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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 26701/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CAMPOLO Alessandro - imputato del reato di cui all'art. 10 digs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/07/2023, con cui la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Palmi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva; ritenuto che l'esame delle censure difensive sia precluso dalla necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); ritenuto infatti che il ricorrente non ha contestato il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata (in cui non c'è alcuna menzione dei rilievi in punto di recidiva), e che tale situazione imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in R a, il 19 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] e stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CAMPOLO Alessandro - imputato del reato di cui all'art. 10 digs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/07/2023, con cui la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Palmi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva; ritenuto che l'esame delle censure difensive sia precluso dalla necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); ritenuto infatti che il ricorrente non ha contestato il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata (in cui non c'è alcuna menzione dei rilievi in punto di recidiva), e che tale situazione imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R a, il 19 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] e stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26701/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris