembre 2025; escludeva,inoltre, che la seconda istanza potesse valere quale integrazione o sanatoria diquella precedentemente dichiarata inammissibile, osservando come nonsussistesse alcun obbligo di notificazione del provvedimento al difensore e comel’eventuale nuova istanza si sarebbe dovuta proporre entro il termine originario diimpugnazione.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Messina depositata il 19gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorsoper cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio dimotivazione.Eccepiva, al riguardo, che l’istanza di riesame dell’8 gennaio 2026 avevanatura meramente confermativa e sanante della precedente, con conseguenteretrodatazione del deposito alla data del primo invio e, dunque, con esclusionedella sua tardività.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Per diritto vivente, in tema di misure cautelari reali, il difensoredell'indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che disponeil sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazionedell'avviso di deposito. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine perla presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e perl'indagato) occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro odella sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell'avvisodi deposito del provvedimento (Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Marseglia, Rv.234213 – 01; conf. Sez. 6, n. 39013 del 13/11/2025, Ventre, Rv. 289027 – 01).2. Donde, nel caso di specie, il termine di dieci giorni per la presentazionedella richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], decorrendo dal 23 dicembre 2025 (data di esecuzionee di notifica all’indagato del provvedimento), era venuto a spirare il 2 gennaio2026, di modo che la richiesta ex art. 324 cod. proc. pen. presentata l’8 gennaio2026 è stata correttamente ritenuta tardiva.3. Né assume rilevanza, nella fattispecie al vaglio, l’indicazione direttivasecondo cui, in tema di impugnazioni, la definizione con pronuncia meramenteformale o procedurale di un primo giudizio non preclude la proposizione di unsecondo atto di impugnazione, perché è stato chiarito che la secondaimpugnazione è ammissibile a condizione che non sia scaduto il termine perimpugnare (Sez. 1, n. 32593 del 19/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285099 – 01).4. S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cuiconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]