CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 05685/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 12311-2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 99 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2022 n. 12311 sez. M3 -ad. 13-12-2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che la Corte di Cassazione accolga l’istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge; osserva quanto segue. È impugnata con un unico ricorso per regolamento di competenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., l’ordinanza, resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale detto ufficio giudiziario si è dichiarato incompetente a conoscere delle domande risarcitorie proposte dai suddetti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per mancato funzionamento del servizio di videosorveglianza con intervento, in occasione di un furto verificatosi nel novembre dell’anno 2021, dichiarando la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi di ricorso censurano l’ordinanza sotto i seguenti profili: 1) irritualità procedurali e mancato invito alla precisazione delle conclusioni; 2) inopponibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale all’attore [OSCURATO:PERSONA]; 3) inefficacia della clausola contrattuale derogativa della competenza anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. conseguente inopponibilità dell’eccezione di incompetenza; 4) irritualità dell’eccezione nei confronti dell’attore [OSCURATO:PERSONA] e incompletezza della stessa. Resiste con scritti difensivi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., deducendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e la carenza di legittimazione attiva del Vitiello alla proposizione del regolamento, in quanto egli non è parte del contratto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento. Ric. 2022 n. 12311 sez. M3 -ad. 13-12-2022 Parte ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è inammissibile avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], atteso che non è in alcun modo specificato a quale titolo egli agisca, in quanto dagli scritti difensivi e dal testo del contratto in atti non si ravvisa in alcunmodo una sua legittimazione, posto che il contratto è stato concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e il Vitiello non è legale rappresentante della stessa, né è specificato se egli fosse il proprietario dei beni immobili e mobili oggetto della sorveglianza, o comunque l’avente diritto alla prestazione contrattuale. Dal testo del contratto risulta, invero, che il bene da videosorvegliare era un appartamento sito in Scafati, alla via Spinelli, n. 11/F. Dal ricorso si apprende che nel detto appartamento venne perpetrato un furto nel novembre dell’anno 2021, ma null’altro è specificato con riferimento alla posizione del Vitiello. Il motivo relativo al mancato invito alla precisazione delle conclusioni è infondato, in quanto dalla lettura sia del ricorso che dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta che la questione d’incompetenza territoriale era stata ritualmente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nel proprio primo scritto difensivo e il giudice nel fissare la prima udienza, aveva comunque, invitato le parti, sebbene con un termine incongruo (in quanto esso scadeva il 7/04/2022 e il decreto che lo fissava era emanato il 4/04/2022), a depositare note scritte contenenti le istanze e le conclusioni e la [OSCURATO:SOCIETA]. non specifica se le dette note vennero o meno depositate, né se venne fatto constatare al giudice l’incongruità della fissazione del termine per il deposito. Con riferimento alle restanti censure, il Collegio ritiene che effettivamente l’eccezione alle ordinarie regole di competenza era opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto contenuta in specifica clausola contrattuale, contraddistinta dal n. 20 e specificamente approvata in forma Ric. 2022 n. 12311 sez. M3 -ad. 13-12-2022 scritta (conformemente all’orientamento di questa Corte: Cass. n. 18525 del 03/09/2007 Rv. 599512 - 01), come risulta chiaramente dal testo contrattuale in atti. Trattandosi di clausola che individuava quale foro esclusivo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella contestazione della competenza territoriale non era, pertanto, necessario che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella proposizione dell’eccezione d’incompetenza territoriale, indicasse gli ulteriori fori ai quali la cognizione della causa poteva essere astrattamente devoluta (si veda sul punto, qual espressione di un orientamento risalente e non superato, a quanto consta, Cass. n. 14852 del 22/11/2001 Rv. 550529 -01). Il ricorso per regolamento di competenza deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rigettato avuto riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate, in favore della parte controricorrente, valutata l’attività processuale espletata, come da dispositivo e sono distratte in favore dei difensori della stessa, che hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 1, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stanti l’inammissibilità e il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e lo rigetta con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA].; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al Ric. 2022 n. 12311 sez. M3 -ad. 13-12-2022 15%, oltre CA e IVA per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consigli