Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2025

Cassazione n. 15921/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24184/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentate pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52L04 D024 N). - RICORRENTE – CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore. - INTIMATO – F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24184/2020 per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n.

Numero sezionale 769/2025Numero di raccolta generale 15921/2025 3976/2020 depositata in data 18 febbraio 2020 nel giudizio recante Data pubblicazione 14/06/2025 il n. 33642/2018 di ruolo generale, non notificata.

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 31 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la suindicata ordinanza questa Corte rigettò il ricorso per cassazione proposto dalla suindicata società contro la sentenza n. 1616/6/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione distaccata dai Catania – la quale aveva, a sua volta, respinto l'appello proposto dalla società contro la pronuncia n. 13870/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, stante la mancanza di costituzione dell'ente intimato, non essendo stato depositato nel corso del giudizio di primo grado l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica dell’impugnazione.

Nello specifico, la Corte osservò che gravava sul contribuente «[…] l'onere di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, o in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c. […]», considerando poi che nella fattispecie era stata rilevata la carenza in atti della ricevuta di notifica del ricorso, «[…] senza che il contribuente avesse chiesto un rinvio per il deposito della ricevuta di ritorno, preso atto della mancata costituzione del Comune intimato, e senza alcuna formale istanza di rimessione in termini» (così nell’ordinanza impugnata).

2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per revocazione, notificandolo in data 9/20 novembre 2020, formulando un unico motivo d’impugnazione.

3. Il Comune di Vizzini è restato intimato.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24184/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 769/2025Numero di raccolta generale 15921/2025 Data pubblicazione 14/06/2025

1. Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha censurato il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c., lamentando l’errore di fatto in cui sarebbe caduta questa Corte, in quanto «Contrariamente a quanto affermato dal giudice di legittimità […], l’avviso di ricevimento dell’originario ricorso introduttivo è stato prodotto alla Ctr, in una con la sentenza, passata in giudicato, statuente, tra le medesime parti e per lo stesso oggetto, l’illegittimità dell’originario avviso di accertamento» (così a pagina n. 3 del ricorso).

2. Il ricorso risulta palesemente inammissibile.

3. In punto di fatto la ricorrente ha riferito che il ricorso per cassazione «[…] conteneva documenti di causa […] in particolare, l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stato notificato il ricorso originariamente prodotto avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Catania […]» (v pagine nn. 1 e 2 del ricorso in esame) Come sopra esposto, secondo la ricorrente l’errore di fatto revocatorio emergerebbe dalla circostanza che «[…] l’avviso di ricevimento dell’originario ricorso introduttivo è stato prodotto alla Ctr […]» (v. pagina n. 3 del ricorso).

4. Risulta da quanto precede del tutto palese che il motivo di revocazione non abbia colto le ragioni della decisione impugnata.

Ed infatti, al netto del non pertinente richiamo contenuto nell’ordinanza revocanda alla notifica dell’appello o del gravame (che è risultato, però, del tutto irrilevante ai fini della decisione, essendo i principi su cui essa si è basata valevoli anche per la notifica del ricorso originario, ove la controparte non si sia costituita), va osservato che la pronuncia impugnata ha ritenuto F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24184/2020 che la valutazione della Commissione regionale si fosse attenuta ai Numero sezionale 769/2025Numero di raccolta generale 15921/2025 principi più volte espressi dalla Corte di cassazione secondo cui:Data pubblicazione 14/06/2025 - il ricorrente ha «[…] l'onere - a pena di inammissibilità […] - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto" (conf.

Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015; v. anche Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019)»; - «"Ai fini dell'ammissibilità del ricorso [….] la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della

I. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso" (Cass. n. 8641/2019)».

5. I suindicati principi, volti a rappresentare che l’onere di depositare l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso (sia esso di primo grado, che d’appello o per cassazione), vale a dire la prova della sua notifica, deve essere assolto nel grado di giudizio a cui il ricorso inerisce, rendono palese come l’argomento su cui poggiava il ricorso per cassazione, basato sul rilievo che in sede di gravame era stato depositato il predetto avviso di ricevimento concernente il F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24184/2020 Numero sezionale 769/2025 ricorso in primo grado, sia stato considerato dall’ordinanza Numero di raccolta generale 15921/2025Data pubblicazione 14/06/2025 revocanda destituito di ogni giuridico fondamento.

6. Per tale via, non sussiste il dedotto errore di fatto previsto dall'art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c. (oggetto di richiamo nell'art. 391-bis c.p.c.), idoneo a costituire motivo di revocazione, il quale ricorre nella diversa ipotesi di falsa percezione della realtà, di svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, restando, invece, estraneo dal rimedio revocatorio l’attività valutativa del giudice e l’interpretazione delle norme sottoposte al suo vaglio (così, anche da ultimo, Cass., n. 24178/2024, che richiama Cass., Sez.

T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama ex plurimis, Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez.

U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171; v., altresì, Cass., Sez.

II, 28 febbraio 2024, n. 5270) ;

7. Alla stregua di tale elementare rilievo si esauriscono le ragioni di inammissibilità del ricorso.

8. Non vi è ragione di liquidare le spese presente grado di giudizio, non avendo il Comune svolto difese.

9. Nondimeno, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24184/2020 Numero sezionale 769/2025 Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1Numero di raccolta generale 15921/2025Data pubblicazione 14/06/2025- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24184/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentate pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52L04 D024 N). - RICORRENTE – CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore. - INTIMATO – F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24184/2020 per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. Numero sezionale 769/2025Numero di raccolta generale 15921/2025 3976/2020 depositata in data 18 febbraio 2020 nel giudizio recante Data pubblicazione 14/06/2025 il n. 33642/2018 di ruolo generale, non notificata. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 31 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la suindicata ordinanza questa Corte rigettò il ricorso per cassazione proposto dalla suindicata società contro la sentenza n. 1616/6/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione distaccata dai Catania – la quale aveva, a sua volta, respinto l'appello proposto dalla società contro la pronuncia n. 13870/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, stante la mancanza di costituzione dell'ente intimato, non essendo stato depositato nel corso del giudizio di primo grado l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica dell’impugnazione. Nello specifico, la Corte osservò che gravava sul contribuente «[…] l'onere di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, o in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c. […]», considerando poi che nella fattispecie era stata rilevata la carenza in atti della ricevuta di notifica del ricorso, «[…] senza che il contribuente avesse chiesto un rinvio per il deposito della ricevuta di ritorno, preso atto della mancata costituzione del Comune intimato, e senza alcuna formale istanza di rimessione in termini» (così nell’ordinanza impugnata). 2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per revocazione, notificandolo in data 9/20 novembre 2020, formulando un unico motivo d’impugnazione. 3. Il Comune di Vizzini è restato intimato.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24184/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 769/2025Numero di raccolta generale 15921/2025 Data pubblicazione 14/06/2025 1. Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha censurato il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c., lamentando l’errore di fatto in cui sarebbe caduta questa Corte, in quanto «Contrariamente a quanto affermato dal giudice di legittimità […], l’avviso di ricevimento dell’originario ricorso introduttivo è stato prodotto alla Ctr, in una con la sentenza, passata in giudicato, statuente, tra le medesime parti e per lo stesso oggetto, l’illegittimità dell’originario avviso di accertamento» (così a pagina n. 3 del ricorso). 2. Il ricorso risulta palesemente inammissibile. 3. In punto di fatto la ricorrente ha riferito che il ricorso per cassazione «[…] conteneva documenti di causa […] in particolare, l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stato notificato il ricorso originariamente prodotto avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Catania […]» (v pagine nn. 1 e 2 del ricorso in esame) Come sopra esposto, secondo la ricorrente l’errore di fatto revocatorio emergerebbe dalla circostanza che «[…] l’avviso di ricevimento dell’originario ricorso introduttivo è stato prodotto alla Ctr […]» (v. pagina n. 3 del ricorso). 4. Risulta da quanto precede del tutto palese che il motivo di revocazione non abbia colto le ragioni della decisione impugnata. Ed infatti, al netto del non pertinente richiamo contenuto nell’ordinanza revocanda alla notifica dell’appello o del gravame (che è risultato, però, del tutto irrilevante ai fini della decisione, essendo i principi su cui essa si è basata valevoli anche per la notifica del ricorso originario, ove la controparte non si sia costituita), va osservato che la pronuncia impugnata ha ritenuto F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24184/2020 che la valutazione della Commissione regionale si fosse attenuta ai Numero sezionale 769/2025Numero di raccolta generale 15921/2025 principi più volte espressi dalla Corte di cassazione secondo cui:Data pubblicazione 14/06/2025 - il ricorrente ha «[…] l'onere - a pena di inammissibilità […] - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto" (conf. Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015; v. anche Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019)»; - «"Ai fini dell'ammissibilità del ricorso [….] la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della I. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso" (Cass. n. 8641/2019)». 5. I suindicati principi, volti a rappresentare che l’onere di depositare l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso (sia esso di primo grado, che d’appello o per cassazione), vale a dire la prova della sua notifica, deve essere assolto nel grado di giudizio a cui il ricorso inerisce, rendono palese come l’argomento su cui poggiava il ricorso per cassazione, basato sul rilievo che in sede di gravame era stato depositato il predetto avviso di ricevimento concernente il F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24184/2020 Numero sezionale 769/2025 ricorso in primo grado, sia stato considerato dall’ordinanza Numero di raccolta generale 15921/2025Data pubblicazione 14/06/2025 revocanda destituito di ogni giuridico fondamento. 6. Per tale via, non sussiste il dedotto errore di fatto previsto dall'art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c. (oggetto di richiamo nell'art. 391-bis c.p.c.), idoneo a costituire motivo di revocazione, il quale ricorre nella diversa ipotesi di falsa percezione della realtà, di svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, restando, invece, estraneo dal rimedio revocatorio l’attività valutativa del giudice e l’interpretazione delle norme sottoposte al suo vaglio (così, anche da ultimo, Cass., n. 24178/2024, che richiama Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama ex plurimis, Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171; v., altresì, Cass., Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 5270) ; 7. Alla stregua di tale elementare rilievo si esauriscono le ragioni di inammissibilità del ricorso. 8. Non vi è ragione di liquidare le spese presente grado di giudizio, non avendo il Comune svolto difese. 9. Nondimeno, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 24184/2020 Numero sezionale 769/2025 Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1Numero di raccolta generale 15921/2025Data pubblicazione 14/06/2025- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 15921/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris