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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 08804/2022

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__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1531 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37M19 D643J) GALANO Lucia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63R61D 643N) GALANO Gianluca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67S10 D643T) GALANO Vincenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D27 D643E) GALANO Alessandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71C54 D643S) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in per- sona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]- lano rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69S08 D643Q) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82A71 D643X) ROGAZZO Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44E03 D269R) ROGAZZO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73R19 D643L) ROGAZZO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P07 D643E) [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54C21 D643J) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] F. Finiguerra (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40T12 F284J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74B24 D643D) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1976/2017, pubblicata in data 28 novembre 2017; Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 23 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla nipote [OSCURATO:PERSONA], hanno agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’esecuzione in forma specifica di un contratto pre- liminare di compravendita (stipulato in data 16 luglio 1991), avente ad oggetto un appartamento ed un box auto in edificio in corso di costruzione (in relazione all’usufrutto, per i primi due, nonché alla nuda proprietà, per la terza).

Il convenuto Ga- lano ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione del suddetto contratto.

Nel corso del giudizio, gli attori hanno mutato l’azione di adempimento in quella di risoluzione del contratto, con richiesta di restituzione del prezzo corrisposto nonché del risarcimento del danno.

In un distinto giudizio, [OSCURATO:PERSONA] aveva frattanto proposto l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], dei figli Lucia, Gianluca, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], nonché della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con riguardo ad una serie di atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal primo in favore dei figli e della società.

In questo giudizio è stato chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA].

A seguito della riunione dei due giudizi, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Galano, ha accertato la simulazione del contratto preliminare di vendita, limitatamente al prezzo, ha rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica dello stesso e ne ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del promittente venditore.

Ha peraltro ri- gettato le domande di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno proposte dai promissari acquirenti nel primo giudizio, nonché la domanda di accertamento della simulazione e l’azione revocatoria proposte da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo giu- dizio.

Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 La Corte di Appello di Bari, su appello di [OSCURATO:PERSONA], nonché Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 di Gilda e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi ed aventi causa dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduti), in parziale riforma della decisione di primo grado, ha invece condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore dei promissari acquirenti, in solido, in virtù dell’inadem- pimento del contratto preliminare di vendita di cui al primo dei giudizi riuniti, per un importo pari ad € 200.000,00, oltre ac- cessori; ha altresì accolto l’azione revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo dei giudizi riuniti. [OSCURATO:PERSONA], Lucia, Gianluca, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]- lano, nonché la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché Mario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduta).

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. È opportuno chiarire i termini della vicenda sostanziale che ha dato luogo alla presente controversia.

Nel 1988 [OSCURATO:PERSONA] (proprietario di un terreno edificabile) e [OSCURATO:PERSONA] (costruttore edile) hanno stipulato un con- tratto preliminare di permuta tra un bene presente (il terreno edificabile) e beni futuri (alcune unità immobiliari negli edifici che il Galano avrebbe realizzato su quel terreno, da trasferire all’[OSCURATO:PERSONA] e/o a persona da questi nominata).

Nel luglio 1991, l’[OSCURATO:PERSONA] ha trasferito la proprietà del terreno al Galano e, successivamente, è stato stipulato un contratto preliminare di vendita tra il Galano (quale promittente vendi- tore) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali promissari Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 acquirenti dell’usufrutto), nonché [OSCURATO:PERSONA] (quale promis-Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 saria acquirente della nuda proprietà), in relazione ad un ap- partamento ed un box auto in costruzione, in cui si dà atto dell’avvenuto pagamento del prezzo, da parte dei promissari acquirenti per € 45.654,79 (pari a £. 85.000.000, di cui £. 48.620.000 per la nuda proprietà e £. 39.780.000 per l’usu- frutto).

I promissari acquirenti hanno agito in giudizio per ottenere il trasferimento delle indicate unità immobiliari, che però frat- tanto erano state gravate da ipoteche e poi assoggettate a pi- gnoramento, onde la domanda originaria è stata mutata in do- manda di risoluzione del contratto preliminare, di restituzione del prezzo versato e di risarcimento del danno (quantificato da- gli attori nella differenza tra il prezzo versato in sede di stipula e quello ricavato dalla vendita all’asta degli immobili, pari a circa € 200.000,00). [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la simulazione del contratto preliminare di vendita e, comunque, l’inesistenza di un danno per il relativo inadempimento.

Nella decisione impugnata è stata accertata la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto preliminare di permuta tra bene presente e bene futuro stipulato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 1988, il successivo trasferimento del suolo edificatorio dal primo in favore del secondo ed il contratto pre- liminare di vendita delle unità immobiliari di cui si discute nel presente giudizio, stipulato nel 1991 anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la simulazione relativa di tale ultimo contratto, con riguardo al solo prezzo (in realtà mai versato, trattandosi di mero adempimento del preliminare di permuta), contratto di cui è peraltro stata dichiarata la risoluzione per ina- dempimento del promittente venditore, con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno in favore dei promissari acquirenti, in solido, in relazione all’intero valore degli immobili Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 mai trasferiti.

È stata altresì accolta l’azione revocatoria propo- Numero sezionale 351/2022Numero di raccolta generale 8804/2022 sta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli atti di disposizione del Data pubblicazione 17/03/2022 proprio patrimonio posti frattanto in essere dal Galano.

2. Questa Corte si è già occupata di tale vicenda sostanziale, in relazione ad una controversia intercorrente tra i medesimi ri- correnti e i medesimi controricorenti (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]) avente ad oggetto altre unità immobiliari, anch’esse promesse in vendita, per l’usufrutto, ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per la nuda proprietà, ad un altro nipote degli stessi (il quale aveva proposto anch’egli l’azione revocatoria in rela- zione agli atti di disposizione patrimoniale del Galano) e che aveva dato luogo, in secondo grado, ad una decisione analoga a quella di cui al ricorso in esame, impugnata sulla base di mo- tivi in parte coincidenti (cfr. Cass., Sentenza n. 40756 del 20 dicembre 2021, che ha accolto parzialmente il ricorso, dichia- rando peraltro inammissibili i motivi dello stesso sovrapponibili a quelli proposti nella presente sede).

3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 1453 cod. civ.».

Secondo i ricorrenti – essendo stato riconosciuto il collega- mento negoziale tra il contratto preliminare di permuta stipu- lato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 1988, il successivo trasferimento del suolo edificatorio dal primo in favore del se- condo ed il contratto preliminare di vendita delle unità immobi- liari di cui si discute nel presente giudizio infine stipulato anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene parzial- mente simulato con riguardo al prezzo – il danno per l’inadem- pimento del Galano andrebbe riferito esclusivamente all’origi- nario contratto preliminare di permuta, rappresentando i suc- cessivi contratti solo «suoi strumenti attuativi».

Di conse- guenza, il predetto inadempimento non potrebbe ritenersi avere recato alcun danno ai soggetti estranei alla permuta Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che non avevano sopportato Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 alcun esborso economico; d’altra parte, come ritenuto dal tri- bunale nella decisione di primo grado, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (originario permutante) sarebbe stato comunque garantito dal rilascio in suo favore di un titolo (assegno bancario per due mi- liardi di lire), secondo quanto previsto nel contratto preliminare di permuta e, pertanto, anch’egli non avrebbe diritto ad alcun risarcimento.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. 3.1 Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, come già rilevato nel precedente di questa Corte sopra richiamato (Cass., n. 40756/2021) in relazione a quelle analoghe proposte in quella sede, benché formulate in termini di violazione di legge, attengono in realtà al giudizio di fatto (e peraltro, con riferi- mento all’[OSCURATO:PERSONA], parte nella permuta, poggiano su una circo- stanza di fatto non accertata dal giudice di merito).

Non è, però, possibile, in sede di legittimità, rimettere in di- scussione gli apprezzamenti in fatto dei giudici del merito, tratti dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coe- renti, ma solo ottenere la verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, control- larne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione.

Di conseguenza, risultano senz’altro inammissibili le censure relative alla questione del rilascio, da parte del Galano, nonché dell’eventuale incasso, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], di un assegno bancario a titolo di garanzia delle obbligazioni derivanti dall’ori- ginario contratto preliminare di permuta, che avrebbe (secondo l’assunto dei ricorrenti) determinato l’estinzione delle relative obbligazioni, circostanze di fatto che la corte territoriale ha Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 ritenuto non sufficientemente provate dal Galano stesso (cu Numero sezionale 351/2022Numero di raccolta generale 8804/2022i certamente spettava il relativo onere probatorio, quale obbli- Data pubblicazione 17/03/2022 gato), sulla base di una motivazione adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. 3.2 È, d’altra parte, destituito di fondamento l’assunto in diritto dei ricorrenti, secondo cui l’inadempimento del Galano alle ob- bligazioni assunte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- reo con il contratto preliminare di vendita immobiliare del 1991 (contratto a sua volta stipulato in adempimento del preliminare di permuta per sé o per persona da nominare concluso in ori- gine da [OSCURATO:PERSONA]), non avrebbe potuto recare danni alle suddette promissarie acquirenti, che non avevano sopportato esborsi economici in relazione alla complessiva operazione ne- goziale.

È sufficiente rilevare, in proposito, che queste ultime avevano comunque legittimamente acquisito, in virtù della promessa di vendita in loro favore (indipendentemente dalla causa concreta della stessa e dal relativo corrispettivo, la cui esistenza è stata evidentemente individuata nell’ambito dell’operazione com- plessiva posta in essere dalle parti, attraverso i vari contratti collegati), il diritto alla stipulazione del contratto definitivo di vendita degli immobili.

Di conseguenza, l’inadempimento del Galano all’obbligazione di trasferire la proprietà di detti immobili ha certamente recato loro un danno, indipendentemente dalla circostanza che esse avessero sopportato esborsi economici.

4. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione, ex art. 360 c.p.c. n. 3, dell’art. 1223 cod. civ. in rela- zione all’art. 1453 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. nonché dell’art. 112 c.p.c.».

Secondo i ricorrenti, la decisione impugnata sarebbe viziata da ultrapetizione, in quanto gli attori avevano espressamente Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 limitato la loro domanda risarcitoria «alla differenza tra il prezzo Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 versato da essi all’epoca della stipula del preliminare e quanto corrisposto dai terzi aggiudicatari per l’acquisto degli immobili nell’ambito del procedimento di espropriazione forzata immobi- liare»: nel riconoscere il risarcimento in misura pari all’intero prezzo di vendita degli immobili stessa, la Corte di Appello avrebbe, quindi, «aggirato il rigetto della domanda di restitu- zione del prezzo».

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata risulta conforme a diritto e certamente non eccede l’oggetto delle domande avanzate dagli attori.

Questi ultimi, infatti, sul presupposto dell’avvenuto versamento del prezzo indicato nel contratto preliminare di vendita, ave- vano chiesto, con la risoluzione di tale contratto, sia la restitu- zione di tale prezzo, sia, quale ulteriore risarcimento per l’ina- dempimento del promittente venditore alle relative obbliga- zioni, «la differenza tra il prezzo versato da essi all’epoca della stipula del preliminare e quanto corrisposto dai terzi aggiudica- tari per l’acquisto degli immobili nell’ambito del procedimento di espropriazione forzata immobiliare» (come precisano gli stessi ricorrenti, nel ricorso).

Una volta accertato, peraltro, che in realtà la dichiarazione con- tenuta nel contratto preliminare in ordine all’avvenuto versa- mento del prezzo della vendita era simulata (senza che ciò fa- cesse venir meno la validità ed efficacia della promessa di ven- dita, in quanto il trasferimento della proprietà di quegli immobili costituiva in realtà l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla complessa operazione posta in essere attraverso i vari contratti collegati), la differenza tra il prezzo «versato all’epoca della stipula del preliminare» (pari a zero) e « quanto corrispo- sto dai terzi aggiudicatari per l’acquisto degli immobili nell’am- bito del procedimento di espropriazione forzata immobiliare» è, Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale importo è stato quindi correttamente riconosciuto agli at- tori dalla corte territoriale, a titolo risarcitorio, nei limiti della domanda, che era stata contenuta entro la somma di € 200.000,00.

La decisione, sul punto, si sottrae pertanto alle censure avan- zate dai ricorrenti.

5. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360 c.p.c., n. 3».

I ricorrenti sostengono, in diritto, che, essendo gli atti di dispo- sizione oggetto della domanda di revoca successivi al sorgere del credito, «per quanto concerne la consapevolezza del pre- giudizio da parte degli acquirenti» sarebbe stato necessario, per gli attori, «dimostrare un quid pluris rispetto alla mera consa- pevolezza, consistente nella partecipatio fraudis».

Deducono inoltre che, nell’accertamento in fatto del suddetto requisito soggettivo «la Corte ha errato, poiché ha ritenuto sufficiente l’indicazione da parte dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] del rapporto di parentela delle parti contraenti e della sequenza di atti posti in essere».

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. 5.1 È manifestamente infondato, in diritto, nella parte in cui i ricorrenti affermano che ai fini della revoca non sarebbe, nella specie, sufficiente la dimostrazione della mera consapevolezza da parte degli acquirenti del pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni dei creditori.

Trattandosi di atti di disposizione pacificamente successivi al sorgere del credito (come del resto affermano espressamente gli stessi ricorrenti), è lo stesso art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., che prevede il requisito soggettivo necessario ai fini della re- voca, con riguardo al terzo acquirente, come mera Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 17/03/2022 578575 – 01: «ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all’insorgenza del cre- dito non è richiesta, per integrare l’elemento soggettivo l’inten- zione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, come invece nel caso in cui l’atto di disposizione a titolo oneroso sia precedente all’insorgere del credito, ma è sufficiente che le parti abbiano consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento; la prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni»; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 18/03/2005, Rv. 580863 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1068 del 18/01/2007, Rv. 594477 – 01). 5.2 Con riguardo poi all’accertamento della sussistenza di tale requisito, le censure risultano inammissibili, essendo con esse avanzate, nella sostanza, contestazioni relative ad un accerta- mento di fatto operato dai giudici di merito e sostenuto da ade- guata motivazione (non apparente né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella pre- sente sede).

La corte di appello ha in effetti fondato sui rapporti familiari tra le parti interessate una non irragionevole presunzione di fatto di conoscenza delle reciproche situazioni patrimoniali, ed è in proposito appena il caso di ribadire che, secondo il costante orientamento di questa Corte, non solo la prova della cono- scenza del pregiudizio delle ragioni creditorie «può essere for- nita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giu- dice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove con- gruamente motivato» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 22/03/2016, Rv. 639362 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27546 Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 del 30/12/2014, Rv. 633992 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17327 Numero sezionale 351/2022Numero di raccolta generale 8804/2022 del 17/08/2011, Rv. 619033 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2748 del Data pubblicazione 17/03/2022 11/02/2005, Rv. 579523 – 01), ma, più in particolare, si è spe- cificamente statuito che «la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocato- ria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e suc- cessivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009, Rv. 607194 – 01). 5.3 Del resto, ad analoghe conclusioni è già pervenuta questa stessa Corte, nel precedente sulla medesima vicenda sostan- ziale già ripetutamente richiamato (Cass., n. 40756/2021), in relazione alle censure di identico tenore proposte dai medesimi ricorrenti, con riguardo a decisione coincidente con quella qui in discussione.

Si è condivisibilmente osservato, infatti, in quella sede, quanto segue: «Il motivo è inammissibile.

Il giudice di merito ha ac- certato l’esistenza del presupposto soggettivo dell’azione sulla base del ragionamento presuntivo.

L’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla presunzione quale mezzo di prova, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione unitamente all’esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, che fanno parte della struttura normativa della presunzione (fra le tante Cass. 15 dicembre Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 2005, n. 27671 e 6 agosto 2003, n. 11906).

La censura non è Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 stata proposta nei termini del vizio motivazionale o della viola- zione della norma sulla presunzione semplice.

Il resto della censura, nella parte in cui richiama la partecipatio fraudis del terzo con riferimento ad atti successivi al sorgere del credito, non è comprensibile e non raggiunge lo scopo della critica della decisione in quanto, come è noto, la partecipazione dolosa postula, al contrario, che l’atto sia anteriore al sorgere del credito (art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.).

L’accertamento del giudice di merito è stato nel senso che gli atti di disposizione sono successivi al sorgere del credito risarcitorio di Euro 200.000,00 e tale accertamento non è oggetto di rituale impu- gnazione».

6. Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell’art. 1294 c.c. e dell’art. 1314 c.c., in relazione all’art.360 c.p.c., n. 3».

I ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui la corte di appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno risentito dagli attori, in via solidale in favore di questi ultimi.

Il motivo è fondato.

Il contratto preliminare inadempiuto prevedeva il trasferimento dell’usufrutto degli immobili promessi in vendita, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché della nuda proprietà degli stessi, in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Ciascuno dei promissari acquirenti ha subito, ovviamente, un danno autonomo e di- stinto, in relazione al mancato acquisto del diritto reale cui aveva diritto: la solidarietà attiva, con riguardo alle relative ob- bligazioni risarcitorie, non si può del resto affermare, in man- canza di un titolo negoziale in tal senso o di una espressa pre- visione di legge.

Secondo i controricorrenti, non vi sarebbe un concreto interesse dei ricorrenti a sostegno della censura in esame, in quanto la Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 solidarietà attiva costituirebbe esclusivamente un vantaggio Numero sezionale 351/2022Numero di raccolta generale 8804/2022 per il debitore.

Data pubblicazione 17/03/2022 Al contrario, tale assunto, così come la stesa decisione impu- gnata, risultano in contrasto con l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte (e al quale intende darsi continuità), secondo cui «la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressa- mente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all’esistenza del vin- colo l’identità qualitativa delle prestazioni (“eadem res debita”) e delle obbligazioni (“eadem causa debendi”); l’interesse a ne- gare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a cia- scuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbliga- tori (come si evince dall’art. 1297, comma 2, c.c., limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipo- tesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe op- porre, al creditore che gli abbia chiesto l’intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbliga- zione parziale» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019, Rv. 652352 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15484 del 11/06/2008, Rv. 603441 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5316 del 29/05/1998, Rv. 515926 – 01).

A solo scopo di completezza espositiva, va poi sottolineato che l’interesse concreto dei ricorrenti ad eccepire l’inesistenza della solidarietà attiva, potrebbe derivare, nella specie, anche dai li- miti soggettivi di efficacia della dichiarazione di inefficacia di cui all’art. 2901 c.c..

La sentenza impugnata deve essere cassata, sul punto, affinché in sede di rinvio si provveda ad accertare il danno in concreto subito da ciascun attore e la condanna al risarcimento sia pro- nunciata in favore di ciascun attore in tali limiti.

Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022

7. È accolto il solo quarto motivo del ricorso, rigettato per il Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 resto; la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa com- posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il quarto motivo del ricorso, che rigetta per il re- sto, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1531 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37M19 D643J) GALANO Lucia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63R61D 643N) GALANO Gianluca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67S10 D643T) GALANO Vincenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D27 D643E) GALANO Alessandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71C54 D643S) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in per- sona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]- lano rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69S08 D643Q) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82A71 D643X) ROGAZZO Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44E03 D269R) ROGAZZO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73R19 D643L) ROGAZZO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P07 D643E) [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54C21 D643J) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] F. Finiguerra (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40T12 F284J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74B24 D643D) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1976/2017, pubblicata in data 28 novembre 2017; Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 23 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla nipote [OSCURATO:PERSONA], hanno agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’esecuzione in forma specifica di un contratto pre- liminare di compravendita (stipulato in data 16 luglio 1991), avente ad oggetto un appartamento ed un box auto in edificio in corso di costruzione (in relazione all’usufrutto, per i primi due, nonché alla nuda proprietà, per la terza). Il convenuto Ga- lano ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione del suddetto contratto. Nel corso del giudizio, gli attori hanno mutato l’azione di adempimento in quella di risoluzione del contratto, con richiesta di restituzione del prezzo corrisposto nonché del risarcimento del danno. In un distinto giudizio, [OSCURATO:PERSONA] aveva frattanto proposto l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], dei figli Lucia, Gianluca, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], nonché della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con riguardo ad una serie di atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal primo in favore dei figli e della società. In questo giudizio è stato chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della riunione dei due giudizi, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Galano, ha accertato la simulazione del contratto preliminare di vendita, limitatamente al prezzo, ha rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica dello stesso e ne ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del promittente venditore. Ha peraltro ri- gettato le domande di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno proposte dai promissari acquirenti nel primo giudizio, nonché la domanda di accertamento della simulazione e l’azione revocatoria proposte da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo giu- dizio. Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 La Corte di Appello di Bari, su appello di [OSCURATO:PERSONA], nonché Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 di Gilda e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi ed aventi causa dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduti), in parziale riforma della decisione di primo grado, ha invece condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore dei promissari acquirenti, in solido, in virtù dell’inadem- pimento del contratto preliminare di vendita di cui al primo dei giudizi riuniti, per un importo pari ad € 200.000,00, oltre ac- cessori; ha altresì accolto l’azione revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo dei giudizi riuniti. [OSCURATO:PERSONA], Lucia, Gianluca, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]- lano, nonché la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché Mario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduta). Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È opportuno chiarire i termini della vicenda sostanziale che ha dato luogo alla presente controversia. Nel 1988 [OSCURATO:PERSONA] (proprietario di un terreno edificabile) e [OSCURATO:PERSONA] (costruttore edile) hanno stipulato un con- tratto preliminare di permuta tra un bene presente (il terreno edificabile) e beni futuri (alcune unità immobiliari negli edifici che il Galano avrebbe realizzato su quel terreno, da trasferire all’[OSCURATO:PERSONA] e/o a persona da questi nominata). Nel luglio 1991, l’[OSCURATO:PERSONA] ha trasferito la proprietà del terreno al Galano e, successivamente, è stato stipulato un contratto preliminare di vendita tra il Galano (quale promittente vendi- tore) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali promissari Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 acquirenti dell’usufrutto), nonché [OSCURATO:PERSONA] (quale promis-Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 saria acquirente della nuda proprietà), in relazione ad un ap- partamento ed un box auto in costruzione, in cui si dà atto dell’avvenuto pagamento del prezzo, da parte dei promissari acquirenti per € 45.654,79 (pari a £. 85.000.000, di cui £. 48.620.000 per la nuda proprietà e £. 39.780.000 per l’usu- frutto). I promissari acquirenti hanno agito in giudizio per ottenere il trasferimento delle indicate unità immobiliari, che però frat- tanto erano state gravate da ipoteche e poi assoggettate a pi- gnoramento, onde la domanda originaria è stata mutata in do- manda di risoluzione del contratto preliminare, di restituzione del prezzo versato e di risarcimento del danno (quantificato da- gli attori nella differenza tra il prezzo versato in sede di stipula e quello ricavato dalla vendita all’asta degli immobili, pari a circa € 200.000,00). [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la simulazione del contratto preliminare di vendita e, comunque, l’inesistenza di un danno per il relativo inadempimento. Nella decisione impugnata è stata accertata la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto preliminare di permuta tra bene presente e bene futuro stipulato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 1988, il successivo trasferimento del suolo edificatorio dal primo in favore del secondo ed il contratto pre- liminare di vendita delle unità immobiliari di cui si discute nel presente giudizio, stipulato nel 1991 anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la simulazione relativa di tale ultimo contratto, con riguardo al solo prezzo (in realtà mai versato, trattandosi di mero adempimento del preliminare di permuta), contratto di cui è peraltro stata dichiarata la risoluzione per ina- dempimento del promittente venditore, con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno in favore dei promissari acquirenti, in solido, in relazione all’intero valore degli immobili Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 mai trasferiti. È stata altresì accolta l’azione revocatoria propo- Numero sezionale 351/2022Numero di raccolta generale 8804/2022 sta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli atti di disposizione del Data pubblicazione 17/03/2022 proprio patrimonio posti frattanto in essere dal Galano. 2. Questa Corte si è già occupata di tale vicenda sostanziale, in relazione ad una controversia intercorrente tra i medesimi ri- correnti e i medesimi controricorenti (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]) avente ad oggetto altre unità immobiliari, anch’esse promesse in vendita, per l’usufrutto, ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per la nuda proprietà, ad un altro nipote degli stessi (il quale aveva proposto anch’egli l’azione revocatoria in rela- zione agli atti di disposizione patrimoniale del Galano) e che aveva dato luogo, in secondo grado, ad una decisione analoga a quella di cui al ricorso in esame, impugnata sulla base di mo- tivi in parte coincidenti (cfr. Cass., Sentenza n. 40756 del 20 dicembre 2021, che ha accolto parzialmente il ricorso, dichia- rando peraltro inammissibili i motivi dello stesso sovrapponibili a quelli proposti nella presente sede). 3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 1453 cod. civ.». Secondo i ricorrenti – essendo stato riconosciuto il collega- mento negoziale tra il contratto preliminare di permuta stipu- lato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 1988, il successivo trasferimento del suolo edificatorio dal primo in favore del se- condo ed il contratto preliminare di vendita delle unità immobi- liari di cui si discute nel presente giudizio infine stipulato anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene parzial- mente simulato con riguardo al prezzo – il danno per l’inadem- pimento del Galano andrebbe riferito esclusivamente all’origi- nario contratto preliminare di permuta, rappresentando i suc- cessivi contratti solo «suoi strumenti attuativi». Di conse- guenza, il predetto inadempimento non potrebbe ritenersi avere recato alcun danno ai soggetti estranei alla permuta Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che non avevano sopportato Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 alcun esborso economico; d’altra parte, come ritenuto dal tri- bunale nella decisione di primo grado, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (originario permutante) sarebbe stato comunque garantito dal rilascio in suo favore di un titolo (assegno bancario per due mi- liardi di lire), secondo quanto previsto nel contratto preliminare di permuta e, pertanto, anch’egli non avrebbe diritto ad alcun risarcimento. Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. 3.1 Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, come già rilevato nel precedente di questa Corte sopra richiamato (Cass., n. 40756/2021) in relazione a quelle analoghe proposte in quella sede, benché formulate in termini di violazione di legge, attengono in realtà al giudizio di fatto (e peraltro, con riferi- mento all’[OSCURATO:PERSONA], parte nella permuta, poggiano su una circo- stanza di fatto non accertata dal giudice di merito). Non è, però, possibile, in sede di legittimità, rimettere in di- scussione gli apprezzamenti in fatto dei giudici del merito, tratti dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coe- renti, ma solo ottenere la verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, control- larne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione. Di conseguenza, risultano senz’altro inammissibili le censure relative alla questione del rilascio, da parte del Galano, nonché dell’eventuale incasso, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], di un assegno bancario a titolo di garanzia delle obbligazioni derivanti dall’ori- ginario contratto preliminare di permuta, che avrebbe (secondo l’assunto dei ricorrenti) determinato l’estinzione delle relative obbligazioni, circostanze di fatto che la corte territoriale ha Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 ritenuto non sufficientemente provate dal Galano stesso (cu Numero sezionale 351/2022Numero di raccolta generale 8804/2022i certamente spettava il relativo onere probatorio, quale obbli- Data pubblicazione 17/03/2022 gato), sulla base di una motivazione adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. 3.2 È, d’altra parte, destituito di fondamento l’assunto in diritto dei ricorrenti, secondo cui l’inadempimento del Galano alle ob- bligazioni assunte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- reo con il contratto preliminare di vendita immobiliare del 1991 (contratto a sua volta stipulato in adempimento del preliminare di permuta per sé o per persona da nominare concluso in ori- gine da [OSCURATO:PERSONA]), non avrebbe potuto recare danni alle suddette promissarie acquirenti, che non avevano sopportato esborsi economici in relazione alla complessiva operazione ne- goziale. È sufficiente rilevare, in proposito, che queste ultime avevano comunque legittimamente acquisito, in virtù della promessa di vendita in loro favore (indipendentemente dalla causa concreta della stessa e dal relativo corrispettivo, la cui esistenza è stata evidentemente individuata nell’ambito dell’operazione com- plessiva posta in essere dalle parti, attraverso i vari contratti collegati), il diritto alla stipulazione del contratto definitivo di vendita degli immobili. Di conseguenza, l’inadempimento del Galano all’obbligazione di trasferire la proprietà di detti immobili ha certamente recato loro un danno, indipendentemente dalla circostanza che esse avessero sopportato esborsi economici. 4. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione, ex art. 360 c.p.c. n. 3, dell’art. 1223 cod. civ. in rela- zione all’art. 1453 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. nonché dell’art. 112 c.p.c.». Secondo i ricorrenti, la decisione impugnata sarebbe viziata da ultrapetizione, in quanto gli attori avevano espressamente Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 limitato la loro domanda risarcitoria «alla differenza tra il prezzo Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 versato da essi all’epoca della stipula del preliminare e quanto corrisposto dai terzi aggiudicatari per l’acquisto degli immobili nell’ambito del procedimento di espropriazione forzata immobi- liare»: nel riconoscere il risarcimento in misura pari all’intero prezzo di vendita degli immobili stessa, la Corte di Appello avrebbe, quindi, «aggirato il rigetto della domanda di restitu- zione del prezzo». Il motivo è infondato. La decisione impugnata risulta conforme a diritto e certamente non eccede l’oggetto delle domande avanzate dagli attori. Questi ultimi, infatti, sul presupposto dell’avvenuto versamento del prezzo indicato nel contratto preliminare di vendita, ave- vano chiesto, con la risoluzione di tale contratto, sia la restitu- zione di tale prezzo, sia, quale ulteriore risarcimento per l’ina- dempimento del promittente venditore alle relative obbliga- zioni, «la differenza tra il prezzo versato da essi all’epoca della stipula del preliminare e quanto corrisposto dai terzi aggiudica- tari per l’acquisto degli immobili nell’ambito del procedimento di espropriazione forzata immobiliare» (come precisano gli stessi ricorrenti, nel ricorso). Una volta accertato, peraltro, che in realtà la dichiarazione con- tenuta nel contratto preliminare in ordine all’avvenuto versa- mento del prezzo della vendita era simulata (senza che ciò fa- cesse venir meno la validità ed efficacia della promessa di ven- dita, in quanto il trasferimento della proprietà di quegli immobili costituiva in realtà l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla complessa operazione posta in essere attraverso i vari contratti collegati), la differenza tra il prezzo «versato all’epoca della stipula del preliminare» (pari a zero) e « quanto corrispo- sto dai terzi aggiudicatari per l’acquisto degli immobili nell’am- bito del procedimento di espropriazione forzata immobiliare» è, Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 evidentemente, pari all’intero prezzo di aggiudicazione (che pa-Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 cificamente ammonta ad € 201.500,00). Tale importo è stato quindi correttamente riconosciuto agli at- tori dalla corte territoriale, a titolo risarcitorio, nei limiti della domanda, che era stata contenuta entro la somma di € 200.000,00. La decisione, sul punto, si sottrae pertanto alle censure avan- zate dai ricorrenti. 5. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360 c.p.c., n. 3». I ricorrenti sostengono, in diritto, che, essendo gli atti di dispo- sizione oggetto della domanda di revoca successivi al sorgere del credito, «per quanto concerne la consapevolezza del pre- giudizio da parte degli acquirenti» sarebbe stato necessario, per gli attori, «dimostrare un quid pluris rispetto alla mera consa- pevolezza, consistente nella partecipatio fraudis». Deducono inoltre che, nell’accertamento in fatto del suddetto requisito soggettivo «la Corte ha errato, poiché ha ritenuto sufficiente l’indicazione da parte dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] del rapporto di parentela delle parti contraenti e della sequenza di atti posti in essere». Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. 5.1 È manifestamente infondato, in diritto, nella parte in cui i ricorrenti affermano che ai fini della revoca non sarebbe, nella specie, sufficiente la dimostrazione della mera consapevolezza da parte degli acquirenti del pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni dei creditori. Trattandosi di atti di disposizione pacificamente successivi al sorgere del credito (come del resto affermano espressamente gli stessi ricorrenti), è lo stesso art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., che prevede il requisito soggettivo necessario ai fini della re- voca, con riguardo al terzo acquirente, come mera Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 “consapevolezza del pregiudizio” arrecato al creditore (cfr., Numero sezionale 351/2022Numero di raccolta generale 8804/2022ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20813 del 27/10/2004, Rv. Data pubblicazione 17/03/2022 578575 – 01: «ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all’insorgenza del cre- dito non è richiesta, per integrare l’elemento soggettivo l’inten- zione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, come invece nel caso in cui l’atto di disposizione a titolo oneroso sia precedente all’insorgere del credito, ma è sufficiente che le parti abbiano consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento; la prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni»; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 18/03/2005, Rv. 580863 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1068 del 18/01/2007, Rv. 594477 – 01). 5.2 Con riguardo poi all’accertamento della sussistenza di tale requisito, le censure risultano inammissibili, essendo con esse avanzate, nella sostanza, contestazioni relative ad un accerta- mento di fatto operato dai giudici di merito e sostenuto da ade- guata motivazione (non apparente né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella pre- sente sede). La corte di appello ha in effetti fondato sui rapporti familiari tra le parti interessate una non irragionevole presunzione di fatto di conoscenza delle reciproche situazioni patrimoniali, ed è in proposito appena il caso di ribadire che, secondo il costante orientamento di questa Corte, non solo la prova della cono- scenza del pregiudizio delle ragioni creditorie «può essere for- nita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giu- dice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove con- gruamente motivato» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 22/03/2016, Rv. 639362 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27546 Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 del 30/12/2014, Rv. 633992 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17327 Numero sezionale 351/2022Numero di raccolta generale 8804/2022 del 17/08/2011, Rv. 619033 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2748 del Data pubblicazione 17/03/2022 11/02/2005, Rv. 579523 – 01), ma, più in particolare, si è spe- cificamente statuito che «la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocato- ria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e suc- cessivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009, Rv. 607194 – 01). 5.3 Del resto, ad analoghe conclusioni è già pervenuta questa stessa Corte, nel precedente sulla medesima vicenda sostan- ziale già ripetutamente richiamato (Cass., n. 40756/2021), in relazione alle censure di identico tenore proposte dai medesimi ricorrenti, con riguardo a decisione coincidente con quella qui in discussione. Si è condivisibilmente osservato, infatti, in quella sede, quanto segue: «Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha ac- certato l’esistenza del presupposto soggettivo dell’azione sulla base del ragionamento presuntivo. L’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla presunzione quale mezzo di prova, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione unitamente all’esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, che fanno parte della struttura normativa della presunzione (fra le tante Cass. 15 dicembre Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 2005, n. 27671 e 6 agosto 2003, n. 11906). La censura non è Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 stata proposta nei termini del vizio motivazionale o della viola- zione della norma sulla presunzione semplice. Il resto della censura, nella parte in cui richiama la partecipatio fraudis del terzo con riferimento ad atti successivi al sorgere del credito, non è comprensibile e non raggiunge lo scopo della critica della decisione in quanto, come è noto, la partecipazione dolosa postula, al contrario, che l’atto sia anteriore al sorgere del credito (art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.). L’accertamento del giudice di merito è stato nel senso che gli atti di disposizione sono successivi al sorgere del credito risarcitorio di Euro 200.000,00 e tale accertamento non è oggetto di rituale impu- gnazione». 6. Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell’art. 1294 c.c. e dell’art. 1314 c.c., in relazione all’art.360 c.p.c., n. 3». I ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui la corte di appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno risentito dagli attori, in via solidale in favore di questi ultimi. Il motivo è fondato. Il contratto preliminare inadempiuto prevedeva il trasferimento dell’usufrutto degli immobili promessi in vendita, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché della nuda proprietà degli stessi, in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Ciascuno dei promissari acquirenti ha subito, ovviamente, un danno autonomo e di- stinto, in relazione al mancato acquisto del diritto reale cui aveva diritto: la solidarietà attiva, con riguardo alle relative ob- bligazioni risarcitorie, non si può del resto affermare, in man- canza di un titolo negoziale in tal senso o di una espressa pre- visione di legge. Secondo i controricorrenti, non vi sarebbe un concreto interesse dei ricorrenti a sostegno della censura in esame, in quanto la Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 solidarietà attiva costituirebbe esclusivamente un vantaggio Numero sezionale 351/2022Numero di raccolta generale 8804/2022 per il debitore. Data pubblicazione 17/03/2022 Al contrario, tale assunto, così come la stesa decisione impu- gnata, risultano in contrasto con l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte (e al quale intende darsi continuità), secondo cui «la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressa- mente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all’esistenza del vin- colo l’identità qualitativa delle prestazioni (“eadem res debita”) e delle obbligazioni (“eadem causa debendi”); l’interesse a ne- gare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a cia- scuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbliga- tori (come si evince dall’art. 1297, comma 2, c.c., limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipo- tesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe op- porre, al creditore che gli abbia chiesto l’intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbliga- zione parziale» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019, Rv. 652352 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15484 del 11/06/2008, Rv. 603441 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5316 del 29/05/1998, Rv. 515926 – 01). A solo scopo di completezza espositiva, va poi sottolineato che l’interesse concreto dei ricorrenti ad eccepire l’inesistenza della solidarietà attiva, potrebbe derivare, nella specie, anche dai li- miti soggettivi di efficacia della dichiarazione di inefficacia di cui all’art. 2901 c.c.. La sentenza impugnata deve essere cassata, sul punto, affinché in sede di rinvio si provveda ad accertare il danno in concreto subito da ciascun attore e la condanna al risarcimento sia pro- nunciata in favore di ciascun attore in tali limiti. Ric. n. 1531/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 1531/2019 Numero sezionale 351/2022 7. È accolto il solo quarto motivo del ricorso, rigettato per il Numero di raccolta generale 8804/2022Data pubblicazione 17/03/2022 resto; la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa com- posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il quarto motivo del ricorso, che rigetta per il re- sto, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizion
Sentenza Cassazione n. 08804/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris