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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 19367/2025

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velli n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti ArturoMaresca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 188/2023 pubblicatain data 04/04/2023, n. r.g. 598/2022.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno11/06/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni orali rassegnate in udienza dal P.M., in persona delSostituto Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/20251.- F.V. era stata dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] fino al 22/11/2010,quando era stata licenziata per giusta causa, rappresentata dai fatti oggettodella contestazione disciplinare del 29/10/2010.La F.V. impugnava il licenziamento, prospettando molteplici vizi, primofra tutti la sua nullità ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 151/2001 in quanto intimatodurante il periodo di gravidanza.

Chiedeva altresì la condanna della società alpagamento dell’indennità di malattia dall’1 al 26 settembre 2010.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Macerata rigettava ledomande.3.- La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 246/2019, inaccoglimento del gravame proposto dalla F.V. , dichiarava la nullità dellicenziamento perché intimato durante lo stato di gravidanza in assenza diuna giusta causa, ordinava alla società di reintegrare la F.V. nel posto dilavoro e condannava la datrice di lavoro a pagare le retribuzioni dal giornodel licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, nonché a pagarel’indennità di malattia dell’1 al 26 settembre 2010.4.- Avverso tale sentenza d’appello [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso perrevocazione ai sensi dell’art. 395, nn. 2, 3 e 4 c.p.c.Con sentenza n. 166/2020 la Corte d’Appello di Ancona dichiaravainammissibile ed infondato il ricorso per revocazione.5.- Avverso entrambe le sentenze della Corte territoriale FALC spaproponeva due distinti ricorsi per cassazione (nn.r.g. e 2569/2020 e8289/2021).Questa Corte, riuniti i due ricorsi, con ordinanza n. 25310/2022 accoglievail decimo e il dodicesimo motivo del primo ricorso, dichiarava assorbiti glialtri, nonché inammissibile il secondo ricorso (di impugnazione della sentenzarelativa alla revocazione) per sopravvenuto difetto di interesse; cassava lasentenza impugnata e rinviava alla Corte d’Appello di Bologna.6.- Avverso la predetta ordinanza F.V. proponeva ricorso perrevocazione, che questa Corte, con ordinanza n. 21496/2023, dichiaravainammissibile.7.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Bologna,pronunziandosi in sede di rinvio, rigettava l’appello a suo tempo propostodalla F.V. avverso la sentenza del Tribunale di Macerata.Oscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) in caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio deve uniformarsi alprincipio affermato dalla Corte di legittimità ed ai relativi presupposti difatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nonché alle premesse logico-giuridiche, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere indiscussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto diquella decisione (Cass. ord. n. 14691/2021);b) orbene, la Suprema Corte, con l’ordinanza di rinvio, ha statuito che lasentenza penale d’appello, pronunziata sui medesimi fatti oggetto delgiudizio civile, pur non avendo efficacia di giudicato in quanto esulantedalle ipotesi previste dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p.,nondimeno consente al giudice civile, nell’ambito della sua rivalutazioneautonoma del fatto, di tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisitiin sede penale, anche ripercorrendo lo stesso iter argomentativo deldecidente;c) si tratta di una delle cc.dd. prove atipiche ammissibili nel processo civileper l’inesistenza di un principio di tassatività dei mezzi di prova;d) ciò posto, si ritiene di far proprie le valutazioni istruttorie compiute dallaCorte d’Appello penale di Ancona nella sentenza n. 593/2019, nonostandovi il parziale annullamento di tale pronunzia da parte di Cass.con sentenza n. 24498/2021 per violazione di un principioprocessualpenalistico (ossia quello della necessaria rivalutazione delmateriale probatorio soltanto a seguito della rinnovazione, anched’ufficio, dell’istruzione dibattimentale), che non trova applicazione inambito lavoristico;e) le valutazioni di quella Corte d’Appello penale sono state peraltroimplicitamente fatte proprie dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza cheha disposto il presente rinvio, laddove ha affermato che “… tali fax,ritenuti genuini dalla Corte d’Appello … sono stati invece accertati comefalsi nel processo penale …”;f) quelle valutazioni del giudice d’appello penale vanno integralmentecondivise e richiamate anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.c.p.c.;Oscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025g) la F.V. non ha offerto a questa Corte alcun elemento istruttoriodiverso o spunto di riflessione idoneo a rimeditare le valutazioniistruttorie compiute dal giudice penale d’appello, essendosi ella limitataad una riproposizione delle sue difese;h) va quindi confermato il convincimento del Tribunale di Macerata,secondo cui dall’istruttoria è emersa la violazione dell’art. 58 CCNL circagli obblighi gravanti sul lavoratore di comunicare l’assenza per malattiae di inviare il certificato medico non oltre il terzo giorno dall’iniziodell’assenza;i) inoltre la F.V. ha dolosamente tentato di occultare la violazionedell’art. 58 CCNL, ponendo in essere una contraffazione dei fax conslealtà nei confronti della datrice di lavoro, come risulta poidisciplinarmente contestato;j) la gravità delle condotte rende la sanzione proporzionata;k) in senso contrario non vale l’art. 70 CCNL, invocato dalla F.V. , cheprevede la sanzione della multa o della sospensione per un massimo ditre giorni a carico del lavoratore “che non si presenti al lavoro … e nongiustifichi l’assenza con le modalità e nei termini di cui agli artt. 56, 57e 58”;l) tale clausola è infatti inapplicabile nel caso in esame, connotato da unquid pluris rispetto alla mera inosservanza dei termini e delle modalità,ossia dalla dolosa contraffazione dei fax di trasmissione dei certificatimedici, ipotesi questa non specificamente contemplata dall’art. 70 cit.e comunque molto più grave;m) in conclusione è ravvisabile la “colpa grave da parte della lavoratrice,costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro” anorma dell’art. 54, co. 3, lett. a) d.lgs. n. 151/2001.8.- Avverso tale sentenza F.V. ha proposto ricorso percassazione, affidato ad otto motivi.9.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.10.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Con tale atto laricorrente ha dedotto che con sentenza del 31 gennaio 2024 la Corte diAppello di Perugia, sezione penale, giudicando in sede di rinvio dalla CorteSuprema di Cassazione sezione penale (sentenza n. 24498/2021), in esitoOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025all’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona, hacosì pronunciato: «Conferma la Sentenza del GUP del Tribunale di Maceratanei confronti della F.V. ».

Ha allegato alla memoria, come doc. n. 1 la copiadel dispositivo della sentenza, non essendo stata ancora pubblicata lamotivazione.11.- Fissata la pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositatoulteriore memoria.

In tale occasione la difesa della ricorrente ha depositatola sentenza completa di motivazione della Corte d’Appello penale di Perugia,che ha confermato la sentenza assolutoria del GUP del Tribunale di Macerataa suo tempo pronunziata in sede di giudizio abbreviato.12.- In udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente lamenta nullità della sentenza per “violazione e falsaapplicazione” dell’art. 118 disp.att.c.p.c. per avere la Corte territorialemotivato nel merito richiamando integralmente la sentenza della Corted’Appello penale di Ancona n. 593/2019, senza considerare che questadecisione era stata annullata dalla Corte di Cassazione ed omettendo dicompiere la “nuova, libera ed autonoma valutazione della falsità o genuinitàdei fax” che invece doveva compiere in omaggio al principio di dirittoaffermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio.

Prospetta,dunque, un error in iudicando de iure procedendi.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.,la ricorrente prospetta le medesime censure sotto forma di violazione dinorma di diritto, ossia come vero e proprio error in iudicando.I due motivi sono infondati.Contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte d’Appello felsinea hamotivato ampiamente il proprio convincimento, formato in modo autonomo,seppure utilizzando i risultati dell’istruttoria che erano emersi nel processopenale di primo grado, di cui si era dato conto nella sentenza della Corted’Appello penale di Ancona n. 593/2019.

Ha espressamente affermato chel’annullamento di tale sentenza in sede di legittimità era dipeso soltanto dallanecessaria applicazione di un principio tipicamente processualpenalistico (idest necessità di rinnovare in appello l’istruttoria dibattimentale), inapplicabileOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025invece nel processo civile e segnatamente nel rito del lavoro.

Sulla base diquesta esatta premessa di diritto ha legittimamente esaminato i risultatidell’istruttoria del processo penale di primo grado, soprattutto la deposizionedella teste J.U. funzionaria della direzione provinciale del lavoro (v.sentenza impugnata, p. 18 ss.), ed ha condiviso il convincimento al riguardoespresso dai giudici penali di secondo grado.Tale modus procedendi è conforme a diritto, a prescindere dall’impropriorichiamo all’art. 118 disp.att.c.p.c.

Questa Corte ha già affermato chela motivazione della sentenza, con rinvio per relationem a provvedimentigiudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimocostituzionale richiesto dall'art. 111, co. 6, Cost., quando – come nel caso inesame – la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomoesame critico dei motivi d'impugnazione, nel corso del quale vi sia il richiamoai contenuti degli atti e alle risultanze alle quali si riferisce la relatio perargomentare il proprio convincimento (Cass. n. 21443/2022; Cass. ord. n.459/2022; Cass. ord. n. 2397/2021).2.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384, co.2, c.p.c. per non essersi la Corte d’Appello, in sede di rinvio, uniformata alprincipio di diritto e alle statuizioni espresse dalla Corte di Cassazione.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. laricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co.2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte d’Appello reso una motivazione soloapparente ed in ogni caso perplessa ed obiettivamente incomprensibile,nonché manifestamente irrazionale.I due motivi – da esaminare congiuntamente perché connessi – sonoinfondati.Come riporta anche la ricorrente, nell’ordinanza rescindente questa Corteaveva rinviato “per un nuovo scrutinio probatorio degli elementi documentalisuindicati”, ossia dei due fax oggetto della contestazione disciplinare.Contrariamente all’assunto della ricorrente, alla luce delle considerazionisopra svolte in relazione ai primi due motivi di ricorso questo nuovo scrutiniovi è stato: la Corte felsinea ha preso in esame le risultanze istruttorie delprocesso penale di primo grado, le ha valutate ed ha raggiunto il suoOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025convincimento coincidente con quello a suo tempo raggiunto dai giudicid’appello penale.Peraltro, come si è detto in occasione dei primi due motivi la tecnicamotivazionale per relationem è ammissibile, sempre che – come nel caso inesame – sia manifesto l’iter logico-giuridico che ha condotto ad undeterminato convincimento.

E, contrariamente alla censura della ricorrente(articolatamente esposta anche in sede di discussione), nella sentenzaimpugnata non vi è stato un “copia e incolla” della sentenza penale d’appello(poi annullata da questa Corte), bensì i Giudici d’Appello (in funzione digiudice del lavoro) del rinvio hanno premesso l’ammissibilità delle proveassunte in sede penale (v. sentenza impugnata, p. 13).

Hanno altresìpremesso che “la coerenza e la correttezza del ragionamento logico-deduttivosvolto dalla Corte di Appello di Ancona, sezione penale, nella sentenza n.593/2019 R.S., oltre che trapelare da un’attenta lettura della medesimapronunzia, sono anche implicitamente suffragate dalle valutazioni espressedalla Suprema Cote di Cassazione nell’ordinanza per cui è rinvio e che vannoprese in questa sede in debita considerazione …” (v. sentenza impugnata, p.14).Infine, dopo aver riportato ampi passi di quella sentenza d’appello penalerelativa alle risultanze istruttorie del processo penale di primo grado, la Cortefelsinea afferma: “Queste esaustive e convincimenti considerazioni,logicamente ineccepibili e prive di incongruenze, nella condivisione di questaCorte, sono qui ribadite e richiamate” (v. sentenza impugnata, p. 21).

Ha poiaggiunto: “L’odierna ricorrente [ossia la F.V. ], peraltro, nel proprio atto digravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto diriflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni istruttorie innanziesplicitate, essendosi limitata sul punto ad una sterile reiterazione delle difesee delle prospettazioni già svolte nel precedenti gradi del giudizio e che siconcretizzano in una parcellizzata valutazione del materiale probatorio.

Allaluce delle suesposte considerazioni, questa Corte ritiene che la sentenzagravata del Tribunale di Macerata vada confermata …” (v. sentenzaimpugnata, p. 22).Contrariamente alla censura della ricorrente, è corretto il punto dellaOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025motivazione, con cui la Corte felsinea ha evidenziato la mancanza di spunti diriflessione contrari, con onere a carico della F.V. : ciò a cui riferire queglieventuali spunti è rappresentato non dalle valutazioni istruttorie contenute inuna sentenza d’appello penale annullata in sede di legittimità (comeinfondatamente lamenta la F.V. ), quanto dai risultati istruttori emersi nelcorso del processo penale di primo grado, ovviamente riportati nella sentenzad’appello penale e in tal modo rivalutati dalla Corte felsinea nella sentenza quiimpugnata.L’onere motivazionale deve ritenersi pertanto adempiuto ed il “mandato”derivante dall’ordinanza rescindente di questa Corte espletato.4.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 54, co. 3,lett. a), e 56 d.lgs. n. 151/2001, per avere la Corte territoriale omesso diconsiderare che, a prescindere dalla contraffazione dei fax attestantil’esistenza dello stato di malattia e poi di gravidanza, al momento dellicenziamento ella era in gravidanza, sicché operava il divieto di licenziamentoin quanto “in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza” come previstodall’art. 56 cit.Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. laricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2,n. 4), c.p.c.. per avere la Corte territoriale motivato in modo apparente inordine alla sussistenza della colpa grave ex art. 54 d.lgs. n. 151/2001.

Siduole, altresì, della violazione degli artt. 54 d.lgs. cit., 2106 e 2119 c.c., 58 e70 CCNL.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sonoinfondati.Come riconosce la stessa ricorrente, l’art. 54, co. 3, lett. a), d.lgs. n.151/2001 esclude la sussistenza del divieto qualora sia riscontrabile una colpagrave della lavoratrice, tale da integrare la giusta causa.In via di principio va ribadito che, in tema di licenziamento della lavoratricemadre, la verifica in ordine alla sussistenza della colpa grave che ne rendeinoperante il divieto ex art. 54, co. 3, lett. a), d.lgs. n. 151/2001, in presenzadi una fattispecie autonoma e peculiare, che non può ritenersi integrata da ungiustificato motivo soggettivo ovvero da una situazione prevista dallaOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025contrattazione collettiva quale generica giusta causa, deve estendersi adun'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto ed alla considerazione dellavicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, quali le possibiliripercussioni sui diversi piani personale, psicologico, familiare edorganizzativo della fase dell'esistenza in cui la donna si trova, con un rigorevalutativo adeguato, ponendosi tale colpa come causa di esclusione di undivieto che attua la tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia (Cass.n. 2004/2017).

Resta tuttavia fermo che l'accertamento e la valutazione inconcreto della prospettata colpa grave si risolve in un giudizio di fattoriservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimitàse sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune davizi (Cass. n. 19912/2011).Dunque non è possibile valutare il rispetto del divieto di licenziamento aprescindere – come infondatamente vorrebbe la F.V. – dalla questionerelativa alla genuinità o meno dei fax da lei inviati alla società datrice di lavoroper giustificare la sua assenza in un determinato periodo.

Proprio questoprofilo, infatti, ossia quello dell’artata creazione dei fax – per tentare digiustificare ex post la sua assenza dall’01 al 27 settembre 2010 – è statoritenuto dalla Corte felsinea determinante e quindi dirimente per integrarequel quid pluris di specificamente doloso, idoneo a connotare di gravitàl’assenza dal lavoro e ad escludere la riconducibilità della condotta all’art. 70CCNL, che prevede una sanzione soltanto conservativa.

Ne deriva che,contrariamente all’assunto della ricorrente, in modo conforme a diritto laCorte bolognese ha giudicato e valutato le condotte a lei addebitate come piùgravi della mancata comunicazione dello stato di gravidanza e idonee arendere inapplicabile il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato digravidanza.5.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione fra le parti.

In particolare la ricorrente addebita allaCorte territoriale l’omessa considerazione delle sue condizioni oggettive esoggettive nel settembre 2010, ossia di una donna che aveva vissutodapprima la dolorosa ed inaspettata esperienza di un’interruzione digravidanza (in data 31/08/2010) e, pochi giorni dopo, della scoperta di unaOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025nuova gravidanza (in data 27/09/2010).Data pubblicazione 14/07/2025Il motivo è inammissibile sia perché precluso dalla c.d. doppia conforme(art. 360, pen. co., c.p.c.), sia perché quel fatto non è decisivo, perché la suaconsiderazione non conduce con certezza ad un esito opposto a quelloraggiunto dalla Corte territoriale, poiché resterebbe comunque necessaria lasua valutazione in comparazione con tutti gli altri profili risultatidall’istruttoria, come la falsificazione dei due fax asseritamente inviati in data1 e 27 settembre 2010, che i giudici del rinvio hanno accertato come in realtàinviati in data 18 e 19 ottobre 2010, sia pure recanti sul fronte le apparentidate dell’1 e del 27 settembre 2010.6.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,per avere la Corte territoriale omesso l’esame del terzo motivo del ricorso inriassunzione, con cui ella lamentava la violazione dell’art. 20 d.P.R. n.1026/1976, richiamato nel d.lgs. n. 151/2001, che prevede il diritto ad unperiodo di riposo e di cure in capo alla donna che abbia subìto un’interruzionedi gravidanza per evento abortivo.Assume che ella nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fruiva di unperiodo di interdizione dal lavoro come disposto con provvedimento n.509/2010 della direzione provinciale del lavoro di Macerata e che, pur essendointervenuto l’evento abortivo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ella aveva diritto ad essereassente per il previsto periodo di riposo e di cure ai sensi dell’art. 20 d.P.R.cit.Il motivo è infondato.Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata si evince in modounivoco un rigetto implicito di questa deduzione, ritenuta evidentementesuperflua.

Il significato e il disvalore attribuiti dalla Corte territoriale alcomportamento specificamente doloso della F.V. sono stati ritenuti tali, daconsentire ai Giudici del rinvio di prescindere dalla sussistenza di un diritto adessere assente per riposo e cure.

La rilevanza di questo diritto e quella dellasua deduzione sono state (sia pure implicitamente) ritenute del tutto assentinel caso in esame, in nodo conforme a diritto, vista la loro “non pertinenza”rispetto alla ratio decidendi che poi ha concretamente sostenuto la sentenzaimpugnata.Oscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/20257.- L’esito del processo penale dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia,documentato dalla F.V. è irrilevante per varie ragioni:a) perché quella sentenza è stata pronunziata dopo la sentenza della Corteterritoriale impugnata con il ricorso per cassazione in questa sede deciso equindi giammai la Corte territoriale, in sede di rinvio, avrebbe potuto tenerneconto;b) perché comunque quella sentenza non è un giudicato (in quantoimpugnata da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso per cassazione depositato a questa Corteprima della memoria per la pubblica udienza) e quindi non può essere rilevatoin questa sede, né può esplicare efficacia preclusiva nel presente giudizio.D’altronde, è vero che la sentenza penale di appello, depositata dallaTribunale di Macerata (che ravvisò la sussistenza oggettiva dellacontraffazione dei fax, escludendone soltanto il dolo perché ne reputòinsufficiente la prova: v. doc. 2 allegato alla memoria F.V. ).Ma è altresì vero che, come eccepito e documentato da [OSCURATO:SOCIETA] nellamemoria per la pubblica udienza, la seconda sentenza d’appello penale, purpronunziata a seguito di rinnovazione dell’istruttoria testimoniale, ècomunque da considerare una sentenza (di gravame) resa nell’ambito delgiudizio abbreviato che si svolse dinanzi al G.U.P. del Tribunale di Macerata.Quindi anche se passasse in giudicato, non potrebbe farebbe stato nel giudiziocivile e nel presente giudizio ex art. 654 c.p.p., poiché non pronunziata “aseguito di dibattimento”, come impone il legislatore ai fini della sua efficaciavincolante.8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.9.- In caso di diffusione deve essere omessa l’indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi coinvolti nel presentegiudizio, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Oscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.In caso di diffusione dispone che sia omessa l’indicazione delle generalità edegli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi coinvolti nel presentegiudizio, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data11/06/2025.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloIl Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
velli n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti ArturoMaresca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 188/2023 pubblicatain data 04/04/2023, n. r.g. 598/2022.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno11/06/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni orali rassegnate in udienza dal P.M., in persona delSostituto Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/20251.- F.V. era stata dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] fino al 22/11/2010,quando era stata licenziata per giusta causa, rappresentata dai fatti oggettodella contestazione disciplinare del 29/10/2010.La F.V. impugnava il licenziamento, prospettando molteplici vizi, primofra tutti la sua nullità ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 151/2001 in quanto intimatodurante il periodo di gravidanza. Chiedeva altresì la condanna della società alpagamento dell’indennità di malattia dall’1 al 26 settembre 2010.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Macerata rigettava ledomande.3.- La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 246/2019, inaccoglimento del gravame proposto dalla F.V. , dichiarava la nullità dellicenziamento perché intimato durante lo stato di gravidanza in assenza diuna giusta causa, ordinava alla società di reintegrare la F.V. nel posto dilavoro e condannava la datrice di lavoro a pagare le retribuzioni dal giornodel licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, nonché a pagarel’indennità di malattia dell’1 al 26 settembre 2010.4.- Avverso tale sentenza d’appello [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso perrevocazione ai sensi dell’art. 395, nn. 2, 3 e 4 c.p.c.Con sentenza n. 166/2020 la Corte d’Appello di Ancona dichiaravainammissibile ed infondato il ricorso per revocazione.5.- Avverso entrambe le sentenze della Corte territoriale FALC spaproponeva due distinti ricorsi per cassazione (nn.r.g. e 2569/2020 e8289/2021).Questa Corte, riuniti i due ricorsi, con ordinanza n. 25310/2022 accoglievail decimo e il dodicesimo motivo del primo ricorso, dichiarava assorbiti glialtri, nonché inammissibile il secondo ricorso (di impugnazione della sentenzarelativa alla revocazione) per sopravvenuto difetto di interesse; cassava lasentenza impugnata e rinviava alla Corte d’Appello di Bologna.6.- Avverso la predetta ordinanza F.V. proponeva ricorso perrevocazione, che questa Corte, con ordinanza n. 21496/2023, dichiaravainammissibile.7.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Bologna,pronunziandosi in sede di rinvio, rigettava l’appello a suo tempo propostodalla F.V. avverso la sentenza del Tribunale di Macerata.Oscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) in caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio deve uniformarsi alprincipio affermato dalla Corte di legittimità ed ai relativi presupposti difatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nonché alle premesse logico-giuridiche, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere indiscussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto diquella decisione (Cass. ord. n. 14691/2021);b) orbene, la Suprema Corte, con l’ordinanza di rinvio, ha statuito che lasentenza penale d’appello, pronunziata sui medesimi fatti oggetto delgiudizio civile, pur non avendo efficacia di giudicato in quanto esulantedalle ipotesi previste dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p.,nondimeno consente al giudice civile, nell’ambito della sua rivalutazioneautonoma del fatto, di tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisitiin sede penale, anche ripercorrendo lo stesso iter argomentativo deldecidente;c) si tratta di una delle cc.dd. prove atipiche ammissibili nel processo civileper l’inesistenza di un principio di tassatività dei mezzi di prova;d) ciò posto, si ritiene di far proprie le valutazioni istruttorie compiute dallaCorte d’Appello penale di Ancona nella sentenza n. 593/2019, nonostandovi il parziale annullamento di tale pronunzia da parte di Cass.con sentenza n. 24498/2021 per violazione di un principioprocessualpenalistico (ossia quello della necessaria rivalutazione delmateriale probatorio soltanto a seguito della rinnovazione, anched’ufficio, dell’istruzione dibattimentale), che non trova applicazione inambito lavoristico;e) le valutazioni di quella Corte d’Appello penale sono state peraltroimplicitamente fatte proprie dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza cheha disposto il presente rinvio, laddove ha affermato che “… tali fax,ritenuti genuini dalla Corte d’Appello … sono stati invece accertati comefalsi nel processo penale …”;f) quelle valutazioni del giudice d’appello penale vanno integralmentecondivise e richiamate anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.c.p.c.;Oscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025g) la F.V. non ha offerto a questa Corte alcun elemento istruttoriodiverso o spunto di riflessione idoneo a rimeditare le valutazioniistruttorie compiute dal giudice penale d’appello, essendosi ella limitataad una riproposizione delle sue difese;h) va quindi confermato il convincimento del Tribunale di Macerata,secondo cui dall’istruttoria è emersa la violazione dell’art. 58 CCNL circagli obblighi gravanti sul lavoratore di comunicare l’assenza per malattiae di inviare il certificato medico non oltre il terzo giorno dall’iniziodell’assenza;i) inoltre la F.V. ha dolosamente tentato di occultare la violazionedell’art. 58 CCNL, ponendo in essere una contraffazione dei fax conslealtà nei confronti della datrice di lavoro, come risulta poidisciplinarmente contestato;j) la gravità delle condotte rende la sanzione proporzionata;k) in senso contrario non vale l’art. 70 CCNL, invocato dalla F.V. , cheprevede la sanzione della multa o della sospensione per un massimo ditre giorni a carico del lavoratore “che non si presenti al lavoro … e nongiustifichi l’assenza con le modalità e nei termini di cui agli artt. 56, 57e 58”;l) tale clausola è infatti inapplicabile nel caso in esame, connotato da unquid pluris rispetto alla mera inosservanza dei termini e delle modalità,ossia dalla dolosa contraffazione dei fax di trasmissione dei certificatimedici, ipotesi questa non specificamente contemplata dall’art. 70 cit.e comunque molto più grave;m) in conclusione è ravvisabile la “colpa grave da parte della lavoratrice,costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro” anorma dell’art. 54, co. 3, lett. a) d.lgs. n. 151/2001.8.- Avverso tale sentenza F.V. ha proposto ricorso percassazione, affidato ad otto motivi.9.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.10.- Entrambe le parti hanno depositato memoria. Con tale atto laricorrente ha dedotto che con sentenza del 31 gennaio 2024 la Corte diAppello di Perugia, sezione penale, giudicando in sede di rinvio dalla CorteSuprema di Cassazione sezione penale (sentenza n. 24498/2021), in esitoOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025all’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona, hacosì pronunciato: «Conferma la Sentenza del GUP del Tribunale di Maceratanei confronti della F.V. ». Ha allegato alla memoria, come doc. n. 1 la copiadel dispositivo della sentenza, non essendo stata ancora pubblicata lamotivazione.11.- Fissata la pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositatoulteriore memoria. In tale occasione la difesa della ricorrente ha depositatola sentenza completa di motivazione della Corte d’Appello penale di Perugia,che ha confermato la sentenza assolutoria del GUP del Tribunale di Macerataa suo tempo pronunziata in sede di giudizio abbreviato.12.- In udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente lamenta nullità della sentenza per “violazione e falsaapplicazione” dell’art. 118 disp.att.c.p.c. per avere la Corte territorialemotivato nel merito richiamando integralmente la sentenza della Corted’Appello penale di Ancona n. 593/2019, senza considerare che questadecisione era stata annullata dalla Corte di Cassazione ed omettendo dicompiere la “nuova, libera ed autonoma valutazione della falsità o genuinitàdei fax” che invece doveva compiere in omaggio al principio di dirittoaffermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio. Prospetta,dunque, un error in iudicando de iure procedendi.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.,la ricorrente prospetta le medesime censure sotto forma di violazione dinorma di diritto, ossia come vero e proprio error in iudicando.I due motivi sono infondati.Contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte d’Appello felsinea hamotivato ampiamente il proprio convincimento, formato in modo autonomo,seppure utilizzando i risultati dell’istruttoria che erano emersi nel processopenale di primo grado, di cui si era dato conto nella sentenza della Corted’Appello penale di Ancona n. 593/2019. Ha espressamente affermato chel’annullamento di tale sentenza in sede di legittimità era dipeso soltanto dallanecessaria applicazione di un principio tipicamente processualpenalistico (idest necessità di rinnovare in appello l’istruttoria dibattimentale), inapplicabileOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025invece nel processo civile e segnatamente nel rito del lavoro. Sulla base diquesta esatta premessa di diritto ha legittimamente esaminato i risultatidell’istruttoria del processo penale di primo grado, soprattutto la deposizionedella teste J.U. funzionaria della direzione provinciale del lavoro (v.sentenza impugnata, p. 18 ss.), ed ha condiviso il convincimento al riguardoespresso dai giudici penali di secondo grado.Tale modus procedendi è conforme a diritto, a prescindere dall’impropriorichiamo all’art. 118 disp.att.c.p.c. Questa Corte ha già affermato chela motivazione della sentenza, con rinvio per relationem a provvedimentigiudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimocostituzionale richiesto dall'art. 111, co. 6, Cost., quando – come nel caso inesame – la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomoesame critico dei motivi d'impugnazione, nel corso del quale vi sia il richiamoai contenuti degli atti e alle risultanze alle quali si riferisce la relatio perargomentare il proprio convincimento (Cass. n. 21443/2022; Cass. ord. n.459/2022; Cass. ord. n. 2397/2021).2.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384, co.2, c.p.c. per non essersi la Corte d’Appello, in sede di rinvio, uniformata alprincipio di diritto e alle statuizioni espresse dalla Corte di Cassazione.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. laricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co.2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte d’Appello reso una motivazione soloapparente ed in ogni caso perplessa ed obiettivamente incomprensibile,nonché manifestamente irrazionale.I due motivi – da esaminare congiuntamente perché connessi – sonoinfondati.Come riporta anche la ricorrente, nell’ordinanza rescindente questa Corteaveva rinviato “per un nuovo scrutinio probatorio degli elementi documentalisuindicati”, ossia dei due fax oggetto della contestazione disciplinare.Contrariamente all’assunto della ricorrente, alla luce delle considerazionisopra svolte in relazione ai primi due motivi di ricorso questo nuovo scrutiniovi è stato: la Corte felsinea ha preso in esame le risultanze istruttorie delprocesso penale di primo grado, le ha valutate ed ha raggiunto il suoOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025convincimento coincidente con quello a suo tempo raggiunto dai giudicid’appello penale.Peraltro, come si è detto in occasione dei primi due motivi la tecnicamotivazionale per relationem è ammissibile, sempre che – come nel caso inesame – sia manifesto l’iter logico-giuridico che ha condotto ad undeterminato convincimento. E, contrariamente alla censura della ricorrente(articolatamente esposta anche in sede di discussione), nella sentenzaimpugnata non vi è stato un “copia e incolla” della sentenza penale d’appello(poi annullata da questa Corte), bensì i Giudici d’Appello (in funzione digiudice del lavoro) del rinvio hanno premesso l’ammissibilità delle proveassunte in sede penale (v. sentenza impugnata, p. 13). Hanno altresìpremesso che “la coerenza e la correttezza del ragionamento logico-deduttivosvolto dalla Corte di Appello di Ancona, sezione penale, nella sentenza n.593/2019 R.S., oltre che trapelare da un’attenta lettura della medesimapronunzia, sono anche implicitamente suffragate dalle valutazioni espressedalla Suprema Cote di Cassazione nell’ordinanza per cui è rinvio e che vannoprese in questa sede in debita considerazione …” (v. sentenza impugnata, p.14).Infine, dopo aver riportato ampi passi di quella sentenza d’appello penalerelativa alle risultanze istruttorie del processo penale di primo grado, la Cortefelsinea afferma: “Queste esaustive e convincimenti considerazioni,logicamente ineccepibili e prive di incongruenze, nella condivisione di questaCorte, sono qui ribadite e richiamate” (v. sentenza impugnata, p. 21). Ha poiaggiunto: “L’odierna ricorrente [ossia la F.V. ], peraltro, nel proprio atto digravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto diriflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni istruttorie innanziesplicitate, essendosi limitata sul punto ad una sterile reiterazione delle difesee delle prospettazioni già svolte nel precedenti gradi del giudizio e che siconcretizzano in una parcellizzata valutazione del materiale probatorio. Allaluce delle suesposte considerazioni, questa Corte ritiene che la sentenzagravata del Tribunale di Macerata vada confermata …” (v. sentenzaimpugnata, p. 22).Contrariamente alla censura della ricorrente, è corretto il punto dellaOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025motivazione, con cui la Corte felsinea ha evidenziato la mancanza di spunti diriflessione contrari, con onere a carico della F.V. : ciò a cui riferire queglieventuali spunti è rappresentato non dalle valutazioni istruttorie contenute inuna sentenza d’appello penale annullata in sede di legittimità (comeinfondatamente lamenta la F.V. ), quanto dai risultati istruttori emersi nelcorso del processo penale di primo grado, ovviamente riportati nella sentenzad’appello penale e in tal modo rivalutati dalla Corte felsinea nella sentenza quiimpugnata.L’onere motivazionale deve ritenersi pertanto adempiuto ed il “mandato”derivante dall’ordinanza rescindente di questa Corte espletato.4.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 54, co. 3,lett. a), e 56 d.lgs. n. 151/2001, per avere la Corte territoriale omesso diconsiderare che, a prescindere dalla contraffazione dei fax attestantil’esistenza dello stato di malattia e poi di gravidanza, al momento dellicenziamento ella era in gravidanza, sicché operava il divieto di licenziamentoin quanto “in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza” come previstodall’art. 56 cit.Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. laricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2,n. 4), c.p.c.. per avere la Corte territoriale motivato in modo apparente inordine alla sussistenza della colpa grave ex art. 54 d.lgs. n. 151/2001. Siduole, altresì, della violazione degli artt. 54 d.lgs. cit., 2106 e 2119 c.c., 58 e70 CCNL.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sonoinfondati.Come riconosce la stessa ricorrente, l’art. 54, co. 3, lett. a), d.lgs. n.151/2001 esclude la sussistenza del divieto qualora sia riscontrabile una colpagrave della lavoratrice, tale da integrare la giusta causa.In via di principio va ribadito che, in tema di licenziamento della lavoratricemadre, la verifica in ordine alla sussistenza della colpa grave che ne rendeinoperante il divieto ex art. 54, co. 3, lett. a), d.lgs. n. 151/2001, in presenzadi una fattispecie autonoma e peculiare, che non può ritenersi integrata da ungiustificato motivo soggettivo ovvero da una situazione prevista dallaOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025contrattazione collettiva quale generica giusta causa, deve estendersi adun'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto ed alla considerazione dellavicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, quali le possibiliripercussioni sui diversi piani personale, psicologico, familiare edorganizzativo della fase dell'esistenza in cui la donna si trova, con un rigorevalutativo adeguato, ponendosi tale colpa come causa di esclusione di undivieto che attua la tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia (Cass.n. 2004/2017). Resta tuttavia fermo che l'accertamento e la valutazione inconcreto della prospettata colpa grave si risolve in un giudizio di fattoriservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimitàse sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune davizi (Cass. n. 19912/2011).Dunque non è possibile valutare il rispetto del divieto di licenziamento aprescindere – come infondatamente vorrebbe la F.V. – dalla questionerelativa alla genuinità o meno dei fax da lei inviati alla società datrice di lavoroper giustificare la sua assenza in un determinato periodo. Proprio questoprofilo, infatti, ossia quello dell’artata creazione dei fax – per tentare digiustificare ex post la sua assenza dall’01 al 27 settembre 2010 – è statoritenuto dalla Corte felsinea determinante e quindi dirimente per integrarequel quid pluris di specificamente doloso, idoneo a connotare di gravitàl’assenza dal lavoro e ad escludere la riconducibilità della condotta all’art. 70CCNL, che prevede una sanzione soltanto conservativa. Ne deriva che,contrariamente all’assunto della ricorrente, in modo conforme a diritto laCorte bolognese ha giudicato e valutato le condotte a lei addebitate come piùgravi della mancata comunicazione dello stato di gravidanza e idonee arendere inapplicabile il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato digravidanza.5.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione fra le parti. In particolare la ricorrente addebita allaCorte territoriale l’omessa considerazione delle sue condizioni oggettive esoggettive nel settembre 2010, ossia di una donna che aveva vissutodapprima la dolorosa ed inaspettata esperienza di un’interruzione digravidanza (in data 31/08/2010) e, pochi giorni dopo, della scoperta di unaOscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025nuova gravidanza (in data 27/09/2010).Data pubblicazione 14/07/2025Il motivo è inammissibile sia perché precluso dalla c.d. doppia conforme(art. 360, pen. co., c.p.c.), sia perché quel fatto non è decisivo, perché la suaconsiderazione non conduce con certezza ad un esito opposto a quelloraggiunto dalla Corte territoriale, poiché resterebbe comunque necessaria lasua valutazione in comparazione con tutti gli altri profili risultatidall’istruttoria, come la falsificazione dei due fax asseritamente inviati in data1 e 27 settembre 2010, che i giudici del rinvio hanno accertato come in realtàinviati in data 18 e 19 ottobre 2010, sia pure recanti sul fronte le apparentidate dell’1 e del 27 settembre 2010.6.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,per avere la Corte territoriale omesso l’esame del terzo motivo del ricorso inriassunzione, con cui ella lamentava la violazione dell’art. 20 d.P.R. n.1026/1976, richiamato nel d.lgs. n. 151/2001, che prevede il diritto ad unperiodo di riposo e di cure in capo alla donna che abbia subìto un’interruzionedi gravidanza per evento abortivo.Assume che ella nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fruiva di unperiodo di interdizione dal lavoro come disposto con provvedimento n.509/2010 della direzione provinciale del lavoro di Macerata e che, pur essendointervenuto l’evento abortivo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ella aveva diritto ad essereassente per il previsto periodo di riposo e di cure ai sensi dell’art. 20 d.P.R.cit.Il motivo è infondato.Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata si evince in modounivoco un rigetto implicito di questa deduzione, ritenuta evidentementesuperflua. Il significato e il disvalore attribuiti dalla Corte territoriale alcomportamento specificamente doloso della F.V. sono stati ritenuti tali, daconsentire ai Giudici del rinvio di prescindere dalla sussistenza di un diritto adessere assente per riposo e cure. La rilevanza di questo diritto e quella dellasua deduzione sono state (sia pure implicitamente) ritenute del tutto assentinel caso in esame, in nodo conforme a diritto, vista la loro “non pertinenza”rispetto alla ratio decidendi che poi ha concretamente sostenuto la sentenzaimpugnata.Oscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/20257.- L’esito del processo penale dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia,documentato dalla F.V. è irrilevante per varie ragioni:a) perché quella sentenza è stata pronunziata dopo la sentenza della Corteterritoriale impugnata con il ricorso per cassazione in questa sede deciso equindi giammai la Corte territoriale, in sede di rinvio, avrebbe potuto tenerneconto;b) perché comunque quella sentenza non è un giudicato (in quantoimpugnata da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso per cassazione depositato a questa Corteprima della memoria per la pubblica udienza) e quindi non può essere rilevatoin questa sede, né può esplicare efficacia preclusiva nel presente giudizio.D’altronde, è vero che la sentenza penale di appello, depositata dallaTribunale di Macerata (che ravvisò la sussistenza oggettiva dellacontraffazione dei fax, escludendone soltanto il dolo perché ne reputòinsufficiente la prova: v. doc. 2 allegato alla memoria F.V. ).Ma è altresì vero che, come eccepito e documentato da [OSCURATO:SOCIETA] nellamemoria per la pubblica udienza, la seconda sentenza d’appello penale, purpronunziata a seguito di rinnovazione dell’istruttoria testimoniale, ècomunque da considerare una sentenza (di gravame) resa nell’ambito delgiudizio abbreviato che si svolse dinanzi al G.U.P. del Tribunale di Macerata.Quindi anche se passasse in giudicato, non potrebbe farebbe stato nel giudiziocivile e nel presente giudizio ex art. 654 c.p.p., poiché non pronunziata “aseguito di dibattimento”, come impone il legislatore ai fini della sua efficaciavincolante.8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.9.- In caso di diffusione deve essere omessa l’indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi coinvolti nel presentegiudizio, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Oscuramento disposto Numero registro generale 19788/2023Numero sezionale 3011/2025Numero di raccolta generale 19367/2025Data pubblicazione 14/07/2025Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.In caso di diffusione dispone che sia omessa l’indicazione delle generalità edegli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi coinvolti nel presentegiudizio, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data11/06/2025.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloIl Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA]