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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26703/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1461/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 91; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2836/2014, depositata il 27 maggio 2014. e sul riunito ricorso proposto da: .. 14QC461203- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 91; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3171/18, depositata il 10 luglio 2018. e sul riunito ricorso proposto da: -152A9 (201,( -% AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] - K.G. [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H. & CO - intimata - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2655/2020, depositata il 19 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Tra l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]. sussistono innanzi a questa Sezione tre contenziosi: contenzioso n. 1461/2015 afferente alla rottamazione di due cartelle di pagamento ossia quella n. 06820090134769907 (prima cartella IRES) e quella n. 06820100499564915 (seconda cartella da interessi da sospensione); contenzioso n. 31245/2018 afferente alla rottamazione di una cartella di pagamento ossia quella n.068201500521355566 (terza cartella per interessi di sospensione); contenzioso n. 9589/2021 afferente il silenzio rifiuto della Direzione provinciale delle Entrate avverso l'istanza di rimborso ex art. 68, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 avente ad oggetto la richiesta di rimborso della somma di C 715.015,00, oltre oneri, pari ad C 57.200,00 per la somma indebitamente pagata per la terza cartella di pagamento IRES di cui al contenzioso n. 31245/2018.

2. Sussistono ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra il presente procedimento e quelli recanti i n.ri 31245/2018 e 9589021;

3. E' stata presentata istanza di rimessione della causa in pubblica udienza dalla Agenzia delle Entrate.

Considerato che:

1. Va disposta la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 274 cod proc. civ. per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

P.Q.M.

La Corte, riuniti al presente procedimento quelli recanti i n.ri 31245/2018 e 9589/2021, dispone che le cause così riunite vengano trattate in pubblica udienza e le rinvia a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1461/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 91; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2836/2014, depositata il 27 maggio 2014. e sul riunito ricorso proposto da: .. 14QC461203- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 91; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3171/18, depositata il 10 luglio 2018. e sul riunito ricorso proposto da: -152A9 (201,( -% AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] - K.G. [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H. & CO - intimata - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2655/2020, depositata il 19 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Tra l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]. sussistono innanzi a questa Sezione tre contenziosi: contenzioso n. 1461/2015 afferente alla rottamazione di due cartelle di pagamento ossia quella n. 06820090134769907 (prima cartella IRES) e quella n. 06820100499564915 (seconda cartella da interessi da sospensione); contenzioso n. 31245/2018 afferente alla rottamazione di una cartella di pagamento ossia quella n.068201500521355566 (terza cartella per interessi di sospensione); contenzioso n. 9589/2021 afferente il silenzio rifiuto della Direzione provinciale delle Entrate avverso l'istanza di rimborso ex art. 68, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 avente ad oggetto la richiesta di rimborso della somma di C 715.015,00, oltre oneri, pari ad C 57.200,00 per la somma indebitamente pagata per la terza cartella di pagamento IRES di cui al contenzioso n. 31245/2018. 2. Sussistono ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra il presente procedimento e quelli recanti i n.ri 31245/2018 e 9589021; 3. E' stata presentata istanza di rimessione della causa in pubblica udienza dalla Agenzia delle Entrate. Considerato che: 1. Va disposta la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 274 cod proc. civ. per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. P.Q.M. La Corte, riuniti al presente procedimento quelli recanti i n.ri 31245/2018 e 9589/2021, dispone che le cause così riunite vengano trattate in pubblica udienza e le rinvia a n
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